Per effetto delle novità introdotte dal d.l. 145/2013 (c.d. “decreto destinazione Italia”) e dalla legge di stabilità per l’anno 2014 viene previsto:
- che nei contratti di compravendita ed in genere per tutti quelli che prevedono il trasferimento a titolo oneroso di edifici, l’Ape deve essere allegato al contratto. E’ inoltre previsto che l’acquirente (o come si vedrà successivamente il conduttore)”dichiarino di aver ricevuto le informazioni o la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica”. Per il mancato rispetto di dette disposizioni viene prevista una sanzione, in solido fra le parti che va da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e non più con la previsione della nullità del contratto;
- che negli atti di donazione l’Ape non vada allegato, ma l’immobile ne deve essere dotato;
- che nelle locazioni di singole unità immobiliari l’Ape non vada allegato, ma l’unità immobiliare deve esserne dotata, e che vengano rese le dichiarazioni viste nel precedente punto. Occorre osservare che nelle locazioni non soggette a registrazione (aventi durata inferiore a 30 giorni) l’obbligo di dichiarazione non sussiste. Il mancato rispetto dell’obbligo di “dotazione” viene sanzionato nella misura da euro 300,00 a euro 1.800,00, e il mancato rispetto dell’obbligo di informativa e consegna con una sanzione da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 (ridotta alla metà nelle locazioni con durata < a 3 anni).
- che nelle locazioni di interi edifici è necessario allegare l’Ape all’atto e rendere le prescritte dichiarazioni;