Sospensione attività – Aggiornamento Dpcm 10-04-2020
Con il Dpcm del 10-04-2020 viene prorogata la sospensione – con eccezioni- delle attività produttive sino al 3-05-2020.
Un soggetto può esercitare la propria attività se questa:
- ha un codice Ateco che rientra fra quelli indicati negli allegati 1, 2 o 3 (vedi allegati). Se il proprio codice non rientra fra quelli indicati l’attività potrà comunque proseguire se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile. Restano possibili inoltre i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa, per tutti i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio.
Se il codice della propria attività non rientra fra quelli di cui agli allegati potrà comunque continuare le attività, previa comunicazione al prefetto competente, che appaiono funzionali a:
- assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 3;
- assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità ed essenziali;
- assicurare l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta comunque consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
modello di comunicazione al prefetto
Sospensione dei versamenti
- Per chi ha iniziato l’attività successivamente al 31-03-2019: vengono sospesi i versamenti di aprile e maggio. Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione il 30-06-2020 o in forma rateizzata sino a cinque rate mensili.
- Per le imprese turistico alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator … : vengono sospesi i versamenti di aprile. Il versamento deve essere effettuato in un’unica o in forma rateizzata entro il 30/06/2020 (se vi è stata lariduzione del fatturato) altrimenti il 1-06-2020 se non vi è stata tale riduzione.
- Per tutti i soggetti (con ricavi o copensi non > a 50.000.000,00 di euro): vengono sospesi i versamenti di aprile e maggio se vi è stata una riduzione del fatturato/ compensi di almeno il 33%:
- Nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
- Nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione il 30-06-2020 o in forma rateizzata sino a cinque rate.
- Sospensione dall’obbligo di effettuare le ritenute su redditi di impresa e lavoro autonomo: viene prevista la possibilità di non operare le ritenute sui compensi erogati a rappresentanti, agenti, professionisti con
Cosa viene sospeso: viene sospeso il versamento di: iva, delle ritenute e delle trattenute operate su redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali (anche personali Ivs) e dell’Inail. Non vengono sospesi i versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo.
Varie: Ricordo che i termini per l’emissione delle fatture non sono stati sospesi. Rimane pertanto necessario emettere le fatture entro 12 giorni dalla consegna della merce o dal pagamento del corrispettivo.
Sospensione rate muti e contratti di leasing
Ricordo che l’art. 56 del D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria per il pagamento di finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle PMI e che si estende fino al 30.09.2020, non essendo subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito o società di leasing. Sarà sufficiente presentare richiesta alla banca/leasing con autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità. Si mette a disposizione un fac-simile di domanda di moratoria e un modello di autocertificazione, precisando che appare opportuno chiedere preliminarmente al soggetto finanziatore (banca, società di leasing, ecc.) se sono disponibili modelli personalizzati, ma con analogo contenuto. Si segnala che l’Associazione bancaria italiana ha confermato l’orientamento del governo, riconoscendo anche i professionisti, e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, tra i soggetti beneficiari delle misure previste.
Accensione di nuovi finanziamenti per esigenze di liquidità
Con il Dl liquidità sono state previste ulteriori misure di sostegno a caratterre finanziario. Tra queste, limitatamente alle richieste per finanziamenti di importo non superiore a euro 25.000,00 (entro il tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato. Il finanzimaneot deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e deve avere una durata fino a 72 mesi. Il soggetto fianziatore che richiedere la garazia (banca) deve applicare un tasso di interessi che “tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e gestione dell’operazione finanziaria”.
Dal nostro sito è possibile scaricare il modulo di richiesta garanzie fino a euro 25.000,00.