La legge di stabilità per l’anno 2014 abroga l’articolo che a sua volta abrogava la possibilità di optare per la tassazione catastale da parte delle società agricole. In altre parole, mediante l’art. 1, co. 36, viene previsto che le società agricole, snc, sas, srl, soc. coop, (in base all’art. 2 del Dlgs 99/2004) possano optare, oppure continuare ad usufruire, delle regole per la tassazione catastale del relativo reddito.
Viene inoltre previsto (essendosi anche in questo caso provveduto ad abrogare la norma che cancellava l’art. 1093 della L. 296/2006) che: le società costituite da imprenditori agricoli, che abbiano per oggetto esclusivo la trasformazione, manipolazione, vendita dei prodotti dei soci, sono imprenditori agricoli. Queste società possono beneficare di un regime di tassazione (non particolarmente favorevole), pari al 25%.