Le fatture ad esportatori abituali

Determinati soggetti in possesso dei requisiti di legge (c.d. “esportatori abituali”) possono richiedere ai propri fornitori l’emissione di fatture senza l’addebito dell’iva. La richiesta avviene previa presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli esportatori abituali, di una pratica telematica chiamata lettera d’intento. Chi dovrà emettere la fattura (senza iva) deve prendere visione, prima dell’emissione della fattura, della lettera d’intento che si trova nel proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà inoltre emettere la fattura come segue:

La fatture emessa senza iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) D.P.R. n. 633/1972 con codice natura N 3.5. dovrà indicare gli estremi della lettera d’intento nel campo 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali) ed in particolare:

  • nel campo 2.2.1.16.1 (TipoDato) la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 (RiferimentoTesto) il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno”/” (ad es: 8060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.16.4 (RiferimentoData) la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Il mancato riscontro delle lettera d’intento sul proprio cassetto fiscale comporta una sanzione pari al 100%-200% dell’iva oltre all’imposta stessa.

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