Utilizzi impropri delle collaborazioni professionali con soggetti aventi partita Iva

Ai sensi del nuovo ‘art. 69 bis del D.lgs n. 276/2003 si presume il carattere coordinato e continuativo delle collaborazioni instaurate con soggetti aventi partita iva se questi ultimi:

  1. collaborano con il medesimo committente per oltre 8 mesi, per due anni consecutivi. La durata deve riguardare l’anno solare, e il periodo di monitoraggio inizia il 1 gennaio 2013. In altri termini la condizione si intende verificata se nel corso del 2013 (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013) e nel corso del 2014, lo stesso soggetto ha collaborato con il medesimo committente per oltre 8 mesi in ciascuno dei due anni.  I mesi vengono considerati di 30 giorni, e pertanto si fa riferimento a 240 giorni.
  2.  traggono dalla collaborazione oltre l’80% dei ricavi in due anni consecutivi.
  3. Il collaboratore disponga di una postazione fissa presso il committente.

Se si verificano almeno due delle condizioni di cui sopra il rapporto viene ricondotto ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e da qui (in mancanza di uno specifico progetto) in un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio.

La presunzione non opera se ricorre almeno una delle seguenti ipotesi:

  • se la prestazione lavorativa è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato e viene svolta da un soggetto che dichiara un reddito da lavoro autonomo almeno pari al minimale previsto Ivs (per il 2012 Euro 18.662,50).
  • se la prestazione lavorativa viene svolta nell’esercizio di un’attività professionale per la quale viene richiesta l’iscrizione ad un Ordine professionale.

 

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