
La legge di bilancio 2022 introduce importanti cambiamenti al credito di imposta per investimenti in beni strumentali.
Aspetti peculiari
Riguarda la generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi e, a differenza di quanto avveniva in passato con le norme su iper e super ammortamenti, interessa anche le imprese agricole e i soggetti in regime forfettario.
Soggetti interessati
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi in regola con le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. I professionisti possono fruire unicamente dei crediti di imposta relativi all’acquisto dei beni ordinari.
Quando spetta
Il credito di imposta spetta in caso di investimenti in beni strumentali nuovi con caratteristiche differenziate a seconda che riguardino:
– Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese, compresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (Industria 4.0). Si tratta dei beni in precedenza ammessi al c.d. iperammortamento;
– Beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successive integrazioni (Industria 4.0)
– Beni materiali diversi dai precedenti. Si tratta dei beni in precedenza ammessi al c.d. superammortamento;
Non spetta in caso di acquisto di
- Autovetture anche se esclusivamente strumentali(*)
- Beni con coefficiente di ammortamento < a 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
- Beni allegato 3 L. 208/2015
- Beni gratuitamente devolvibili settori dell’energia, acqua, trasporti …
(*) Non spetta in ogni caso per le autovetture, neppure se utilizzate in via esclusivamente strumentale per l’attività (come per le autoscuole o nel caso dei taxi). Il credito spetta, invece, nel caso di acquisti di autocarri.
Misura dell’agevolazione e tempi di fruizione
Vengono di seguito indicate le misure dell’agevolazione in relazione agli investimenti effettuati negli anni 2022 in poi.
- Anno 2022: Beni strumentali ordinari: agevolati nella misura del 6% gli acquisti in beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B se effettuati entro il 31-12-2022. L’agevolazione può riguardare anche gli investimenti la cui consegna avviene entro il 30-06-2023, ma solo se entro il 31-12-2022 si è provveduto ad effettuare l’ordine di acquisto e versare un acconto pari almeno al 20%. L’agevolazione riguarda acquisti entro il limite di euro 2.000.000,00. Lo stesso trattamento è riservato all’acquisto di beni immateriali c.d. ordinari, ossia diversi da quelli di cui all’allegato B. Il credito di imposta è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Gli investimenti in beni strumentali “ordinari” non sono più agevolati dal 2023.
- Anno 2022-2023-2024-2025: Beni strumentali allegato A: agevolati in misure diverse ovvero:
- gli acquisti effettuati nel 2022 (ovvero fino al 30-06-2023 con ordine confermato e acconto di almeno il 20% entro il 31-12-2022) agevolati nella misura del 40% fino a 2,5 milioni di euro e poi a decrescere;
- gli acquisti effettuati dal 2023 al 2025 (ovvero fino al 30-06-2026 con ordine confermato e acconto di almeno il 20% entro il 31-12-2025) agevolati nella misura 20% fino a euro 2,5 milioni e poi a decrescere;
- Anno 2022-2023-2024- 2025: Beni immateriali Allegato B:
- acquisti effettuati nel 2022 – 2023 (ovvero fino al 30-06-2024 con ordine confermato e acconto di almeno il 20% entro il 31-12-2023) nella misura del 20% entro il limite massimo annuale di euro 1.000.000,00;
- acquisti effettuati nel 2024 alle medesime condizioni ma nella misura del 15%;
- acquisti effettuati nel 2025 alle medesime condizioni ma nella misura del 10%.
Oneri documentali
Tutti i beni | Beni Industria 4.0 |
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Fattura con richiamo a disposizione di legge | -Perizia tecnica “asseverata” per i beni 4.0 di costo > a euro 300.000,00 |
Richiamo alla disposizione di legge da indicare in fattura:
- “Acquisto ai sensi dell’art. 1, co. 1051 e seguenti L. 178/2020”
La mancata indicazione della dicitura comporta la revoca dell’agevolazione tuttavia è possibile annotare i riferimenti normativi sulla copia cartacea della fattura elettronica con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.