Registratori telematici, meglio controllare!

Come è noto dal 1-01-2022 tutti gli esercenti il commercio al dettaglio (salvo deroghe) sono obbligati:

  • alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un Registratore Telematico (R.T.)
  • a rilasciare un “documento commerciale” al cliente al fine di documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.

A tale riguardo è bene precisare che il documento commerciale non ha sostituito lo scontrino fiscale o la ricevuta. Il documento commerciale viene rilasciato per finalità privatistiche: serve per documentare i rapporti intervenuti (ad esempio per la validità della garanzia prestata dal venditore in relazione al prodotto venduto). Il documento commerciale serve anche per l’esercizio per la detrazione delle spese sostenute (ove consentito, ad esempio per le spese sanitarie). Il mancato rilascio del documento commerciale, non avendo questo finalità di certificazione fiscale (come avveniva a suo tempo con lo scontrino fiscale) non è sanzionato.

Occorre invece prestare attenzione a che il R.T. memorizzi e invii all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi dell’attività. Più in particolare:

  • Quanto tempo c’è per l’invio dei corrispettivi memorizzati dal R.T.?: L’invio viene effettuato direttamente dal R.T., occorre tuttavia che vi sia connessione internet. L’invio viene effettuato entro 12 giorni dalla memorizzazione. Se al momento della memorizzazione dell’operazione no c’è linea il R.T. effettuerà la trasmissione entro i successivi 12 giorni.
  • Di cosa mi devo preoccupare? Di avere una connessione internet. Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. E’ opportuno controllare il corretto funzionamento del R.T. e chiamare immediatamente il soggetto che ne fornisce la manutenzione in caso di inattività o malfunzionamento.
  • Se non si rispetta l’obbligo? La sanzione è pari al 90% dell’imposta (con un minimo di euro 500,00) se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).
  • Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

I controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore. Mediante gli applicativi “Fatture e corrispettivi” e “@ fattura” sarà possibile individuare gli indici di irregolarità , quali, ad esempio: la mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri nei termini previsti; l’esistenza di divergenze tra il fatturato passivo, rilevabile dai dati degli acquisti certificati con fatture elettroniche, e l’ammontare dei corrispettivi memorizzati e trasmessi; il numero limitato di documenti commerciali emessi rispetto all’afflusso ordinario della clientela; l’applicazione di aliquote Iva non coerenti con l’attività economica; l’elevato numero di operazioni di «annullo» e «reso merce», che potrebbero far presumere l’abbattimento degli incassi effettivi; l’assenza o l’importo esiguo di pagamenti in contante rispetto a quelli con pagamenti tracciabili. Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo ma associato a un’altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verificazione biennale. Sarà controllato anche l’eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell’avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece va verificata con l’esame del giornale di fondo elettronico.

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