Nuove forme di garanzia al sistema bancario: ritenendo che in tal modo si incentivino le concessioni di credito da parte del sistema bancario, il D.L. 59 del 03-05-2016 prevede la possibilità di stipulare finanziamenti garantiti da strumenti alternativi alla tradizionale ipoteca. La norma prevede che un contratto di finanziamento stipulato fra un imprenditore e una banca (o diverso operatore finanziario) possa prevedere l’automatico trasferimento della proprietà di un immobile (di qualsiasi natura: terreno, fabbricato strumentale o abitativo, ma non del coniuge o parenti-affini entro il terzo grado) in caso di inadempimento. La norma può interessare anche i contratti di mutuo in corso, ma in tal caso occorre stipulare tale garanzia mediante apposito atto notarile.
Cosa si intende per inadempimento?
- nel caso di ammortamento a rate mensili, quando si abbia un mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate (anche non consecutive);
- nel caso di ammortamento a rate di durata superiore a quella mensile, quanto si abbia il mancato pagamento anche di una sola rata;
- nel caso di obbligo di restituzione non rateale (il cosiddetto finanziamento bullet, da restituire in unica soluzione a una data scadenza), qualora si abbia un ritardo di oltre sei mesi rispetto alla data in cui il rimborso sarebbe dovuto avvenire.
In tal modo la banca potrà evitare le complessità procedurali e i tempi di un’esecuzione immobiliare. Pertanto se il valore dell’immobile alla data del trasferimento vale meno del debito residuo avviene l’automatico trasferimento della proprietà, se invece vale di più, il passaggio di proprietà si avrà nel momento in cui la banca paga al debitore la differenza tra il valore peritato e l’importo del debito.