Forfettari e operazioni estere e reverse charge

Dal 1.01.2024 i soggetti in regime forfettari sono tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico. Sono anche tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

  • La cessione di beni a soggetti UE viene assimilata ad un’operazione interna, che non comporta l’evidenziazione dell’iva in fattura e sarà possibile emettere la fattura in formato cartaceo. Occorrerà comunque inviare i dati al Sistema di interscambio attraverso il c.d. “esterometro”, utilizzando il documento TD01 con codice natura N2.2.
  • Gli acquisti di beni da soggetti UE (con trasferimento dei beni da altro Stato membro) non costituiscono acquisti intracomunitari se di importo annuale inferiore a euro 10.000,00. In tal caso la fattura di acquisto dovrà recare l’iva estera. Al superamento della soglia l’acquisto assume rilevanza in Italia, con la conseguenza che l’iva dovrà essere versata. Nel caso di superamento della soglia sarà necessario comunicare i dati al Sistema di Interscambio utilizzando il tipo documento TD18. Nel caso di acquisti di valore inferiore a euro 10.000,00 l’operazione non è soggetta ad iva e dovrà essere comunicata con l’esterometro solo nel caso in cui la singola transazione abbia valore superiore a euro 5.000,00.
  • Se un soggetto in regime forfettario effettua una prestazione di servizi ad un soggetto stabilito in paese Ue o extra-Ue dovrà emettere la fattura senza addebito di iva, con codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N2.1 ed applicare l’imposta di bollo di euro 2,00 al superamento di euro 77,47. Occorrerà inoltre compilare l’elenco Intrastat.
  • Se un soggetto in regime forfettario riceve una prestazione di servizi da soggetto stabilito in paese Ue dovrà integrare la fattura indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo. Dovrà trasmettere, entro il 15° giorno successivo a quello di ricezione della fattura (se acquisto intra ue) o di effettuazione della prestazione (se extra ue) i dati dell’operazione attraverso il c.d. esterometro, ove indicare il tipo documento TD17.

Occorre peraltro ricordare che esistono varie ipotesi in cui, al ricevimento di una fattura da un soggetto italiano, il soggetto in regime forfettario debba versare l’iva all’Erario. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici … Si riconoscono in quanto fanno riferimento all’art. 17 del Dpr 633/1972, e tra i più frequenti hanno codice natura N 6.1 (cessione di materiali ferrosi), N 6.2 (cessione di oro e argento), N 6.3 (in caso di subappalto nel settore edile), N 6.7 (Prestazioni nel comparto edile e settori connessi).

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