La legge di bilancio per l’anno 2023 prevede la cosiddetta “rottamazione dei ruoli”: il pagamento delle somme derivanti da cartelle (iscritte a ruolo) senza sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Di cosa si tratta? Della possibilità di versare le somme (essenzialmente imposte e contributi previdenziali) derivanti da ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1-01-2000 al 30.06.2022 decurtate da sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Come faccio ad accedere alla rottamazione? Occorre presentare un’apposita domanda all’Agenzia della Riscossione entro il 30-04-2023 esclusivamente mediante procedura online. Alla procedura si accede attraverso il sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/ . Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate liquida gli importi da versare. Entro il 31.07.2023 vanno pagati tutti gli importi oppure la prima rata.
Cosa succede ai piani di rateazione già in essere? Dal momento in cui viene presentata la domanda e fino al 31-07-2023 gli obblighi di pagamento delle rate sono sospesi. Se la rateazione non verrà concessa sarà possibile riprendere il versamento delle rate. In caso di mancato pagamento alle scadenze si decade dal beneficio della rottamazione (viene prevista tuttavia una tolleranza di 5 giorni) e sarà possibile presentare una nuova domanda di rateazione. Naturalmente, in tal caso, riemerge il debito originario.
Possono accedere alla rottamazione anche i soggetti decaduti dalla precedente rottamazione? Si
Cartelle per somme diverse da imposte e contributi: Una cartella che porta sanzioni diverse da quelle tributarie o previdenziali (come ad esempio sanzioni derivanti da violazione del codice della strada) potrà essere definita con la decurtazione dei soli interessi.
E’ possibile fare richiesta all’Inps di un’indennità da parte dei cosiddetti “autonomi” iscritti all’Inps entro il 30-11-2022.
A chi spetta? Spetta ai soggetti iscritti all’Inps nelle gestioni artigiani, commercianti, previdenza agricola (Iap, coltivatori diretti), ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, e ai professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali.
Requisiti? Per richiedere ed ottenere l’indennità è necessario:
non aver avuto un reddito 2021 superiore a euro 35.000,00 al netto del reddito da abitazione principale e al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Nel caso di reddito inferiore o uguale a euro 20.000,00 l’indennità spetta nella misura di euro 350,00;
non aver già fruito dell’indennità in qualità di lavoratore dipendente o pensionato;
Come si presenta la domanda? La domanda può essere fatta direttamente dall’interessato, che può accedere al sito dell’Inps mediante uno Spid (oppure CIE, CNS) attraverso il percorso: Prestazioni e servizi/Servizi/Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e selezionando la categoria di appartenenza. In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato. Occorre inoltre allegare copia della carta d’identità e indicare le proprie coordinate bancarie.
L’indennità non è tassabile, non è pignorabile e può essere naturalmente richiesta una volta. Lo studio rimane a disposizione per delucidazione ma non si attiverà per richiedere l’indennità per conto dei propri clienti.
Come è noto dal 1-01-2022 tutti gli esercenti il commercio al dettaglio (salvo deroghe) sono obbligati:
alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un Registratore Telematico (R.T.)
a rilasciare un “documento commerciale” al cliente al fine di documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.
A tale riguardo è bene precisare che il documento commerciale non ha sostituito lo scontrino fiscale o la ricevuta. Il documento commerciale viene rilasciato per finalità privatistiche: serve per documentare i rapporti intervenuti (ad esempio per la validità della garanzia prestata dal venditore in relazione al prodotto venduto). Il documento commerciale serve anche per l’esercizio per la detrazione delle spese sostenute (ove consentito, ad esempio per le spese sanitarie). Il mancato rilascio del documento commerciale, non avendo questo finalità di certificazione fiscale (come avveniva a suo tempo con lo scontrino fiscale) non è sanzionato.
Occorre invece prestare attenzione a che il R.T. memorizzi e invii all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi dell’attività. Più in particolare:
Quanto tempo c’è per l’invio dei corrispettivi memorizzati dal R.T.?: L’invio viene effettuato direttamente dal R.T., occorre tuttavia che vi sia connessione internet. L’invio viene effettuato entro 12 giorni dalla memorizzazione. Se al momento della memorizzazione dell’operazione no c’è linea il R.T. effettuerà la trasmissione entro i successivi 12 giorni.
Di cosa mi devo preoccupare? Di avere una connessione internet. Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. E’ opportuno controllare il corretto funzionamento del R.T. e chiamare immediatamente il soggetto che ne fornisce la manutenzione in caso di inattività o malfunzionamento.
Se non si rispetta l’obbligo? La sanzione è pari al 90% dell’imposta (con un minimo di euro 500,00) se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).
Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).
Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).
I controlli della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore. Mediante gli applicativi “Fatture e corrispettivi” e “@ fattura” sarà possibile individuare gli indici di irregolarità , quali, ad esempio: la mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri nei termini previsti; l’esistenza di divergenze tra il fatturato passivo, rilevabile dai dati degli acquisti certificati con fatture elettroniche, e l’ammontare dei corrispettivi memorizzati e trasmessi; il numero limitato di documenti commerciali emessi rispetto all’afflusso ordinario della clientela; l’applicazione di aliquote Iva non coerenti con l’attività economica; l’elevato numero di operazioni di «annullo» e «reso merce», che potrebbero far presumere l’abbattimento degli incassi effettivi; l’assenza o l’importo esiguo di pagamenti in contante rispetto a quelli con pagamenti tracciabili. Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo ma associato a un’altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verificazione biennale. Sarà controllato anche l’eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell’avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece va verificata con l’esame del giornale di fondo elettronico.
Dal 30-06-2022 scatteranno le sanzioni per coloro (imprese e professionisti) che non avranno attivato il P.O.S. per il pagamento di beni e servizi. Viene comunque prevista l’esclusione da sanzioni in caso di oggettiva impossibilità tecnica. Le sanzioni riguardano:
Una quota fissa di euro 30,00;
Una quota variabile pari al 4% della transazione;
Viene inoltre prevista la trasmissione giornaliera dei pagamenti elettronici anche per i POS non evoluti (in precedenza prevista solo per i POS evoluti e per i dispositivi connessi al registratore fiscale).
Dal 1-07-2022 i soggetti in regime forfettario (con ricavi o compensi 2021 pari o superiori a euro 25.000,00) dovranno emettere solamente fatture elettroniche. I soggetti con ricavi o compensi inferiori potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo sino al 1.01.2024.
Si ricorda che i soggetti obbligati all’emissione di fatture in formato elettronico (tra cui a questo punto anche chi è in regime forfettario) dovranno inviare i dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti al sistema di interscambio. In pratica occorrerà procedere con fattura elettronica anche per le operazioni effettuate (e per gli acquisti di merci e servizi) da soggetti non residenti.
Ripartono gli incentivi CATA FVG per le imprese artigiane: domande dalle ore 10.00 del 31.03.2022 fino alle ore 16.00 del 30.11.2022:
Contributo dal 40% al 50% su spese di importo da euro 5.000,00 a 75.000,00 per: acquisto arredi, programmi informatici, per retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato, per l’accesso al commercio elettronico. Sono incentivate le spese sostenute nei 6 mesi antecedenti l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e fino a 24 mesi successivi. (Imprese di nuova costituzione).
Contributo dal 30% al 40% alle imprese artigiane che sostengono spese da euro 2.000,00 a euro 40.000,00 per la partecipazione a fiere, esposizioni, e altre manifestazioni svolte fuori regione. (Partecipazione a fiere)
Contributo dal 30% al 40% per spese di acquisto hardware e servizi legati ad attività di commercio elettronico di importo da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. (Commercio elettronico)
Contributo alle imprese dell’artigianato artistico (iscritte nella categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura) con laboratori in centri urbani situati nelle zone omogenee A e B. Incentivate le spese di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione, acquisto arredi, hardware, software, macchinari nella misura dal 30% al 40% (Artigianato artistico)
Contributo a fronte di oneri finanziari, acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale, ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie. L’incentivo è pari al 50% per spese di importo da euro 500,00 a euro 5.000,00 (se relative all’ottenimento di garanzie a operazioni bancarie) e da euro 500,00 a euro 10.000,00 (se relative ad oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale). Il contributo riguarda imprese con massimo 9,99 dipendenti e con un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a euro 500.000,00. (Imprese artigiane di piccolissime dimensioni).
Contributo per iniziative dirette a introdurre innovazioni di prodotto e di processo (acquisto e installazione di macchinari, macchine operatrici, hardware e beni immateriali come software e licenze d’uso). L’intensità dell’aiuto va dal 40% al 45% su spese di importo da euro 3.000,00 a euro 25.000,00. (Ammodernamento tecnologico)
I contributi sopra indicati vengono concessi a fronte di spese già sostenute (arrivata la fattura e pagamento avvenuto) e nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate. Per ridurre il rischio di effettuare delle spese non incentivate per esaurimento fondi è opportuno attivarsi tempestivamente.
Decreto energia (D.L. 21/2022)
Riduzione delle accise su benzina e gasolio impiegati come carburante (nel periodo dal 22.03 al 21.04). Le imposte vengono pertanto rideterminate nella misura di euro 478,40 ogni 1.000,00 litri per la benzina ed euro 367,40 per il gasolio.
Non vengono tassati i buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente dalle aziende ai propri dipendenti nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore. L’incentivo è previsto solo per l’anno 2022.
Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica: alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, un contributo sotto forma di credito di imposta. Il contributo è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito può essere utilizzato in compensazione (ovvero usato per pagare meno imposte o contributi) oppure può essere ceduto ad altri soggetti.
Possibilità di rateizzare le spese per consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022 sino a 24 rate mensili.
Fondo impresa femminile
A partire da maggio potranno essere presentate le domande di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato per la “nascita di imprese femminili” e per lo “sviluppo e consolidamento delle imprese femminili (imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) a fronte di investimenti nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi di qualsiasi genere, commercio e turismo. Le iniziative dovranno essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione e riguardano spese di importo non superiore a euro 250.000,00 (in caso di costituzione e avvio) ovvero 400.000,00 in caso di sviluppo e consolidamento di imprese femminili. I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a sportello (ovvero chi prima arriva prima alloggia) secondo la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.
Ricordo inoltre che sono pienamente operativi i crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali e il contributo c.d. “Sabatini” nelle seguenti misure:
Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali:
Beni materiali “Industria 4.0” Allegato A L. 232/2016 -> 40% del costo fino a 2,5 milioni, utilizzabile in tre quote annuali;
Beni strumentali ordinari (diversi da quelli indicati nell’allegato A L. 232/2016) -> 6% del costo in tre quote annuali;
Beni immateriali “Industria 4.0” Allegato B L. 232/2016 -> 20% del costo fino a 1 milione
Beni immateriali ordinari -> 6% in tre quote annuali
Per fruire del credito di imposta in beni strumentali è necessario:
-Indicare in fattura il riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione (“Acquisto ai sensi dell’art. 1, co. 1051 e seguenti L. 178/2020”)
-In caso di acquisto di beni 4.0 attestazione del legale rappresentante ovvero (in caso di costo superiore a euro 300.000,00) Perizia tecnica asseverata.
In caso di alienazione del bene strumentale nei successivi due anni il contributo deve essere restituito (salvo sostituzione)
Beni strumentali (“Nuova Sabatini”): Riguarda un contributo legato all’acquisto, mediante stipula di un contratto di finanziamento o leasing, di beni strumentali. Il contributo è pari al valore degli interessi generati da un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al 2,5% annuo (3,575% se investimenti tecnologici “Industria 4.0”). Dal 1-01-2022 il contributo viene erogato in più quote, secondo il provvedimento di concessione, ad eccezione dei finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00. L’avvio dell’investimento (avvio dei lavori o impegno giuridicamente vincolante all’acquisto) deve avvenire successivamente alla trasmissione della domanda di contributo all’intermediario finanziario. Una volta trasmessa la domanda alla banca o alla compagnia di leasing occorrerà procedere con la compilazione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento; della richiesta di erogazione unica (modello RU) in caso di erogazione in unica quota; della richiesta di pagamento per le rate successive alla prima (in caso di erogazione in più quote).
Con il Dl 21 marzo 2022, in corso di pubblicazione sulla G.U. viene previsto:
possibilità per il datore di lavoro di cedere gratuitamente ai lavoratori dipendenti dei bonus benzina di valore sino a euro 200,00 annuali. L’importo di euro 200,00 riguarda ciascun dipendente e, attualmente, è limitato al solo anno 2022. Non viene tassato in capo al lavoratore e può essere dedotto dal reddito del datore di lavoro.
Ricordo peraltro che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo di imposta. Se il valore complessivo supera il limite di euro 258,23 l’intero fringe benefit viene tassato in capo al dipendente.
Variazione limite all’uso dei contanti: Dal 1° di gennaio non sarà possibile effettuare operazioni in contanti per un valore superiore a euro 999,50. Il limite riguarda anche gli assegni privi della clausola di non trasferibilità; pertanto, sarà possibile girare un assegno da un soggetto all’altro solamente qualora l’importo non superi euro 999,50. Il limite riguarda le operazioni compiute fra soggetti diversi e quindi, ad esempio, interessa i prelievi degli utili che il socio effettua dalla propria società. Il limite non riguarda gli stranieri che spendono in Italia per l’acquisto di beni e servizi legati al turismo. In tal caso il limite è di euro 15.000,00 ma il venditore deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e depositare l’incasso presso un intermediario autorizzato entro il giorno successivo. I pagamenti per importi superiori sono vietati anche quanto effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Proroga detrazioni edilizie: Viene disposta la proroga generalizzata delle detrazioni edilizie, e della facoltà di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito al 31-12-2024. Il c.d. “superbonus” viene prorogato con limiti variabili ed in funzione delle tipologie di intervento effettuato. L’obbligo, recentemente introdotto, di acquisire il visto di conformità in caso di fruizione della detrazione mediante lo sconto in fattura o mediante la cessione del credito viene ora mitigato. Risultano infatti dispensati dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità gli interventi che rientrano tra le attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a euro 10.000,00. La dispensa, tuttavia, non vale e pertanto sarà necessario il visto di conformità e l’attestazione di congruità per gli interventi agevolati secondo il c.d. “bonus facciate”. Il bonus facciate viene prorogato sino al 2022 con aliquota che scende al 60%.
Assegno unico universale: Dal 1-03-2022 è istituito un assegno per i figli a carico. Il beneficio spetta mensilmente per il periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo, di importo variabile in relazione all’Isee e con maggiorazioni per i nuclei numerosi, nei casi di figli con disabilità.
Fatture a soggetti esportatori abituali: Per l’emissione di una fattura ad un soggetto c.d. “esportatore abituale”, ovvero non imponibile ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c), Dpr n. 633/1972 occorrerà – dal 1-01-2022 – procedere con le seguenti modalità:
Nel campo della fattura elettronica “Natura”, indicare il codice N3.5 “Non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento”;
Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento nel blocco “Altri dati gestionali”, esponendo:
Nel campo “Tipo dato” la dicitura INTENTO;
Nel campo “Riferimento testo” il numero di protocollo della lettera d’intento (prima parte, composta da 17 cifre e seconda parte di 6 cifre, separate dal segno “-” o dal segno”/”)
Nel campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’ Agenzia e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata comporta lo scarto del file xml da parte di Sdi.
Per l’emissione di una fattura ad un soggetto c.d. “esportatore abituale”, ovvero non imponibile ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c), Dpr n. 633/1972 occorrerà – dal 1-01-2022 – procedere con le seguenti modalità:
Nel campo della fattura elettronica “Natura”, indicare il codice N3.5 “Non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento”;
Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento nel blocco “Altri dati gestionali”, esponendo:
Nel campo “Tipo dato” la dicitura INTENTO;
Nel campo “Riferimento testo” il numero di protocollo della lettera d’intento (prima parte, composta da 17 cifre e seconda parte di 6 cifre, separate dal segno “-” o dal segno”/”)
Nel campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’ Agenzia e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata, comporta lo scarto del file xml da parte di Sdi.
A partire dal 15-10-2021, e fino al 31-12-2021, per poter accedere ai luoghi di lavoro (sia pubblici che privati) sarà necessaria la certificazione verde, c.d. “green pass” da esibire al momento dell’accesso o in un momento successivo.
Cos’è il green pass? Si tratta di una certificazione digitale che contiene un QR Code. Viene emessa dal Ministero della Salute e attesta l’avvenuta vaccinazione, l’avvenuta guarigione, l’effettuazione di test antigenico o molecolare. Il green pass si scarica dal sito https://www.dgc.gov.it/web/ tramite tessera sanitaria o identità digitale (SPID/CIE); dalle App “Immuni” e “IO”, dal sito del fascicolo sanitario elettronico regionale.
Qual è il periodo di validità del Green Pass? Il Green Pass ha validità:
di 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data di somministrazione della seconda dose;
immediatamente dopo la somministrazione della seconda dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
immediatamente dopo la somministrazione della prima dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-Co V-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durate la sua vigenza, il soggetto risulti positivo)
a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Co-V-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari.
Chi è obbligato a possedere ed esibire il green pass I dipendenti pubblici e i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, chi svolge la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro pubblici e privati. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Obblighi del datore di lavoro: I datore di lavoro deve:
Entro il 15-10-2012 definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (preferibilmente) o successivamente;
Individuare con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento degli obblighi
Il controllo viene effettuato mediante l’App “VerificaC19”.
Sanzioni: I datori di lavoro che omettano la verifica del possesso del green pass o non adottino le misure organizzative prescritte dalla legge entro il 15-10-2021 sono soggetti a sanzioni per un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00. In caso di reiterata violazione le sanzioni vengono raddoppiate. In ogni caso, i datori di lavoro che eseguano i controlli a campione non sono sanzionabili nel caso in cui da un accertamento delle Autorità emerga la presenza in azienda di lavoratori senza green pass, a condizione, però, che abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.
Obblighi del dipendente: Qualora i dipendenti comunichino di non essere in possesso del green pass, o qualora risultino privi del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31-12-2021, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, i lavoratori possono essere sospesi dallo svolgimento della prestazione e possono essere sostituiti da lavoratori assunti con contratto a termine per la durata del contratto stipulato per la sostituzione. La sospensione non può superare i 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non può andare oltre il 31-12-2021. Il dipendente sprovvisto di Green Pass nel luogo di lavoro può essere punito con una sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00.
Chi controlla il titolare dell’azienda? I datori di lavoro devono definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (in merito al possesso della certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro)” e devono individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni”. Il titolare dell’azienda, pertanto, “viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda” (Faq. Governo del 27-09-2021).
Controlli e Privacy: Il datore di lavoro deve controllare ma non può né raccogliere né conservare i dati dei green pass dei lavoratori. Il datore di lavoro potrà controllare il possesso di una valida certificazione verde solamente attraverso l’App VerificaC19, mentre non potrà richiedere la certificazione in formato cartaceo e conseguentemente non potrà mai conoscere il periodo di validità della certificazione, né quindi limitare i controlli successivi al primo ai soli documenti in scadenza, ma dovrà effettuare le verifiche, anche con modalità random, in modo dinamico, monitorando cioè il possesso di certificazioni giorno per giorno valide.
Si riportano le Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate al 27-09-2021
Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19? La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: – partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose – accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri – spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione” – accedere ai seguenti servizi e attività: a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e. sagre e fiere, convegni e congressi; f. centri termali, parchi tematici e di divertimento; g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i. concorsi pubblici. – utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. – per accedere a scuole e università:
chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: – ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; – ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre – ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021; – alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111).
I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento? Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.
Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19? Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica] Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19? No, in quanto l’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.
Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo? L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)? L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso. Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
I tassisti hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti? No, i clienti non hanno l’obbligo di green pass.
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass? No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.
I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego? Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass? Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento? No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass? No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.