D.p.c.m. del 22-03-2020

Con il Dpcm del 22-03-2020 viene aggiornato l’elenco delle attività che possono continuare ad operare.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto (vedi allegato sotto). Fanno eccezione, fra i casi più frequenti:

  • Le attività professionali;
  • Le attività commerciali, facendo salve le disposizioni del Dpcm 11-03-2020, il quale prevedeva la sospensione “delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 … purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività” . Restano pertanto aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Le attività sospese possono continuare nelle forme del lavoro agile o a distanza. Restano comunque consentite le attività necessarie a garantire le filiere di cui all’allegato 1 e, previa comunicazione al Prefetto, le attività essenziali a garantire la continuità delle attività che erogano servizi di pubblica utilità.

Le imprese la cui attività è sospesa completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Viene inoltre previsto il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Per comprendere se un’attività può rimanere aperta è pertanto necessario consultare i codici attività di cui all’allegato del Dpcm 22-03-2020 e verificare, sulla base di una visura camerale, se il proprio codice rientra fra questi. Nell’ipotesi in cui il proprio codice non vi rientri è necessario confrontare se sia fra quelli dell’allegato di cui al Dpcm 11-03-2020. Se non rientra nemmeno in questo l’attività deve essere sospesa, con la possibilità di completare le attività in corso, sino al 25-03-2020.

La sospensione, tuttavia, non si applica nell’ipotesi in cui un’azienda operi nella filiera delle attività comprese nell’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (L. 12-06-1990 n. 146). In tal caso occorrerà comunicare alla prefettura delle provincia ove è ubicata l’attività produttive, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

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