Il sistema del “reverse charge” comporta la fatturazione di determinate operazioni senza l’addebito dell’iva, al ricorrere delle ipotesi previste nell’art. 17 del Dpr 633/72, fra operatori commerciali.
Reverse charge nel settore dell’edilizia
I soggetti subappaltatori che rendono servizi a imprese operanti nel comparto dell’edilizia devono emettere delle fatture con applicazione del reverse charge. E’ pertanto necessario che il rapporto contrattuale sia riconducibile alla figura dell’appalto o prestazione d’opera, e che le prestazioni di costruzione o ristrutturazione siano individuabili fra quelle comprese nella sezione F delle attività Ateco 2007. Occorre infine ricordare che il reverse charge si applica fa i rapporti fra appaltatore e subappaltatore, e non nei confronti del committente principale.
Le nuove ipotesi (per tutti) di applicazione del Reverse charge dal 2015
Dal 1.1.2015 il reverse charge riguarda anche le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, e di completamento relative ad edifici. L’applicazione di tali regole non dipendono, come in ambito edilizio, dal rapporto contrattuale instaurato far le parti, ma unicamente dalla tipologia di prestazioni rese, da individuarsi anche in questo caso fra le attività Ateco. Resta inteso naturalmente che il reverse charge non può trovare applicazione nei casi di fatture emesse nei confronti di soggetti privi di partita iva. Non sarà possibile applicare il sistema dell’inversione contabile nemmeno nelle cessioni con posa in opera. In questo caso, infatti, la prestazione di servizi assume carattere accessorio, e pertanto l’operazione viene ricondotta alla diversa categoria delle cessioni di beni. Tutte le nuove ipotesi si riferiscono ad attività effettuate su edifici, ossia ai fabbricati (e pertanto non a tutti gli immobili e naturalmente non ai beni mobili).
Quando si applicano le nuove regole?
Si applica alle fatture che verranno emesse dal 1-01-2015 per prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici. Per individuare il tipo di prestazioni di servizi occorre far riferimento alle classificazioni Ateco 2017, semprechè siano riferite ad edifici. Più in particolare:
- Per prestazioni di pulizia si intende:
- Le prestazioni di Pulizia generale (81.21.00
- Altre attività di pulizia specializzata (81.22.02)
- Per Demolizione, installazione di impianti, e completamento degli edifici si intende:
- Le attività di Demolizione (43.11.00)
- Installazione di impianti: elettrici (43.21.01), idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell’aria (43.22.01), elettronici (43.21.02), per la distribuzione del gas (43.22.02), di spegnimento antincendio (43.22.03). Si comprendono inoltre i lavori di installazione, riparazione, manutenzione ascensori scale mobili e e ascensori (43.29.01), i lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni (43.29.02), e gli altri lavori di costruzione e installazione n. c.a. (43.29.09, ma limitatamente alle prestazioni relative ad edifici). Sono comprese anche le attività di manutenzione e riparazione.
- Per Completamento di edifici si intende:
- Le attività di intonacatura e stuccatura (43.31.00)
- Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate (43.32.01)
- Posa in opera di infissi, arredi, controsofitti, pareti mobili e simili, ma non la posa in opera di arredi. (43.32.02)
- Rivestimento di pavimenti e muri (43.33.00)
- Tinteggiatura e posa in opera di vetri (43.34.00)
- Le attività non specializzate di lavori edili – muratori (43.39.01, ma solamente se riferite ad edifici)
- Gli “Altri lavori di completamento degli edifici n.c.a.” (43.39.09). Non rientrano invece i lavori di “preparazione del cantiere” (43.12).
Nel caso di un unico contratto, comprensivo di più prestazioni, alcune delle quali assoggettate a reverse charge e altre no, sarà necessario procedere a scomporre le singole prestazioni assoggettate a reverse charge da quelle che devono essere fatturate ordinariamente. Tuttavia nel caso in cui vi sia un unico contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio, ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, resta possibile procedere alla fatturazione senza applicazione dell’inversione contabile. In tali casi, per ragioni di facilitazione e quindi per evitare la scomposizione delle singole prestazioni riconducibili all’elenco di cui sopra, è possibile procedere senza l’applicazione del reverse charge.
Rapporti con lo Split Payment
Altra recente novità è il regime dello Splyt Paymet, nel quale le fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici sono soggette a regole particolari per quanto riguarda la regolazione del prezzo indicato in fattura. In tal caso il committente o cessionario dei beni (l’ente pubblico) corrisponde il prezzo indicato in fattura trattenendo l’iva. Poiché lo Splyt Payment non si applica alle ipotesi in cui l’ente pubblico risulti essere debitore di imposta (ossia in tutti i casi in cui vi è l’applicazione del reverse charge), occorre evidenziare quando applicare queste regole nelle fatturazioni ad enti pubblici. Il Reverse charge deve essere applicato tutte le volte in cui la fatturazione avviene ad un ente pubblico che agisce nell’esercizio della propria attività economica.
Acquisti promiscui da parte di un ente non commerciale
Gli enti commerciali possono svolgere, oltre alla propria attività di natura non commerciale (la c.d. attività istituzionale), anche attività di tipo commerciale. L’esempio più classico riguarda un’associazione culturale in cui, all’interno della propria sede, venga esercitata anche un’attività di bar. In questi casi solamente le attività effettuate nei confronti della gestione commerciale saranno soggette a reverse charge, mentre quelle effettuate nei confronti della sfera istituzionale dell’ente saranno ordinariamente imponibili.