Il D.L. 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole recentemente introdotte nel settore agroalimentare dal Dl 1/2012. Viene infatti prevista la decorrenza automatica degli interessi, per in contratti conclusi dal 1° gennaio 2013, una volta decorso il termine di:
– 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se non è certa la data della fattura o della richiesta di pagamento
– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se la fattura o richiesta di pagamento è anteriore
– 30 giorni dall’accettazione o verifica di conformità (se previsto contrattualmente) se la fattura o richiesta di pagamento vengono ricevuti prima dell’accettazione o verifica di conformità.
A chi si applica? Ai rapporti fra imprese e professionisti e con le Pubbliche Amministrazioni (per per le P.A. tenute al rispetto della trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri, e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, il termine è di 60 giorni).
E’ possibile pattuire un termine superiore a 30 giorni? E’ possibile pattuire un termine maggiore in ragione della natura o oggetto del contratto, ma in ogni caso il maggiore termine non può superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto.