Ai fini della fatturazione delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi si ricorda la possibilità di utilizzare la fatturazione differita. In pratica è possibile emettere un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo (compatibilmente con le esigenze di liquidazione dell’imposta), riepilogando le operazioni di cessione e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un medesimo cliente nel mese precedente. In tal caso è necessario emettere un d.d.t. (documento di trasporto) all’atto di ciascuna consegna, spedizione, dei beni. Analoga possibilità sussiste anche nei casi di prestazioni di servizi, purché i servizi prestati siano adeguatamente documentati e che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni. Cosa si intende per idonea documentazione? Ciò che conta è che si possa individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Ad esempio, l’idonea documentazione può essere provata oltre che dal documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, dal contratto, dalla nota di consegna lavori, dalla lettera d’incarico, dalla relazione professionale …
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