Split Payment

Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti degli Enti Pubblici, che non siano “debitori” di imposta (come avviene ad esempio nel caso di applicazione del c.d. “reverse charge”) occorre ricordare che:

  • Il nuovo regime si applica alle fatture emesse dal 1-01-2015. Pertanto le fatture emesse precedentemente sono soggette alle “vecchie regole”.
  • Il regime dello Split Payment non si applica alle fatture emesse da professionisti.
  • Le fatture soggette a Split Payment devono recare la dicitura “scissione dei pagamenti” (e possibilmente il richiamo al D.M.  23.1.2015).
  • L’eccedenza di iva a credito relativa a operazioni soggette a Split Payment è ammessa a rimborso in via prioritaria a partire dalle richieste riferite al 1°trimestre 2015.
Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized. Contrassegna il permalink.