Proroga versamenti

Le proroghe relative alle scadenze fiscali possono essere riassunte come segue:

  • Sospensione generalizzata dei versamenti in scadenza il 16-03-2020 al 20 marzo 2020;
  • Sospensione dei versamenti per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator, bar, ristoranti, soggetti che gestiscono ricevitorie e lotto e altre (vedi art. 61 del decreto) per quanto riguarda:
    -Iva (sospensione dell’Iva in scadenza a marzo e recupero al 31 maggio, con unico versamento o in cinque rate);
    – Ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali e premi assicurativi sino al 30 aprile (recupero al 31 maggio, con unico versamento o cinque rate);
  • Sospensione, per i soggetti con ricavi non superiori a euro 2 milioni nell’anno precedente, degli obblighi di versamento in scadenza sino al 31 marzo per quanto riguarda gli obblighi di versamento di:
    – Iva;
    – contributi previdenziali (limitatamente alla quota a carico dei datori di lavoro) e premi assicurativi.
    Il recupero avviene, anche in questo caso, con versamento in unica soluzione oppure a rate dal 31-05-2020;
  • I professionisti e gli agenti di commercio, con ricavi nell’anno precedente non superiori a euro 400.000,00 possono richiedere la non applicazione delle ritenute sui compensi/provvigioni percepiti fino al 31 marzo. Dovranno però provvedere al versamento entro il 31 maggio, eventualmente in forma rateizzata. A tal fine dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62 del D.L. 17-03-2020.
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