La circolare n. 15/2018 fa alcune precisazione in ordine alle modalità di fatturazione delle operazioni di recupero del patrimonio edilizio, in presenza di beni significativi.
A tal proposito si ricorda che in caso di operazioni di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare in caso di prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a) e b) del L. n. 457/78) se:
– l’immobile cui cui viene fatto al prestazione è un immobile a prevalente destinazione abitativa privata;
– se i beni facenti parte della prestazione (ad esempio istallazione degli infissi) vengono forniti direttamente dal prestatore (indipendentemente se in un ambito di cessione con posa in opera o appato)
allora la pretazione verrà fatturata con aliquota del 10%, mentre i beni “significativi” saranno soggetti all’aliquota del 10% nel limite del valore della prestazione.
Cosa si intende per beni significativi? I beni significativi sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
La Circolare n. 15/2018 prevede:
- I beni diversi da quelli sopra elencati concorrono ad incrementare il valore della prestazione (e pertanto la parte soggetta ad aliquota iva del 10%).
- I beni significativi sono individuati in modo tassativo, tuttavia i termini devono essere considerati in modo generico e non tecnico, ad esempio la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).
- Le parti staccate di un bene significativo, prive di autonomia funzionale, concorrono alla determinazione del bene significativo. Ad esempio se in un intervento vengono installati gli infissi e le tapparelle, queste ultime hanno una propria autonomia funzionale e pertanto concorrono ad incrementare la base imponibile soggetta all’aliquota del 10%. Se invece le tapparelle sono integrate negli infissi, e pertanto non assumono autonomia funzionale, concorrono a formare il valore del bene significativo.
- Il valore del bene significativo è pari agli oneri sostenuti per la sua produzione (nel caso venga prodotto internamente). Se il bene significativo viene acquistato, allora non potrà essere inferiore al costo di acquisto. Non concorre alla formazione del valore del bene significativo il mark up, ossia il guadagno del prestatore sul bene installato.
- In sede di fatturazione occorre indicare distintamente il valore dei beni significativi, anche se essi hanno un valore inferiore al 50% della base imponibile (e pertanto tutta la prestazione sarà soggetta all’aliquota del 10%).