La legge di Stabilità 2015 ha modificato il credito di imposta introdotto con la legge n. 9/2014 e riguardante delle misure agevolative per chi investe in attività di ricerca e sviluppo. Ulteriori modifiche sono state apportate con la Legge di Bilancio per il 2017. Di seguito si riportano schematicamente i dati essenziali. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nei periodi dal 2015 al 2020.
Soggetti beneficiari: Sono ammessi a fruire del credito di imposta tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche gli enti non commerciali e le reti di imprese.
Le attività di ricerca agevolate: Sono agevolate le attività di:
Ricerca fondamentale:
lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette” viene previsto che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.
Ricerca industriale: si tratta delle attività di:
– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
– creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.
Sviluppo sperimentale: Per sviluppo fondamentale si intende:
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.
– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non sono invece considerate spese per ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).
Investimenti agevolabili: Gli investimenti agevolabili riguardano le spese:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. Il costo unitario non deve essere inferiore a euro 2.000,00 al netto dell’iva.
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Calcolo dell’agevolazione: Sono incentivate le spese sostenute in ciascun anno compreso nel periodo agevolabile, a condizione che:
– Le spese complessivamente sostenute nell’anno siano di ammontare almeno pari a euro 30.000,00.
– detta spesa complessiva “ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. In pratica si tratta di un arco temporale che rimane fisso, e più precisamente dei periodi dal 31-12-2012 al 31-12-2014 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
La misura dell’agevolazione: Dal 2017 l’agevolazione compete nella misura del 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati nell’anno rispetto alla media del periodo di riferimento (2012 – 2014). Si tratta di un credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irap/Irpef, e che può essere utilizzato in compensazione dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.