Nuove regole per i dividendi su partecipazioni qualificate

Il Ddl di bilancio per l’anno 2018 (che ad oggi non risulta ancora approvato in via definitiva) prevede rilevanti modifiche al trattamento fiscale dei dividendi di partecipazioni qualificate.

– Per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni che attribuiscono una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% (a seconda o meno che i titoli si riferiscono a società quotate o meno) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% (a seconda o meno che i titoli si riferiscono a società quotate o meno)

Nel disegno di legge si prevede:

  • la tassazione nella misura del 26% dei dividendi percepiti dal 1-01-2018 su partecipazioni qualificate. Tuttavia le distribuzioni effettuate dal 1-01-2018, deliberate dal 1-01-2018 al 31-12-2022, saranno soggette alle vecchie regole, e pertanto:
    • gli utili prodotti fino al 2007 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare) sono imponibili al 40%;
    • gli utili prodotti dal 2007 al 2016 sono imponibili nella misura del 49,72%;
    • gli utili prodotti nel 2017 sono imponibili nella misura del 51,14%;

I diversi riferimenti adottati (considerando la percezione quale effettivo incasso, la delibera quale atto di distribuzione adottato dall’assemblea e il concetto di utili prodotti, che fa riferimento all’anno di maturazione nella società) inducono ad oggi a ritenere che:

  • può risultare conveniente deliberare la distribuzione di dividendi (per quanto attiene alle partecipazioni qualificate) nel quinquiennio che va dal 2018 al 2022, anche se l’effettiva distribuzione avviene dopo;
  • la distribuzione di dividendi su partecipazioni qualificate dal 2018 è soggetta a tassazione nella misura del 26% se deliberata in anni precedenti.

 

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