Bonus arredi

La  C.M. n. 29 del 18-09-2013, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle spese inerenti gli interventi ad efficienza energetica (detraibili al 65% fino al 31-12-2013. La proroga è fino al 30-06-2014 per gli interventi su spazi comuni o su tutte le unità immobiliari di un condominio) e le spese per interventi di ristrutturazione edilizia (detraibili al 50% fino al 31-12-2013). vengono inoltre forniti chiarimenti sul bonus arredi come evidenziato di seguito:

  • la detrazione del 50% delle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+, nonchè A per i forni,) nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, è prevista solamente se gli arredi si riferiscono all’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione. Si deve inoltre trattare di ristrutturazione ad aliquota maggiorata, ossia di interventi ricadenti in vigenza dell’aliquota del 50% su spese fino a euro 96.000,00.
  • I lavori che permettono di accedere al bonus arredi sono: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali. Sono previsti inoltre anche le spese di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali. Occorre peraltro ricordare che l’esecuzione di interventi su parti comuni condominiali non sono sufficienti, per i singoli condomini, per accedere al “bonus arredi”.
  • Come è noto la detrazione, quantificata sul 25% del prezzo dell’immobile, compete anche sugli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. La detrazione per gli interventi, così come quella per il bonus arredi, compete al futuro acquirente o assegnatario dell’immobile;
  • Per fuire del bonus arredi è necessario aver sostenuto spese detraibili al 50%. Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia devono essere sostenute successivamente al 26-06-2012 (anche solamente in parte per interventi iniziati precedentemente). E’ fruibile anche per interventi già terminati “da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da far presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’immobile sul quale i lavori sono stati effettuati”;
  • E’ necessario che l’inizio dei lavori, opportunamente documentato, sia avvenuto prima dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Non è necessario che le spese per ristrutturazione anticipino quelle degli arredi/elettrodomestici.
  • I beni devono essere “pagati” nel periodo che va dal 06/06/2013 al 31/12/2013, e devono essere nuovi. Rientrano tra i beni agevolati: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi,  apparecchi di illuminazione a completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Rientrano fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre di cottura, radiatori elettrici, forni a microonde, apparecchi per il condizionamento, ventilatori elettrici. Rientrano nell’agevolazione anche le spese di trasporto e montaggio.
  • La detrazione si calcola (nella misura del 50%) su un ammontare di spesa massimo di euro 10.000,00 per ogni unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali.
  • Per fruire dell’agevolazione è necessario rispettare le prescrizioni in materia di ristrutturazioni edilizie (bonifico con indicazione della causale del versamento, codice fiscale del beneficiario, codice fiscale o partita iva del beneficiario del bonifico). Per l’acquisto dei mobili/arredi è ammesso anche l’acquisto mediante carta di credito. Non è invece consentito l’acquisto in contanti o con assegni.
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