Responsabilità solidale negli appalti: Il Dl. n. 83/2012 introduce importanti novità in materia di responsabilità a carico del committente e dell’appaltatore per ritenute di lavoro dipendente e Iva non versate dal subappaltatore.
L’ambito applicativo delle disposizioni riguarda il caso di un impresa (committente) che commissiona una fornitura o delle opere/servizi (contratto di appalto) ad un altro imprenditore (appaltatore). L’appaltatore, a sua volta, commissiona una parte o l’intera opera ad un altro imprenditore (subappaltatore).
-Ebbene se il subappaltatore non paga l’iva e/o le ritenute riguardanti le fatture e i compensi dei lavoratori che hanno operato nello specifico appalto, ne risponde (a certe condizioni) sino a concorrenza del corrispettivo dovuto l’appaltatore;
-Se il committente paga senza controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, sia dell’appaltatore che del sub appaltatore, scaduti alla data del pagamento del compenso, diventa destinatario di una sanzione da euro 5.000,00 a euro 200.000,00.
Quando c’è la responsabilità: Per il committente c’è se paga l’appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell’appaltatore o eventuali subappaltatori. Per l’appaltatore c’è se paga il compenso al sub appaltatore senza verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali di quest’ultimo scaduti alla data del pagamento.
Come fare per evitare tali responsabilità? Il committente può rifiutarsi di pagare l’appaltatore, e l’appaltatore può rifiutarsi di pagare il subappaltatore, sino a quando ciascuno non dimostra il corretto adempimento in materia di ritenute e Iva, in relazione alla specifica prestazione, ottenendo un’attestazione da parte di un Caf o di un commercialista. Per dimostrare il corretto adempimento degli obblighi richiesti l’appaltatore e il subappaltatore possono utilizzare una dichiarazione sostitutiva, cioè un’asseverazione oppure un’attestazione prodotta da un commercialista o dal responsabile di un Caf.. Per un modello di autocertificazione clicca qui.
Da quando decorrono le novità? Le novità si applicano ai contratti stipulati dal 12-08-2012, per i pagamenti effettuati dal 11-10-2012.
Considerazioni: L’applicazione pratica di queste disposizioni impone di individuare (e rispettare) con precisione i termini di pagamento. Solamente in tal modo sarà possibile (per il committente e per l’appaltatore) individuare gli adempimenti la cui corretta osservanza dispensa dalle pericolose conseguenze di cui sopra. Ecco dunque che se il soggetto subappaltatore emette una fattura in data 20 ottobre, con scadenza a 60 giorni, sarà necessario (per l’appaltatore e per il committente) controllare il corretto versamento dell’Iva e delle ritenute su redditi di lavoro scadenti sino al 20 gennaio.