Credito di imposta in Ricerca & Sviluppo

La legge di Stabilità 2015 ha modificato il credito di imposta introdotto con la legge n. 9/2014 e riguardante delle misure agevolative per chi investe in attività di ricerca e sviluppo. Ulteriori modifiche sono state apportate con la Legge di Bilancio per il 2017. Di seguito si riportano schematicamente i dati essenziali. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nei periodi dal 2015 al 2020.

Soggetti beneficiari: Sono ammessi a fruire del credito di imposta tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche gli enti non commerciali e le reti di imprese.

Le attività di ricerca agevolate: Sono agevolate le attività di:
Ricerca fondamentale
lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette” viene previsto che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.
Ricerca industriale: si tratta delle attività di:
– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
– creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.
Sviluppo sperimentalePer sviluppo fondamentale si intende:
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.
– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono invece considerate spese per ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Investimenti agevolabili: Gli investimenti agevolabili riguardano le spese:

  1. personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera;
  2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. Il costo unitario non deve essere inferiore a euro 2.000,00 al netto dell’iva.
  3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
  4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Calcolo dell’agevolazione: Sono incentivate le spese sostenute in ciascun anno compreso nel periodo agevolabile, a condizione che:
– Le spese complessivamente sostenute nell’anno siano di ammontare almeno pari a euro 30.000,00.
– detta spesa complessiva “ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. In pratica si tratta di un arco temporale che rimane fisso, e più precisamente dei periodi dal 31-12-2012 al 31-12-2014 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

La misura dell’agevolazione: Dal 2017 l’agevolazione compete nella misura del 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati nell’anno rispetto alla media del periodo di riferimento (2012 – 2014). Si tratta di un credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irap/Irpef, e che può essere utilizzato in compensazione dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

 

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