Il Ddl di bilancio per l’anno 2018 (che ad oggi non risulta ancora approvato in via definitiva) prevede rilevanti modifiche al trattamento fiscale dei dividendi di partecipazioni qualificate.
– Per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni che attribuiscono una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% (a seconda o meno che i titoli si riferiscono a società quotate o meno) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% (a seconda o meno che i titoli si riferiscono a società quotate o meno)
Nel disegno di legge si prevede:
- la tassazione nella misura del 26% dei dividendi percepiti dal 1-01-2018 su partecipazioni qualificate. Tuttavia le distribuzioni effettuate dal 1-01-2018, deliberate dal 1-01-2018 al 31-12-2022, saranno soggette alle vecchie regole, e pertanto:
- gli utili prodotti fino al 2007 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare) sono imponibili al 40%;
- gli utili prodotti dal 2007 al 2016 sono imponibili nella misura del 49,72%;
- gli utili prodotti nel 2017 sono imponibili nella misura del 51,14%;
I diversi riferimenti adottati (considerando la percezione quale effettivo incasso, la delibera quale atto di distribuzione adottato dall’assemblea e il concetto di utili prodotti, che fa riferimento all’anno di maturazione nella società) inducono ad oggi a ritenere che:
- può risultare conveniente deliberare la distribuzione di dividendi (per quanto attiene alle partecipazioni qualificate) nel quinquiennio che va dal 2018 al 2022, anche se l’effettiva distribuzione avviene dopo;
- la distribuzione di dividendi su partecipazioni qualificate dal 2018 è soggetta a tassazione nella misura del 26% se deliberata in anni precedenti.