Le fatture ad esportatori abituali

Determinati soggetti in possesso dei requisiti di legge (c.d. “esportatori abituali”) possono richiedere ai propri fornitori l’emissione di fatture senza l’addebito dell’iva. La richiesta avviene previa presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli esportatori abituali, di una pratica telematica chiamata lettera d’intento. Chi dovrà emettere la fattura (senza iva) deve prendere visione, prima dell’emissione della fattura, della lettera d’intento che si trova nel proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà inoltre emettere la fattura come segue:

La fatture emessa senza iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) D.P.R. n. 633/1972 con codice natura N 3.5. dovrà indicare gli estremi della lettera d’intento nel campo 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali) ed in particolare:

  • nel campo 2.2.1.16.1 (TipoDato) la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 (RiferimentoTesto) il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno”/” (ad es: 8060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.16.4 (RiferimentoData) la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Il mancato riscontro delle lettera d’intento sul proprio cassetto fiscale comporta una sanzione pari al 100%-200% dell’iva oltre all’imposta stessa.

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Forfettari e operazioni estere e reverse charge

Dal 1.01.2024 i soggetti in regime forfettari sono tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico. Sono anche tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

  • La cessione di beni a soggetti UE viene assimilata ad un’operazione interna, che non comporta l’evidenziazione dell’iva in fattura e sarà possibile emettere la fattura in formato cartaceo. Occorrerà comunque inviare i dati al Sistema di interscambio attraverso il c.d. “esterometro”, utilizzando il documento TD01 con codice natura N2.2.
  • Gli acquisti di beni da soggetti UE (con trasferimento dei beni da altro Stato membro) non costituiscono acquisti intracomunitari se di importo annuale inferiore a euro 10.000,00. In tal caso la fattura di acquisto dovrà recare l’iva estera. Al superamento della soglia l’acquisto assume rilevanza in Italia, con la conseguenza che l’iva dovrà essere versata. Nel caso di superamento della soglia sarà necessario comunicare i dati al Sistema di Interscambio utilizzando il tipo documento TD18. Nel caso di acquisti di valore inferiore a euro 10.000,00 l’operazione non è soggetta ad iva e dovrà essere comunicata con l’esterometro solo nel caso in cui la singola transazione abbia valore superiore a euro 5.000,00.
  • Se un soggetto in regime forfettario effettua una prestazione di servizi ad un soggetto stabilito in paese Ue o extra-Ue dovrà emettere la fattura senza addebito di iva, con codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N2.1 ed applicare l’imposta di bollo di euro 2,00 al superamento di euro 77,47. Occorrerà inoltre compilare l’elenco Intrastat.
  • Se un soggetto in regime forfettario riceve una prestazione di servizi da soggetto stabilito in paese Ue dovrà integrare la fattura indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo. Dovrà trasmettere, entro il 15° giorno successivo a quello di ricezione della fattura (se acquisto intra ue) o di effettuazione della prestazione (se extra ue) i dati dell’operazione attraverso il c.d. esterometro, ove indicare il tipo documento TD17.

Occorre peraltro ricordare che esistono varie ipotesi in cui, al ricevimento di una fattura da un soggetto italiano, il soggetto in regime forfettario debba versare l’iva all’Erario. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici … Si riconoscono in quanto fanno riferimento all’art. 17 del Dpr 633/1972, e tra i più frequenti hanno codice natura N 6.1 (cessione di materiali ferrosi), N 6.2 (cessione di oro e argento), N 6.3 (in caso di subappalto nel settore edile), N 6.7 (Prestazioni nel comparto edile e settori connessi).

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Aumento soglia di non imponibilità dei fringe benefit dal 2024

Per l’anno 2024 non sono tassati (né soggetti a contributi previdenziali) i beni e i servizi forniti ai lavoratori dipendenti sino a euro 1.000,00 o, per i lavoratori dipendenti con figli a carico, sino a euro 2.000,00. In caso di superamento delle soglie previste l’intero benefit viene tassato.
Per fringe benefit si intendono beni e servizi ceduti dal datore di lavoro ai propri dipendenti tra i quali tipicamente: auto concesse in uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in uso, omaggi natalizi, buoni spesa e buoni carburante…

Nell’anno 2024 sono esenti, sino ai limiti sopra indicati, le somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti per il pagamento/rimborso delle spese per utenze domestiche (acqua, luce e gas), per l’affitto o per gli interessi sul mutuo prima casa. A tale riguardo:

  • Il limite di euro 2.000,00 si applica in caso di figli fiscalmente a carico. I figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e hanno percepito un reddito complessivo pari o inferiore a euro 4.000,00. Se superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51.
  • Se entrambi i genitori sono dipendenti e possono fruire dell’esenzione sino a euro 2.000,00 anche in presenza di un unico figlio (purché fiscalmente a carico).

I limiti maggiorati di euro 1.000,00 o 2.000,00 vengono applicati previa informativa da parte dei datori di lavoro delle rappresentanze sindacali unitarie (se presenti). L’applicazione del limite maggiorato di euro 2.000,00 può avvenire solamente se il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicato il codice fiscale dei figli.

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Rinvio acconti e rateazione

L’acconto in scadenza il 30.11.2023 per le imposte dovute da imprenditori e professionisti potrà essere pagato il 16-01-2024. Sarà anche possibile effettuare il versamento in forma rateizzata in cinque rate mensili (a partire dal 16 gennaio) pagando un interesse del4%. La novità, applicabile solamente ai versamenti di prossima scadenza, riguarda i soggetti con ricavi sino a euro 170.000,00 e si applica solamente a imprese individuali e professionisti, non si applica a:

  • società e soggetti diversi da persone fisiche;
  • Imprese e professionisti con ricavi/compensi superiori a euro 170.000,00;
  • chi deve pagare per un acconto al 30.11.2023 di importo inferiore a euro 257,52 euro;

Il rinvio e la possibilità di rateazione non riguarda i contributi previdenziali, anch’essi in scadenza il 30 novembre 2023.

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Rottamazione dei ruoli (L. 197/2022)

La legge di bilancio per l’anno 2023 prevede la cosiddetta “rottamazione dei ruoli”: il pagamento delle somme derivanti da cartelle (iscritte a ruolo) senza sanzioni, interessi e aggi di riscossione.

Di cosa si tratta? Della possibilità di versare le somme (essenzialmente imposte e contributi previdenziali) derivanti da ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1-01-2000 al 30.06.2022 decurtate da sanzioni, interessi e aggi di riscossione.

Come faccio ad accedere alla rottamazione? Occorre presentare un’apposita domanda all’Agenzia della Riscossione entro il 30-04-2023 esclusivamente mediante procedura online. Alla procedura si accede attraverso il sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/ . Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate liquida gli importi da versare. Entro il 31.07.2023 vanno pagati tutti gli importi oppure la prima rata.

Cosa succede ai piani di rateazione già in essere? Dal momento in cui viene presentata la domanda e fino al 31-07-2023 gli obblighi di pagamento delle rate sono sospesi. Se la rateazione non verrà concessa sarà possibile riprendere il versamento delle rate. In caso di mancato pagamento alle scadenze si decade dal beneficio della rottamazione (viene prevista tuttavia una tolleranza di 5 giorni) e sarà possibile presentare una nuova domanda di rateazione. Naturalmente, in tal caso, riemerge il debito originario.

Possono accedere alla rottamazione anche i soggetti decaduti dalla precedente rottamazione? Si

Cartelle per somme diverse da imposte e contributi: Una cartella che porta sanzioni diverse da quelle tributarie o previdenziali (come ad esempio sanzioni derivanti da violazione del codice della strada) potrà essere definita con la decurtazione dei soli interessi.

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Indennità di Euro 200,00/Euro 350,00 ad artigiani, commercianti, professionisti

E’ possibile fare richiesta all’Inps di un’indennità da parte dei cosiddetti “autonomi” iscritti all’Inps entro il 30-11-2022.

A chi spetta? Spetta ai soggetti iscritti all’Inps nelle gestioni artigiani, commercianti, previdenza agricola (Iap, coltivatori diretti), ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, e ai professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali.

Requisiti?
Per richiedere ed ottenere l’indennità è necessario:

  • non aver avuto un reddito 2021 superiore a euro 35.000,00 al netto del reddito da abitazione principale e al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Nel caso di reddito inferiore o uguale a euro 20.000,00 l’indennità spetta nella misura di euro 350,00;
  • non aver già fruito dell’indennità in qualità di lavoratore dipendente o pensionato;

Come si presenta la domanda?
La domanda può essere fatta direttamente dall’interessato, che può accedere al sito dell’Inps mediante uno Spid (oppure CIE, CNS) attraverso il percorso: Prestazioni e servizi/Servizi/Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e selezionando la categoria di appartenenza. In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato. Occorre inoltre allegare copia della carta d’identità e indicare le proprie coordinate bancarie.

L’indennità non è tassabile, non è pignorabile e può essere naturalmente richiesta una volta.
Lo studio rimane a disposizione per delucidazione ma non si attiverà per richiedere l’indennità per conto dei propri clienti.

Link di accesso all’Inps


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Registratori telematici, meglio controllare!

Come è noto dal 1-01-2022 tutti gli esercenti il commercio al dettaglio (salvo deroghe) sono obbligati:

  • alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un Registratore Telematico (R.T.)
  • a rilasciare un “documento commerciale” al cliente al fine di documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.

A tale riguardo è bene precisare che il documento commerciale non ha sostituito lo scontrino fiscale o la ricevuta. Il documento commerciale viene rilasciato per finalità privatistiche: serve per documentare i rapporti intervenuti (ad esempio per la validità della garanzia prestata dal venditore in relazione al prodotto venduto). Il documento commerciale serve anche per l’esercizio per la detrazione delle spese sostenute (ove consentito, ad esempio per le spese sanitarie). Il mancato rilascio del documento commerciale, non avendo questo finalità di certificazione fiscale (come avveniva a suo tempo con lo scontrino fiscale) non è sanzionato.

Occorre invece prestare attenzione a che il R.T. memorizzi e invii all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi dell’attività. Più in particolare:

  • Quanto tempo c’è per l’invio dei corrispettivi memorizzati dal R.T.?: L’invio viene effettuato direttamente dal R.T., occorre tuttavia che vi sia connessione internet. L’invio viene effettuato entro 12 giorni dalla memorizzazione. Se al momento della memorizzazione dell’operazione no c’è linea il R.T. effettuerà la trasmissione entro i successivi 12 giorni.
  • Di cosa mi devo preoccupare? Di avere una connessione internet. Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. E’ opportuno controllare il corretto funzionamento del R.T. e chiamare immediatamente il soggetto che ne fornisce la manutenzione in caso di inattività o malfunzionamento.
  • Se non si rispetta l’obbligo? La sanzione è pari al 90% dell’imposta (con un minimo di euro 500,00) se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).
  • Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

I controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore. Mediante gli applicativi “Fatture e corrispettivi” e “@ fattura” sarà possibile individuare gli indici di irregolarità , quali, ad esempio: la mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri nei termini previsti; l’esistenza di divergenze tra il fatturato passivo, rilevabile dai dati degli acquisti certificati con fatture elettroniche, e l’ammontare dei corrispettivi memorizzati e trasmessi; il numero limitato di documenti commerciali emessi rispetto all’afflusso ordinario della clientela; l’applicazione di aliquote Iva non coerenti con l’attività economica; l’elevato numero di operazioni di «annullo» e «reso merce», che potrebbero far presumere l’abbattimento degli incassi effettivi; l’assenza o l’importo esiguo di pagamenti in contante rispetto a quelli con pagamenti tracciabili. Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo ma associato a un’altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verificazione biennale. Sarà controllato anche l’eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell’avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece va verificata con l’esame del giornale di fondo elettronico.

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Sanzioni in caso di mancata attivazione del P.O.S.

Dal 30-06-2022 scatteranno le sanzioni per coloro (imprese e professionisti) che non avranno attivato il P.O.S. per il pagamento di beni e servizi.
Viene comunque prevista l’esclusione da sanzioni in caso di oggettiva impossibilità tecnica.
Le sanzioni riguardano:

Una quota fissa di euro 30,00;

Una quota variabile pari al 4% della transazione;

Viene inoltre prevista la trasmissione giornaliera dei pagamenti elettronici anche per i POS non evoluti (in precedenza prevista solo per i POS evoluti e per i dispositivi connessi al registratore fiscale).

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Fattura elettronica anche per i soggetti in regime forfettario

Dal 1-07-2022 i soggetti in regime forfettario (con ricavi o compensi 2021 pari o superiori a euro 25.000,00) dovranno emettere solamente fatture elettroniche. I soggetti con ricavi o compensi inferiori potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo sino al 1.01.2024.

Si ricorda che i soggetti obbligati all’emissione di fatture in formato elettronico (tra cui a questo punto anche chi è in regime forfettario) dovranno inviare i dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti al sistema di interscambio. In pratica occorrerà procedere con fattura elettronica anche per le operazioni effettuate (e per gli acquisti di merci e servizi) da soggetti non residenti.

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Contributi e agevolazioni

Ripartono gli incentivi CATA FVG per le imprese artigiane: domande dalle ore 10.00 del 31.03.2022 fino alle ore 16.00 del 30.11.2022:

  • Contributo dal 40% al 50% su spese di importo da euro 5.000,00 a 75.000,00 per: acquisto arredi, programmi informatici, per retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato, per l’accesso al commercio elettronico. Sono incentivate le spese sostenute nei 6 mesi antecedenti l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e fino a 24 mesi successivi. (Imprese di nuova costituzione).
  • Contributo dal 30% al 40% alle imprese artigiane che sostengono spese da euro 2.000,00 a euro 40.000,00 per la partecipazione a fiere, esposizioni, e altre manifestazioni svolte fuori regione. (Partecipazione a fiere)
  • Contributo dal 30% al 40% per spese di acquisto hardware e servizi legati ad attività di commercio elettronico di importo da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. (Commercio elettronico)
  • Contributo alle imprese dell’artigianato artistico (iscritte nella categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura) con laboratori in centri urbani situati nelle zone omogenee A e B. Incentivate le spese di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione, acquisto arredi, hardware, software, macchinari nella misura dal 30% al 40% (Artigianato artistico)
  • Contributo a fronte di oneri finanziari, acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale, ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie. L’incentivo è pari al 50% per spese di importo da euro 500,00 a euro 5.000,00 (se relative all’ottenimento di garanzie a operazioni bancarie) e da euro 500,00 a euro 10.000,00 (se relative ad oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale). Il contributo riguarda imprese con massimo 9,99 dipendenti e con un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a euro 500.000,00. (Imprese artigiane di piccolissime dimensioni).
  • Contributo per iniziative dirette a introdurre innovazioni di prodotto e di processo (acquisto e installazione di macchinari, macchine operatrici, hardware e beni immateriali come software e licenze d’uso). L’intensità dell’aiuto va dal 40% al 45% su spese di importo da euro 3.000,00 a euro 25.000,00. (Ammodernamento tecnologico)

I contributi sopra indicati vengono concessi a fronte di spese già sostenute (arrivata la fattura e pagamento avvenuto) e nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate. Per ridurre il rischio di effettuare delle spese non incentivate per esaurimento fondi è opportuno attivarsi tempestivamente.

Decreto energia (D.L. 21/2022)

  • Riduzione delle accise su benzina e gasolio impiegati come carburante (nel periodo dal 22.03 al 21.04). Le imposte vengono pertanto rideterminate nella misura di euro 478,40 ogni 1.000,00 litri per la benzina ed euro 367,40 per il gasolio.
  • Non vengono tassati i buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente dalle aziende ai propri dipendenti nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore. L’incentivo è previsto solo per l’anno 2022.
  • Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica: alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, un contributo sotto forma di credito di imposta. Il contributo è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito può essere utilizzato in compensazione (ovvero usato per pagare meno imposte o contributi) oppure può essere ceduto ad altri soggetti.
  • Possibilità di rateizzare le spese per consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022 sino a 24 rate mensili.

Fondo impresa femminile

A partire da maggio potranno essere presentate le domande di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato per la “nascita di imprese femminili” e per lo “sviluppo e consolidamento delle imprese femminili (imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) a fronte di investimenti nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi di qualsiasi genere, commercio e turismo. Le iniziative dovranno essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione e riguardano spese di importo non superiore a euro 250.000,00 (in caso di costituzione e avvio) ovvero 400.000,00 in caso di sviluppo e consolidamento di imprese femminili. I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a sportello (ovvero chi prima arriva prima alloggia) secondo la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.

Ricordo inoltre che sono pienamente operativi i crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali e il contributo c.d. “Sabatini” nelle seguenti misure:

  • Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali:
    • Beni materiali “Industria 4.0” Allegato A L. 232/2016 -> 40% del costo fino a 2,5 milioni, utilizzabile in tre quote annuali;
    • Beni strumentali ordinari (diversi da quelli indicati nell’allegato A L. 232/2016) -> 6% del costo in tre quote annuali;
    • Beni immateriali “Industria 4.0” Allegato B L. 232/2016 -> 20% del costo fino a 1 milione
    • Beni immateriali ordinari -> 6% in tre quote annuali

Per fruire del credito di imposta in beni strumentali è necessario:

-Indicare in fattura il riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione (“Acquisto ai sensi dell’art. 1, co. 1051 e seguenti L. 178/2020”)

-In caso di acquisto di beni 4.0 attestazione del legale rappresentante ovvero (in caso di costo superiore a euro 300.000,00)  Perizia tecnica asseverata.

In caso di alienazione del bene strumentale nei successivi due anni il contributo deve essere restituito (salvo sostituzione)

  • Beni strumentali (“Nuova Sabatini”): Riguarda un contributo legato all’acquisto, mediante stipula di un contratto di finanziamento o leasing, di beni strumentali. Il contributo è pari al valore degli interessi generati da un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al 2,5% annuo (3,575% se investimenti tecnologici “Industria 4.0”). Dal 1-01-2022 il contributo viene erogato in più quote, secondo il provvedimento di concessione, ad eccezione dei finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00. L’avvio dell’investimento (avvio dei lavori o impegno giuridicamente vincolante all’acquisto) deve avvenire successivamente alla trasmissione della domanda di contributo all’intermediario finanziario. Una volta trasmessa la domanda alla banca o alla compagnia di leasing occorrerà procedere con la compilazione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento; della richiesta di erogazione unica (modello RU) in caso di erogazione in unica quota; della richiesta di pagamento per le rate successive alla prima (in caso di erogazione in più quote).
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