Limitazioni alle detrazioni

Dal 1-01-2025 si aggiunge un’ulteriore limitazione, di tipo trasversale, alle detrazioni Irpef in funzione del reddito. In pratica più aumenta il reddito più si riduce la possibilità di ridurre le imposte per effetto di oneri detraibili. In particolare:

  • La prima limitazione, già in vigore da tempo, riguarda coloro che possiedono un reddito superiore a euro 120.000,00. In tal caso le detrazioni per oneri si riducono sino ad azzerarsi in caso di redditi pari o superiore a euro 240.000,00. Non tutti gli oneri detraibili sono interessati da questa limitazione. Ne rimangono esclusi (nel senso che sono pienamente detraibili) gli interessi pagati su mutui agrari, gli interessi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese sanitarie, gli interessi pagati su mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale. Questa limitazione riguarda solamente le spese detraibili nella misura del 19%.
  • La seconda limitazione, con effetto dal 1-01-2025, riguarda coloro che possiedono un reddito superiore a euro 75.000,00 e dipende anche dal numero dei familiari fiscalmente a carico. Se ho un reddito compreso fra 75.000,00 e 100.000,00 potrò detrarre al massimo euro 14.000,00. Se ho un reddito che supera euro 100.000,00 potrò detrarre al massimo euro 8.000,00. Di fatto questi limiti si riducono nella misura del 50% se non ci sono figli fiscalmente a carico, nella misura del 70% nel caso di un figlio a carico, nella misura del 85% in caso di due figli a carico. Se ci sono più di due figli a carico, così come nel caso di almeno un figlio disabile, il limite sopra visto non si riduce.
    Non rientrano nella limitazione le spese sanitarie, le rate per interventi di ristrutturazioni effettuati prima del 1-01-2025, i premi assicurativi stipulati prima del 1-01-2024, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti stipulati prima del 1-01-2025, le somme investite in start up.
    Ad esempio: se un contribuente possiede un reddito di euro 150.000,00 e sostiene oneri e spese detraibili per euro 9.550,00 (tra cui spese per ristrutturazione per 60.000,00 detraibili al 50% in dieci anni; spese di istruzione per euro 2.000,00; spese funebri per euro 1.550,00). In tal caso il limite di euro 6.800,00 viene interamente occupato dalle spese per ristrutturazione di euro 6.000,00 e da una parte delle spese funebri per euro 800,00. Poiché le spese funebri sostenute si detraggono nella misura del 19% e poiché il reddito supera euro 120.000,00 scatta anche la prima limitazione vista sopra.
    Il totale delle detrazioni spettanti sarà pari a euro 3.114,00 (Esempio n. 3 Circ Ade 6/E del 2025).
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Mini Ires per il periodo 2025

Viene prevista la tassazione ai fini Ires nella misura del 20% (anziché del 24%) se:

  • Almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 viene destinato ad apposita riserva vincolata per almeno due anni;
  • Vengono effettuati investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’elenco Industria 4.0 ovvero agevolati secondo le norme Transizione 5.0,  nel periodo dal 01-01-2025 al 31-10-2026 per un importo pari al maggiore tra: il 30% dell’utile accantonato alla riserva vincolata e il 24% dell’utile d’esercizio 2023. In ogni caso gli investimenti dovranno essere pari ad almeno euro 20.000,00;
  • Vi sono assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno 1% rispetto alla media ULA 2022-2024 e comunque per almeno un lavoratore;
  • Nel 2024 e nel 2025 non si deve aver fatto ricorso alla CIG

Si decade dall’agevolazione se:

  • Gli utili accantonati a riserva vincolata vengono distribuiti entro il 31.12.2026;
  • I beni strumentali vengono dismessi entro il 5° periodo di imposta successivo al completamento dell’investimento

Esempio: Nell’ipotesi in cui una S.r.l.:
-abbia realizzato un utile 2023 di euro 5.000,00, un utile 2024 di euro 15.000,00 interamente accantonato a riserva e un utile 2025 di euro 55.000,00;
– abbia assunto un dipendente nel 2025 (in precedenza non aveva dipendenti) ed effettuato investimenti in beni strumentali per almeno euro 30.000,00;

L’intero reddito imponibile viene assoggettato ad aliquota ridotta con un risparmio di euro 2.200,00

Il risparmio aumenta, con condizioni che appaiono meno gravose da rispettare, nei casi in cui, rispetto alle annate 2023 e 2024:
– vi sia un aumento consistente del reddito imponibile nel 2025;
– vi sia un aumento della forza lavoro a tempo indeterminato oltre, naturalmente, ad investimenti 4.0 e 5.0 nel 2025

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La dilazione delle imposte in caso di mancato pagamento (comunicazioni e ruoli)

L’Agenzia delle Entrate procede periodicamente al controllo delle dichiarazioni fiscali inviate dai contribuenti. Il controlli possono essere ti tipo automatizzato oppure sostanziale. Nel primo caso ci si limita a verificare in via automatizzata eventuali errori di calcolo, l’errato riporto di crediti non utilizzati da precedenti dichiarazioni, l’errata indicazione di crediti di imposta, deduzioni, detrazioni in quanto superiori ai limiti di legge ecc … Alla stessa categoria appartengono i cosiddetti controlli formali, riguardanti in linea generale la spettanza di detrazioni, deduzioni ecc … sulla base della documentazione in possesso del contribuente.

Nell’ipotesi in cui dovessero emergere irregolarità, si procede alla liquidazione delle maggiori imposte nonché degli interessi e delle sanzioni. L’Agenzia inoltra al contribuente la richiesta di versamento, che può avvenire beneficiando di uno sconto sulle sanzioni, pagando entro 60 giorni dalla richiesta. Il versamento potrebbe avvenire anche in forma rateizzata, secondo un piano di rateazione che può essere elaborato online, e versando la prima rata sempre entro 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità. Il versamento, in questi casi, può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (DLgs. 18.12.1997 n. 462)

Cosa succede se non viene effettuato il versamento? In tal caso l’Agenzia delle Entrate trasmette gli importi da riscuotere ad un soggetto diverso, ovvero al c.d. “concessionario della riscossione” che provvederà a curare l’incasso di questi crediti. Il concessionario della riscossione, nella figura di Agenzia delle Entrate Riscossione, si occupa pertanto di incassare i crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate e di altri soggetti che per legge o a seguito di una convenzione, conferiscono un mandato alla stessa. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (prima Equitalia) forma degli elenchi di crediti detti “ruoli”, contenenti le somme dovute dai contribuenti.

I contribuenti che intendono pagare le somme iscritte a ruolo possono procedere mediante il versamento di quanto dovuto entro 60 dalla ricezione della richiesta di pagamento (cartella). Anche in tal caso, tuttavia, possono richiedere la possibilità di versare in forma rateizzata, secondo modalità e tempistiche recentemente oggetto di modifica normativa.

Le istanze di rateazione presentate dal 1-01-2025 senza allegare alcuna documentazione a supporto del temporaneo stato di difficoltà, in caso di debiti non superiori a euro 120.000,00, possono beneficiare di una rateazione sino a 84 rate mensili (se presentante nel 2025 e 2026).
Qualora invece venga comprovato lo stato di difficoltà sarà possibile beneficiare di rateazioni maggiori: sino a 120 rate mensili, in caso di debiti superiori a euro 120.000,00 e da 85 a un massimo di 120 rate in caso di debiti fino a 120.000,00.

Premesso dunque che la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltà sussiste in caso di debiti superiori a euro 120.000,00 e quando si richiede un numero di rate superiore a 84, possiamo chiederci come viene individuato lo stato di temporanea difficoltà? Attraverso l’ISEE del nucleo familiare, per le persone fisiche e gli imprenditori individuali in contabilità semplificata e dall’indice di liquidità per gli altri soggetti. Il numero di rate che può essere concesso dipende poi dal cosiddetto indice Alfa. L’indice di liquidità si ottiene dal rapporto tra le liquidità correnti + differite e le passività correnti. L’indice deve essere inferiore a 1. L’indice Alfa invece è dato dal rapporto fra la l’entità totale del debito e il valore della produzione (voci 1, 3, 5 dell’art. 2425 c.c.).

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Deducibilità delle spese di trasferta

La legge di bilancio 2025 prevede che (dal 01.01.2025) le spese di trasferta, rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e NCC debbano essere pagate con sistemi tracciabili, pena l’impossibilità di dedurre la spesa per chi la sostiene nonché per evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro dipendente. Sono esclusi i rimborsi dei biglietti per autotrasporti con servizi pubblici di linea.

Per le imprese: le imprese possono dedurre dal reddito i rimborsi ai dipendenti delle spese di vitto e alloggio fuori dal comune della sede di lavoro se analiticamente documentate, ma solo sino all’importo giornaliero di euro 180,76 (o euro 258,23 all’estero). La deducibilità viene ora subordinata al fatto che le spese siano sostenute con mezzi tracciabili: assegno, bonifico ovvero carta di credito o di debito. Se le medesime spese vengono sostenute nel comune ove l’imprenditore ha sede la spesa (se sostenuta con mezzi tracciabili) sarà deducibile nella misura del 75%.

Per i dipendenti: i dipendenti che ricevono il rimborso delle spese di trasferta, così come il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio veicolo per ragioni di lavori vengono interamente tassati per le trasferte effettuate nel comune di lavoro.

Le trasferte effettuate fuori dal comune ove ha sede il datore di lavoro non vengono tassate se sostenute con mezzi tracciabili, ma solo entro certi limiti che varia a seconda della metodologia del rimborso:

  • Indennità forfetaria di trasferta: in tal caso l’imponibilità in capo al dipendente, sempre che il pagamento sia avvenuto con sistemi tracciabili, avviene solo per la parte di rimborso che eccede euro 77,47 (ma se alloggio o/e vitto sono forniti gratuitamente la quota esente si riduce a euro 30,99 o 15,49)
  • Rimborso a piè di lista: Il rimborso per spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è imponibile, purché vi sia idonea documentazione. Il dipendente non sarà comunque tassato per il rimborso delle altre spese (mance, telefoniche, parcheggi … ) anche se non documentate sino all’importo giornaliero di euro 15,49.
  • Rimborso misto: In tal caso oltre ad un’indennità di trasferta vengono rimborsate analiticamente le spese per vitto e/o alloggio. In tal caso l’esenzione dell’indennità di trasferta è pari a euro 30,99 se vengono rimborsate analiticamente le spese di vitto oppure di alloggio e euro 15,49 se vengono rimborsati entrambi.

Anche le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili solo se sostenute con sistemi tracciabili.

La stretta si aggiunge ad altri tipi di spesa che sono deducili solamente se pagati con sistemi tracciabili quali le spese di rifornimento e le spese di lavoro dipendente.

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Detrazioni per familiari a carico

E’ possibile beneficiare di una detrazione per i figli di età superiore a 21 anni (per i figli di età inferiore è possibile beneficiare dell’assegno unico erogato dall’Inps) che questi non abbiano maturato redditi superiori a euro 4.000,00 (fino a 24 anni) o euro 2840,51 (successivamente). Dal 2025 viene introdotto un limite massimo di età, nel senso che:

  • la detrazione è riconosciuta per i figli a carico di età superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni e per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della legge 104/1992;
  • non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani per i familiari residenti all’estero;

Spetta inoltre una detrazione di euro 750,00 per per “altri familiari a carico” intendendosi esclusivamente ciascun ascendente convivente con il contribuente.

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Finanziaria 2025: riordino delle detrazioni fiscali

La legge di bilancio per l’anno 2025 prevede un riordino delle detrazioni fiscali in relazione a diverse soglie di reddito, infatti:

Reddito complessivoN. figli fiscalmente a caricoImporto max spesa detraibile
Oltre 75.000,00 fino a 100.000,0007.000,00
Oltre 75.000,00 fino a 100.000,0019.800,00
Oltre 75.000,00 fino a 100.000,00211.900,00
Oltre 75.000,00 fino a 100.000,003 o più / disabile14.000,00
Oltre 100.000,0004.000,00
Oltre 100.000,0015.600,00
Oltre 100.000,0026.800,00
Oltre 100.000,003 o più / disabile8.000,00

Il reddito complessivo è assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze

Non concorrono al limite massimo di spesa:

  • Le spese sanitarie;
  • Le spese per investimenti in PMI e STARTUP innovative;
  • Gli interessi passivi relativi a mutui agrari e ipotecari;
  • I premi di assicurazione detraibili per contratti stipulati fino al 31.12.2024;
  • Le rate relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16 bis del Tuir e altre disposizioni sostenute fino al 31.12.2024;
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Le fatture ad esportatori abituali

Determinati soggetti in possesso dei requisiti di legge (c.d. “esportatori abituali”) possono richiedere ai propri fornitori l’emissione di fatture senza l’addebito dell’iva. La richiesta avviene previa presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli esportatori abituali, di una pratica telematica chiamata lettera d’intento. Chi dovrà emettere la fattura (senza iva) deve prendere visione, prima dell’emissione della fattura, della lettera d’intento che si trova nel proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà inoltre emettere la fattura come segue:

La fatture emessa senza iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) D.P.R. n. 633/1972 con codice natura N 3.5. dovrà indicare gli estremi della lettera d’intento nel campo 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali) ed in particolare:

  • nel campo 2.2.1.16.1 (TipoDato) la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 (RiferimentoTesto) il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno”/” (ad es: 8060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.16.4 (RiferimentoData) la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Il mancato riscontro delle lettera d’intento sul proprio cassetto fiscale comporta una sanzione pari al 100%-200% dell’iva oltre all’imposta stessa.

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Forfettari e operazioni estere e reverse charge

Dal 1.01.2024 i soggetti in regime forfettari sono tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico. Sono anche tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

  • La cessione di beni a soggetti UE viene assimilata ad un’operazione interna, che non comporta l’evidenziazione dell’iva in fattura e sarà possibile emettere la fattura in formato cartaceo. Occorrerà comunque inviare i dati al Sistema di interscambio attraverso il c.d. “esterometro”, utilizzando il documento TD01 con codice natura N2.2.
  • Gli acquisti di beni da soggetti UE (con trasferimento dei beni da altro Stato membro) non costituiscono acquisti intracomunitari se di importo annuale inferiore a euro 10.000,00. In tal caso la fattura di acquisto dovrà recare l’iva estera. Al superamento della soglia l’acquisto assume rilevanza in Italia, con la conseguenza che l’iva dovrà essere versata. Nel caso di superamento della soglia sarà necessario comunicare i dati al Sistema di Interscambio utilizzando il tipo documento TD18. Nel caso di acquisti di valore inferiore a euro 10.000,00 l’operazione non è soggetta ad iva e dovrà essere comunicata con l’esterometro solo nel caso in cui la singola transazione abbia valore superiore a euro 5.000,00.
  • Se un soggetto in regime forfettario effettua una prestazione di servizi ad un soggetto stabilito in paese Ue o extra-Ue dovrà emettere la fattura senza addebito di iva, con codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N2.1 ed applicare l’imposta di bollo di euro 2,00 al superamento di euro 77,47. Occorrerà inoltre compilare l’elenco Intrastat.
  • Se un soggetto in regime forfettario riceve una prestazione di servizi da soggetto stabilito in paese Ue dovrà integrare la fattura indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo. Dovrà trasmettere, entro il 15° giorno successivo a quello di ricezione della fattura (se acquisto intra ue) o di effettuazione della prestazione (se extra ue) i dati dell’operazione attraverso il c.d. esterometro, ove indicare il tipo documento TD17.

Occorre peraltro ricordare che esistono varie ipotesi in cui, al ricevimento di una fattura da un soggetto italiano, il soggetto in regime forfettario debba versare l’iva all’Erario. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici … Si riconoscono in quanto fanno riferimento all’art. 17 del Dpr 633/1972, e tra i più frequenti hanno codice natura N 6.1 (cessione di materiali ferrosi), N 6.2 (cessione di oro e argento), N 6.3 (in caso di subappalto nel settore edile), N 6.7 (Prestazioni nel comparto edile e settori connessi).

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Aumento soglia di non imponibilità dei fringe benefit dal 2024

Per l’anno 2024 non sono tassati (né soggetti a contributi previdenziali) i beni e i servizi forniti ai lavoratori dipendenti sino a euro 1.000,00 o, per i lavoratori dipendenti con figli a carico, sino a euro 2.000,00. In caso di superamento delle soglie previste l’intero benefit viene tassato.
Per fringe benefit si intendono beni e servizi ceduti dal datore di lavoro ai propri dipendenti tra i quali tipicamente: auto concesse in uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in uso, omaggi natalizi, buoni spesa e buoni carburante…

Nell’anno 2024 sono esenti, sino ai limiti sopra indicati, le somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti per il pagamento/rimborso delle spese per utenze domestiche (acqua, luce e gas), per l’affitto o per gli interessi sul mutuo prima casa. A tale riguardo:

  • Il limite di euro 2.000,00 si applica in caso di figli fiscalmente a carico. I figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e hanno percepito un reddito complessivo pari o inferiore a euro 4.000,00. Se superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51.
  • Se entrambi i genitori sono dipendenti e possono fruire dell’esenzione sino a euro 2.000,00 anche in presenza di un unico figlio (purché fiscalmente a carico).

I limiti maggiorati di euro 1.000,00 o 2.000,00 vengono applicati previa informativa da parte dei datori di lavoro delle rappresentanze sindacali unitarie (se presenti). L’applicazione del limite maggiorato di euro 2.000,00 può avvenire solamente se il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicato il codice fiscale dei figli.

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Rinvio acconti e rateazione

L’acconto in scadenza il 30.11.2023 per le imposte dovute da imprenditori e professionisti potrà essere pagato il 16-01-2024. Sarà anche possibile effettuare il versamento in forma rateizzata in cinque rate mensili (a partire dal 16 gennaio) pagando un interesse del4%. La novità, applicabile solamente ai versamenti di prossima scadenza, riguarda i soggetti con ricavi sino a euro 170.000,00 e si applica solamente a imprese individuali e professionisti, non si applica a:

  • società e soggetti diversi da persone fisiche;
  • Imprese e professionisti con ricavi/compensi superiori a euro 170.000,00;
  • chi deve pagare per un acconto al 30.11.2023 di importo inferiore a euro 257,52 euro;

Il rinvio e la possibilità di rateazione non riguarda i contributi previdenziali, anch’essi in scadenza il 30 novembre 2023.

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