Le operazioni di manutenzione e ristrutturazione edilizie di abitazioni private, che comportano la cessione al cliente di beni rientranti in uno specifico elenco sono soggette a regole particolari. La fatturazione di tali interventi comporta la necessità di distinguere in fattura gli importi addebitati per cessione dei beni significativi da quelli per manodopera. Il prezzo dei beni significativi è soggetto ad aliquota Iva del 10% fino a concorrenza del prezzo addebitato per manodopera, la parte rimanente è soggetta ad aliquota iva ordinaria. La legge 205/2017 fissa delle regole particolari:
- nel calcolo del valore del bene significativo non vanno considerate le parti staccate, le quali vanno individuate tenendo conto della loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale;
- Il valore del bene significativo corrisponde a quello pattuito in contratto, ma con alcune soglie: Se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione è prodotto dal prestatore stesso, la soglia è fissata nel valore di produzione del bene, ovvero materie prime e manodopera di produzione. Nel caso in cui, invece, il prestatore acquista da terzi il bene significativo, il limite consiste nel valore di acquisto del bene.