La Circolare n. 15/E fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del c.d. Splyt payment. Si tratta del regime Iva secondo il quale il corrispettivo delle fatture emesse a soggetti della P.A. viene regolato al netto (anziché al lordo) dell’iva. L’Amministrazione provvederà al versamento, per conto del proprio fornitore, dell’iva trattenuta.
Le regole sullo Splyt Payment non si applicano:
- Quando il fornitore della P.A. è un professionista soggetto a ritenuta d’acconto;
- Nel caso di operazioni in cui la veste di debitore di imposta non è attribuita a chi cede i beni o effettua le operazioni ma bensì a colui che li acquista o riceve il servizio Si tratta delle operazioni soggette a “reverse charge”, la cui caratteristica è che non vi è addebito di Iva al cliente. Ferma restando la necessità di capire a quali operazioni si applica il reverse charge (e a questo fine si rimanda al precedente articolo di questo blog), si richiama l’ipotesi di una fattura emessa nei confronti di un soggetto della P.A. operante sia nella sfera commerciale che in quella istituzionale (non commerciale). In tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
- Quando viene emessa una ricevuta fiscale o uno scontrino
Occorre notare che la fattura recante operazioni soggette a splyt payment deve, a pena di sanzioni (sanzioni da euro 1.032 a 2.065), recare la dizione “splyt payment” o “scissione dei pagamenti”.Resta salva la non applicazione della predetta sanzione nell’ipotesi in cui il fornitore, come sopra precisato, si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.