Regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, co. da 54 ad 89)

CASI DI ESCLUSIONE/DECADENZA

Si riepilogano di seguito i casi di esclusione/decadenza dal regime forfettario.

  • Limite di ricavi pari a euro 65.000,00.
    I soggetti che hanno prodotto ricavi per oltre 65.000,00 perdono la possibilità di applicare il regime forfettario nell’anno successivo. Coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno dovranno ragguagliare i ricavi prodotti. Ad esempio, chi inizia l’attività a metà anno dovrà considerare, quale limite, la somma di euro 32.500,00.
  • Spese per impiego di lavoratori di importo superiore a euro 20.000,00.
    Chi sostiene spese per lavoratori dipendenti di importo superiore a euro 20.000,00 decade dalla possibilità di applicare il regime forfettario nell’anno successivo.
  • Redditi di lavoro > a euro 30.000,00.
    Costituisce causa di esclusione, a meno che il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato l’anno che precede l’applicazione del regime forfettario, il possesso di redditi di lavoro dipendente per un importo oltre euro 30.000,00. La decadenza si verifica nell’anno successivo.
  • Applicazione di regimi speciali Iva. L’applicazione del regime forfettario è incompatibile con regimi speciali di applicazione dell’Iva quali: agricoltura e attività connesse e pesca; agenzie di viaggi; agriturismo; rivendita di beni usati;
  • Soggetti non residenti. Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti.
  • Effettuano in via esclusiva o prevalente la cessione di immobili e di mezzi di trasporto nuovi.
  • Partecipazioni in società di persone/associazioni e imprese familiari. Impedisce l’accesso (o comporta la decadenza) al regime forfettario, a meno che il soggetto non ceda la partecipazione prima della fine dell’anno che precede l’applicazione del regime forfettario.
  • Svolgano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta. La verifica deve riguardare anche i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a detti datori di lavoro. La verifica deve essere effettuata al termine del periodo di imposta e la decadenza si verifica nel caso in cui oltre il 50% del fatturato venga effettuato nei confronti di tali soggetti.
  • Controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto. Al fine dell’esclusione è pertanto necessario che si realizzino due condizioni:
    • che il soggetto eserciti il controllo di una srl. Oltre all’ipotesi di possesso di una partecipazione di maggioranza, l’ipotesi ricorre anche nel caso di una partecipazione che seppur non di maggioranza consenta di esercitare un’influenza dominante nella società. Infine il controllo può avvenire anche, senza possedere partecipazioni, se si è in grado di esercitare un’influenza dominante tramite vincoli contrattuali. Viene considerato anche il controllo indiretto (un soggetto controlla la società A la quale controlla la società B) e tramite persone interposte (ad esempio tramite famigliari)
    • che la società partecipata sia una srl che svolge un’attività riconducibile a quella del soggetto forfettario. Si tratta cioè di attività ricomprese nella medesima sezione Ateco. A prescindere da queste condizioni non vi è riconducibilità in assenza di acquisti di beni e servizi da parte della società dal soggetto forfettario o comunque quando tali acquisti non siano fiscalmente deducibili.
      Per fare un esempio: Un professionista è in possesso di una quota pari al 20% del capitale sociale di una S.r.l. tra professionisti. Le attività svolte rientrano nella medesima sezione Ateco. Considerato che le altre quote della società appartengono a famigliari del professionista scatta la causa di decadenza.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il reddito viene determinato applicando ai ricavi (o compensi) percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività. L’imposta da versare viene ottenuta applicando l’aliquota del 15% (o a certe condizioni del 5%) al reddito sopra determinato.

Coefficienti di redditività per tipo di attivitàCoefficiente
Industrie alimentari e bevande Ateco (10-11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Ateco 45, da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande ATECO 47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti ATECO 47.82 – 47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari ATECO (41-42-43)-(68)86%
Intermediari del commercio ATECO 46.162%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione ATECO (55 – 56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi ATECO (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88)78%
Altre attività economiche ATECO (01-02-03)-(05-06-07-08-09)-
(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99)
67%

L’aliquota d’imposta, ordinariamente applicabile nella misura del 15%, scende al 5% a condizione:

  • che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività altra attività di impresa o professionale, anche in forma associata o familiare;
  • che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • che se viene proseguita l’attività di un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo di imposta precedente non deve superare euro 65.000,00.

FATTURAZIONE

  • Le fatture dei soggetti in regime forfettario non prevedono l’addebito di Iva. E’ comunque necessario richiamare in fattura la legge di riferimento attraverso una dicitura del tipo: “Operazione in franchigia da Iva ai sensi dell’art. 1 co. 54 – 89 della L. n. 23.12.2014 n. 190“.
  • Le fatture emesse da professionisti non sono soggette a ritenuta, ma è opportuno richiamare la legge di riferimento attraverso una dicitura del tipo: “Somma non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 della L. n. 23.12.2014 n. 190
  • Nelle fatture dei soggetti in regime forfettario, imprenditori o professionisti, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00, in caso di importo superiore a euro 77,47.
  • Cessioni intracomunitarie: Le cessioni a soggetto comunitari da parte di imprese o professionisti in regime forfettario non hanno natura di cessione intracomunitaria. Occorre comunque indicare in fattura “l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190″.
  • Benché allo stato attuale i soggetti in regime forfettario non siano ancora tenuti, nella generalità dei casi, all’emissione di fatture in formato elettronico, occorre ricordare che in caso di emissione di fatture nei confronti di soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione vige, in ogni caso, l’obbligo di procedere con fattura elettronica.
  • Attenzione: l’acquisto di beni o di servizi in regime di reverse charge comporta l’obbligo di versare l’iva, non potendosi esercitare il diritto alla detrazione. In pratica si tratta di acquisti di beni e servizi le cui fatture (elettroniche) non espongono l’iva. Chi le riceve deve calcolare l’iva e (se è in regime forfettario) versarla all’Erario. Riguardano tipicamente prestazioni nel settore edile, la cessione di fabbricati e le altre ipotesi previste nell’art. 17, comma 6 del Dpr n. 633/1972. Si riconoscono dai Codici Natura Operazione esposti nella fattura elettronica, da N6.1 a N6.9.