Aumento dell’aliquota Iva al 22% dal 1-10-2013

–          Decorrenza: l’aumento decorre dal 1°Ottobre 2013;

–          La nuova aliquota si applica:

  • alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti dal 1.10.2013 (se non già fatturate o pagate precedentemente);
  • alle prestazioni di servizi pagate dal 1.10.2013 (se non già fatturate precedentemente);
  • alle cessioni di immobili stipulate dal 1.10.2013 (se non già fatturate o pagate precedentemente).

–          Si applica la vecchia aliquota del 21%:

  • alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti fino al 30.09.2013 (anche se fatturate dopo il 30.09.2013);
  • alle prestazioni di servizi fatturate fino al 30.09.2013 (anche se pagate dopo il 30.09.2013);
  • alle note di variazione (in aumento o in diminuzione) che saranno emesse (anche dopo il 30.09.2013) in relazione a operazioni effettuate fino al 30.09.2013;
  • alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali al 30.09.2011 sia stata emessa e registrata la fattura in sospensione di imposta (ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato).

–          Registratori di cassa: I soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi che procedono all’emissione degli scontrini (fermo restando l’eventuale aggiornamento dei prezzi al consumo, nel caso il dettagliante non intenda temporaneamente accollarsi l’aumento dell’IVA), dovranno adeguare il registratore di cassa al fine di applicare correttamente la nuova aliquota.

  • Tuttavia, non vi è alcun obbligo di indicare l’aliquota IVA sullo scontrino (si indica l’importo comprensivo di IVA).
  • Sarà un problema amministrativo distinguere quali corrispettivi scorporare con l’aliquota 21% rispetto a quelli con l’aliquota al 22%, ma ciò potrà essere fatto anche in un secondo momento.
  • Pertanto, se il giornale di fondo del registratore di cassa non permettesse di distinguere le due aliquote, la suddivisione potrà essere effettuata manualmente sulla base del giorno di emissione degli scontrini.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile.

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