Estromissione dell’immobile strumentale

Le imprese individuali che possiedono un immobile al 31-10-2015 possono valutare l’opportunità di sfruttare quanto previsto dall’art. 1, co. 121, della L. n. 208/2015. Si tratta della possibilità di “spostare” il bene dalla sfera imprenditoriale a quella privata in modo fiscalmente agevolato. La convenienza riguarda il risparmio che l’operazione comporta rispetto alla vendita del bene nel regime di impresa. I costi dell’estromissione, da perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva entro il 31 maggio 2016 (ma la data più corretta, visto l’aggancio ad un’altra disposizione, potrebbe essere quella del 30 novembre 2016) riguardano:

  • un’imposta sostitutiva dell’Irpef, Irap e addizionali del 8%, da conteggiarsi sulla differenza fra il valore normale (che può essere riferito al valore catastale ovvero, attraverso ad un altro valore determinato con diverse modalità) e il costo non ammortizzato dell’immobile;
  • l’iva: L’operazione è ordinariamente esente, con conseguente rettifica dell’imposta a suo tempo detratta se l’immobile è stata a suo tempo detratta. Occorre tuttavia ricordare che se l’immobile è stato acquistato da meno di 10 anni, oppure se sono state sostenute delle spese di manutenzione nel medesimo periodo, è necessario rettificare (e quindi restituire) una parte di tale iva. Se l’immobile è stato acquistato da un privato l’operazione di estromissione è fuori campo iva.
  • Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, trattandosi di ipotesi che non comporta trasferimento della proprietà del bene, non trovano applicazione;

L’operazione di estromissione di un immobile trova la sua massima convenienza nell’ipotesi in cui sia già stata progettata la sua vendita. In tal caso, a seguito dell’estromissione, e semprechè l’immobile fosse già detenuto da almeno 5 anni, l’alienazione non produrrà materia imponibile.

Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized. Contrassegna il permalink.