La legge di bilancio per l’anno 2023 prevede la cosiddetta “rottamazione dei ruoli”: il pagamento delle somme derivanti da cartelle (iscritte a ruolo) senza sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Di cosa si tratta? Della possibilità di versare le somme (essenzialmente imposte e contributi previdenziali) derivanti da ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1-01-2000 al 30.06.2022 decurtate da sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Come faccio ad accedere alla rottamazione? Occorre presentare un’apposita domanda all’Agenzia della Riscossione entro il 30-04-2023 esclusivamente mediante procedura online. Alla procedura si accede attraverso il sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/ . Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate liquida gli importi da versare. Entro il 31.07.2023 vanno pagati tutti gli importi oppure la prima rata.
Cosa succede ai piani di rateazione già in essere? Dal momento in cui viene presentata la domanda e fino al 31-07-2023 gli obblighi di pagamento delle rate sono sospesi. Se la rateazione non verrà concessa sarà possibile riprendere il versamento delle rate. In caso di mancato pagamento alle scadenze si decade dal beneficio della rottamazione (viene prevista tuttavia una tolleranza di 5 giorni) e sarà possibile presentare una nuova domanda di rateazione. Naturalmente, in tal caso, riemerge il debito originario.
Possono accedere alla rottamazione anche i soggetti decaduti dalla precedente rottamazione? Si
Cartelle per somme diverse da imposte e contributi: Una cartella che porta sanzioni diverse da quelle tributarie o previdenziali (come ad esempio sanzioni derivanti da violazione del codice della strada) potrà essere definita con la decurtazione dei soli interessi.