Nessuna sanzione per chi paga l’affitto in contanti, se il pagamento è inferiore a euro 1.000,00. Questa è la conclusione a cui è arrivato il Min. del Tesoro, privando di significato l’art. 1, co. 50, della legge di stabilità, dove impone il pagamento dei canoni di affitto con mezzi tacciabili a prescindere dagli importi. Viene in sintesi chiarito che la sanzione dal 1% al 40% può essere irrogata solamente a chi trasferisce denaro contante (o titoli al portatore in euro o valuta estera) per importi superiori a euro 999,99. Tutto ciò comporta che la tracciabilità può essere garantita anche (solamente) dal rilascio di una ricevuta a quietanza da parte del proprietario dell’immobile concesso in locazione.
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