Fatturazione.

Termini di emissione delle fatture: le fatture immediate vanno emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
L’operazione si intende effettuata:

  • Alla data di spedizione/consegna dei beni (in caso di vendita di beni mobili);
  • Alla data dell’atto di stipula per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili;
  • Alla data di incasso/pagamento del corrispettivo per quanto riguarda le prestazioni di servizi;

L’emissione della fattura rende esigibile l’iva. Se prima della data di effettuazione dell’operazione (come sopra individuata) viene emessa la fattura, l’iva sarà comunque dovuta. Se prima della data di effettuazione dell’operazione viene incassato in tutto o in parte il corrispettivo, l’iva si renderà proporzionalmente dovuta.

Termini di emissione delle fatture differite: Si tratta di fatture che riguardano cessione di beni la cui consegna o spedizione deriva da un DDT o altro documento equipollente, che accompagna la merce. Le fatture differite possono riguardare anche prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo soggetto.
L’emissione della fattura può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La data che deve essere indicata è (preferibilmente) quella dell’ultima consegna. E’ comunque ammessa l’indicazione dell’ultimo giorno del mese in cui sono avvenute le consegne.

Fattura scartata: In caso di mancato superamento dei controlli da parte dello SDI viene emessa una ricevuta di scarto entro 5 giorni. In tal caso la fattura si intende come non emessa. La fattura dovrà essere pertanto inviata entro 5 giorni dalla notifica di scarto, con lo stesso numero e la stessa data di quella originaria. La mancata emissione di una fattura (entro 12 giorni, ovvero entro i 5 giorni successivi allo scarto) comporta l’irrogazione di sanzioni fra il 90% e il 180% dell’imposta con un minimo di euro 500,00. La sanzione va da euro 250,00 a euro 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta.

Fattura non consegnata: In tal caso il file trasmesso ha superato i controlli (e pertanto la fattura si intende correttamente emessa per il soggetto fornitore) ma non è stata ricevuta (fiscalmente) dal cliente. In questo caso il fornitore non dovrà emettere nuovamente la fattura, ma sarà necessario che informi con altro mezzo il cliente che la fattura elettronica è a sua disposizione in un area riservata dell’ Agenzia delle Entrate. La data di decorrenza della detraibili dell’iva, per il cliente, scatterà dalla data di visualizzazione/scarico della fattura.

Attenzione

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell’Iva, in sintesi, si ricorda che:

  • per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI)
  • per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nuovi codici natura, obbligatori dal 1.01.2021

Dal 1-01-2021 diventa obbligatorio, a pena di scarto della fattura, l’utilizzo dei seguenti “codici natura”. L’utilizzo dei “vecchi” codici N2, N3, N6, ovvero di tutti i casi che comportano un’aliquota iva pari a zero, comporterà lo scarto della fattura.
Vengono anche introdotti nuovi “tipi documento” il cui utilizzo, seppur raccomandato, non è obbligatorio.

Fino al 31-12-2020Dal 31-12-2021
N1Operazioni escluseN1Operazioni escluse
N2Operazioni non soggetteN2Non più valido dal 1-01-2021
N2.1Non soggette ai sensi dell’art.
da 7 a 7 septies
N2.2Altre operazioni non soggette
N3Operazioni non imponibiliN 3Non più valido dal 1-01-2021
N3.1Non imponibili – Esportazioni
N3.2Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
N3.3Non imponibili – Cessioni verso San Marino
N3.4Non imponibili – Operazioni assimilate alle esportazioni
N3.5Non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
N3.6Non imponibili altre operazioni che non concorrono al plafond
N4Operazioni esentiN4Operazioni esenti
N5Regime del margineN5Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6Inversione contabileN6Non più valido dal 1-01-2021
N6.1Inv. contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2Inv. contabile – Cessione di oro e argento
N6.3Inv. contabile – Subappalto nel settore edile
N6.4Inv. contabile – Cessione di fabbricati
N6.5Inv. contabile – Cessione di telefoni cellulari
N6.6Inv. contabile – Cessione di prodotti elettronici
N6.7Inv. contabile – Prestazione del comparto edile e settori connessi
N6.8Inv. contabile – Operazioni del settore eneregetico
N6.9Inv. contabile – Altri casi
N7Iva assolta in altro Stato UEN7Iva assolta in altro Stato UE
Nuovi codici natura, da utilizzare obbligatoriamente dal 1-01-2021

Quando utilizzo il codice N 2.1? Si tratta, per esempio, delle cessioni di beni effettuati fuori dalla UE.

Quando utilizzo i codici N 3.2? Utilizzo il codice N3.2 nelle cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro)

Quando utilizzo i codici N3.1? nei casi di cessione all’esportazione (cessione di beni a titolo oneroso a soggetti con sede in paesi extra UE).

Quando utilizzo i codici N 3.5? Si tratti di operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi ai c.d. “esportatori abituali”. Gli esportatori abituali sono soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione o operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di lettera d’intento).
Prima di emettere una fattura con codice N 3.5 devo:
– assicurarmi che il mio cliente abbia inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate la lettera d’intento (è una comunicazione che informa l’amministrazione finanziaria della volontà di richiedere ai propri fornitori l’emissione di fatture senza addebito di imposta). Il controllo può essere effettuato previo accesso sul “cassetto fiscale”.
– Indico, nella fattura che ho emesso, il codice di ricezione e la data di ricezione della ricevuta telematica prodotta dall’Agenzia delle Entrate all’atto della trasmissione della lettera d’intento.
– Controllo che l’iva che non addebito al mio cliente non ecceda l’ammontare indicato nella lettera d’intento.

Quando utilizzo il codice N 6.3? Nei casi di prestazioni di servizi resi nel settore edile da subappaltatori. Ricordo a tale riguardo che l’obbligo di emettere una fattura in reverse charge, in questo caso, è condizionata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
– Il soggette che emette la fattura opera in qualità di subappaltatore ed emette la fattura ad altro appaltatore (o subappaltatore). Trattasi di operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi da parte di soggetti (sia chi emette la fattura sia chi la riceve) operanti nel comparto dell’edilizia, individuato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla sezione F della tabella delle classificazioni economiche Ateco.


Quando utilizzo il codice N 6.7? Si tratta di fatture per servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento sempreché siano relativi ad edifici. Le prestazioni da assoggettare a riverse charge, sempre comunque riferibili a prestazioni di servizi (e mai a cessioni ancorché con posa in opera) e solo se relative ad edifici, possono essere rilevate anche in questo caso dai codici Ateco. Di seguito un elenco dei codici attività riguardanti le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento.