Falsi autocarri, trattamento fiscale

Occorre ricordare che sin dal 2006 esiste una procedura per individuare i “falsi autocarri” a fini fiscali, ossia i veicoli immatricolati come N1, che tuttavia devono essere fiscalmente assoggettati alle norme più restrittive previste per le autovetture. I veicoli interessati sono quelli immatricolati come autocarri (N1), ossia destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (riferimento alla carta di circolazioen J), con codice carrozzeria F0 (riferimento alla carta di circolazione J.2).

  • Occorre innanzitutto individuare la PORTATA dei veicolo, attraverso il rapporto “Massa complessiva”, al numeratore, e “Tara”,  al denominatore. Entrambi i valori devono essere considerati in tonnellate. La massa complessiva viene individuata dalla sigla F.2 della carta di circolazione. La tara si ottiene considerando la “Massa a vuoto”, a pag 3 della carta di circolazione, e aggiungendo Kg 75.
  • Se il rapporto è inferiore a 180 l’autocarro ha costi deducibili e iva detraibile al 100%.
  • Se il rapporto è superiore a 180 si applicano le disposizioni previste per le autovetture.
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