Con la legge di Bilancio 2026 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, comunemente definita “rottamazione quinquies”.
L’istituto consente di estinguere numerosi debiti iscritti a ruolo beneficiando dell’eliminazione integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio, con la possibilità di un pagamento fortemente dilazionato nel tempo.
Ambito temporale e oggettivo
Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il termine riguarda l’arco temporale in cui l’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate) ha consegnato il ruolo all’agente della Riscossione per l’avvio delle procedure di recupero. Non bisogna quindi confondere questa data con l’anno d’imposta a cui si riferisce il debito, che potrebbe essere sensibilmente precedente al 2023.
Rientrano, in linea generale, imposte erariali, contributi previdenziali dichiarati e non versati, nonché sanzioni amministrative, con alcune peculiarità per le violazioni del Codice della strada.
Chi può aderire
L’adesione è ammessa senza limiti soggettivi: persone fisiche, imprese individuali, professionisti, società ed enti. Non è richiesta la dimostrazione di uno stato di difficoltà economica.
Scadenze principali
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa nove anni). La prima rata, o l’unica soluzione, scade il 31 luglio 2026.
Importi dovuti e benefici
Aderendo alla rottamazione quinquies, il contribuente è tenuto a versare esclusivamente il capitale residuo, oltre alle spese di notifica ed eventuali spese esecutive. Vengono integralmente stralciati sanzioni, interessi di mora e aggio.
La presentazione della domanda produce effetti immediati di tutela, tra cui la sospensione delle azioni esecutive, il blocco di nuove misure cautelari e il ripristino della regolarità ai fini del Durc e dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
Attenzione alla decadenza
La disciplina è particolarmente rigorosa. Non è prevista alcuna tolleranza per i ritardi di pagamento.
La decadenza dai benefici si verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, oppure di due rate (anche non consecutive) in caso di rateazione.
In caso di decadenza, il debito originario torna integralmente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, e i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.
Valutazione di convenienza
L’adesione non è automatica né sempre conveniente. È essenziale valutare preventivamente il risparmio effettivo rispetto al debito originario e la sostenibilità del piano di pagamento nel tempo, al fine di evitare il rischio di decadenza.
La possibilità concreta di aderire alla procedura, per tutte o alcune cartelle ricevute, richiede un’analisi specifica e pertanto in caso di interesse si raccomanda di contattare l’ufficio.