L’Agenzia delle Entrate procede periodicamente al controllo delle dichiarazioni fiscali inviate dai contribuenti. Il controlli possono essere ti tipo automatizzato oppure sostanziale. Nel primo caso ci si limita a verificare in via automatizzata eventuali errori di calcolo, l’errato riporto di crediti non utilizzati da precedenti dichiarazioni, l’errata indicazione di crediti di imposta, deduzioni, detrazioni in quanto superiori ai limiti di legge ecc … Alla stessa categoria appartengono i cosiddetti controlli formali, riguardanti in linea generale la spettanza di detrazioni, deduzioni ecc … sulla base della documentazione in possesso del contribuente.
Nell’ipotesi in cui dovessero emergere irregolarità, si procede alla liquidazione delle maggiori imposte nonché degli interessi e delle sanzioni. L’Agenzia inoltra al contribuente la richiesta di versamento, che può avvenire beneficiando di uno sconto sulle sanzioni, pagando entro 60 giorni dalla richiesta. Il versamento potrebbe avvenire anche in forma rateizzata, secondo un piano di rateazione che può essere elaborato online, e versando la prima rata sempre entro 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità. Il versamento, in questi casi, può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (DLgs. 18.12.1997 n. 462)
Cosa succede se non viene effettuato il versamento? In tal caso l’Agenzia delle Entrate trasmette gli importi da riscuotere ad un soggetto diverso, ovvero al c.d. “concessionario della riscossione” che provvederà a curare l’incasso di questi crediti. Il concessionario della riscossione, nella figura di Agenzia delle Entrate Riscossione, si occupa pertanto di incassare i crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate e di altri soggetti che per legge o a seguito di una convenzione, conferiscono un mandato alla stessa. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (prima Equitalia) forma degli elenchi di crediti detti “ruoli”, contenenti le somme dovute dai contribuenti.
I contribuenti che intendono pagare le somme iscritte a ruolo possono procedere mediante il versamento di quanto dovuto entro 60 dalla ricezione della richiesta di pagamento (cartella). Anche in tal caso, tuttavia, possono richiedere la possibilità di versare in forma rateizzata, secondo modalità e tempistiche recentemente oggetto di modifica normativa.
Le istanze di rateazione presentate dal 1-01-2025 senza allegare alcuna documentazione a supporto del temporaneo stato di difficoltà, in caso di debiti non superiori a euro 120.000,00, possono beneficiare di una rateazione sino a 84 rate mensili (se presentante nel 2025 e 2026).
Qualora invece venga comprovato lo stato di difficoltà sarà possibile beneficiare di rateazioni maggiori: sino a 120 rate mensili, in caso di debiti superiori a euro 120.000,00 e da 85 a un massimo di 120 rate in caso di debiti fino a 120.000,00.
Premesso dunque che la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltà sussiste in caso di debiti superiori a euro 120.000,00 e quando si richiede un numero di rate superiore a 84, possiamo chiederci come viene individuato lo stato di temporanea difficoltà? Attraverso l’ISEE del nucleo familiare, per le persone fisiche e gli imprenditori individuali in contabilità semplificata e dall’indice di liquidità per gli altri soggetti. Il numero di rate che può essere concesso dipende poi dal cosiddetto indice Alfa. L’indice di liquidità si ottiene dal rapporto tra le liquidità correnti + differite e le passività correnti. L’indice deve essere inferiore a 1. L’indice Alfa invece è dato dal rapporto fra la l’entità totale del debito e il valore della produzione (voci 1, 3, 5 dell’art. 2425 c.c.).