L’art. 247 bis del Dpr 195/1992 ha introdotto l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione Civile la disponibilità, in favore di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione, di veicoli per periodi superiori a 30 giorni, e posti in essere dal 03-11-2014. Si tratta di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi di massa inferiore a 3,5 t. La disposizione, che non ha natura fiscale, è stata commentata con circolare del M.I.T. del 10-07-2014 n. 15513 e con n. 23743 del 27-10-2014. Le sanzioni risultano tutt’altro che leggere: Euro 705,00 a cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione.
I casi che ci interessano possono riguardare le ipotesi di veicoli aziendali concessi in comodato a amministratori, dipendenti e soci, e in genere i veicoli utilizzati dai familiari.
Gli interventi chiarificatori che sono stati forniti in via interpretativa hanno fatto si che l’obbligo di comunicazione sia piuttosto raro.
Vengono infatti escluse dall’obbligo le ipotesi in cui:
– l’utilizzo costituisca “fringe benefit”, ossia costituisca retribuzione in natura. In tal caso, non essendoci la gratuità della concessione in uso, viene escluso qualsiasi obbligo di comunicazione.
– al di fuori dell’ipotesi di “fringe benefit” l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali. Al fine dell’obbligo i comunicazione è infatti necessario che l’utilizzo sia esclusivo e personale. Per utilizzo promiscuo si fa riferimento ai casi di veicoli impiegati dai dipendenti per lavoro, e per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero).
– ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale.
Occorre evidenziare che se il veicolo è intestato ad un imprenditore individuale:
– se il veicolo è compreso fra i beni strumentali dell’imprenditore, e viene concesso in uso esclusivo ad un familiare o comunque a terzi, il relativo comodato comporterà la necessità di aggiornare i dati di Archivio;
– se invece il veicolo non è compreso fra i beni strumentali, sarà necessario aggiornare la carta di circolazione.
In definitiva l’obbligo di comunicazione ricorre solamente nelle ipotesi di comodato gratuito, esclusivo e personale a soci, dipendenti, collaboratori.