Imprese semplificate con criterio di cassa (L. 223/16 co da 17 a 23): La legge di bilancio per l’anno 2017 introduce l’obbligo di determinare il reddito tassabile ai fini Irpef facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati e alle spese sostenute. Viene quindi abbandonato il criterio della competenza in luogo di quello di “cassa”, con rilevanti effetti pratici. Il nuovo sistema non può essere derogato, ma costituisce il regime obbligatorio per le imprese in contabilità semplificata.
Gli aspetti positivi: volendo collegare la tassazione alle somme effettivamente introitate si potrà ritenere, in taluni casi, che il sistema introdotto possa rivelarsi più efficace;
Gli aspetti negativi:
- Occorrerà conservare la documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti – cioè gli estratti dei conti bancari (che è bene che siano relativi alla sola attività imprenditoriale) e le ricevute delle operazioni “non tracciate” per dimostrare la correttezza delle operazioni registrate.
- Ad oggi non viene chiarito se il criterio di competenza sia stato interamente abolito o riguardi solamente alcuni componenti di reddito. Il nuovo regime contabile, così come ad oggi viene congeniato, non consente di “recuperare” le perdite fiscali di un periodo in quelli successivi. La conseguenza di ciò, soprattutto per i soggetti dotati di un magazzino, è che la tassazione possa avvenire sull’intero prezzo di vendita anziché sull’utile della transazione. Il sistema è scollegato dai criteri Iva, con ulteriori notevoli difficoltà gestionali.
A chi conviene? Conviene ai soggetti che emettono fatture con incasso non immediato (e con rischio di insoluto), che tendenzialmente non producono perdite, e che non hanno un magazzino.
IRI: La legge di bilancio 2017 introduce la possibilità, per le imprese e i professionisti in contabilità ordinaria, di optare per l’applicazione dell’Iri, in luogo dell’Irpef, per i redditi prodotti nella propria attività. In pratica i redditi dell’attività vengono tassati ad un’aliquota fissa del 24%. Gli altri redditi eventualmente posseduti, e quelli derivanti dall’attività “se consumati” (ossia adibiti a finalità non inerenti l’attività lavorativa) dal contribuente, sono soggetti alle normali regole Irpef. Le regole valgono anche ai fini Irap, mentre non hanno effetto al fine del conteggio dei contributi previdenziali, che pertanto continuano ad essere determinati come in passato. L’opzione ha durata obbligatoria per 5 anni.
Gli aspetti negativi:
- Non sarà possibile scomputare ai fini Iri le deduzioni e le detrazioni (ad esempio per contributi previdenziali, ristrutturazioni e risparmio energetico, familiari a carico …) che spesso, anche per imprenditori e lavoratori autonomi, sono di importo rilevante.
Gli aspetti positivi:
- Il sistema premia coloro che reinvestono nell’attività gli utili in essa realizzati, i quali vengono assoggettati a tassazione fissa (nella misura del 24%) anziché secondo gli scaglioni progressivi.
A chi conviene? Conviene ai soggetti con redditi elevati, che in bilancio possiedono riserve già assoggettate a tassazione (che ora possono essere prelevate senza ulteriori oneri fiscali), e che possiedono altri redditi oltre a quelli della propria attività (in modo che eventuali deduzioni e detrazioni possano essere scomputate da questi). Conviene inoltre ai soggetti che pianificano degli investimenti mediante l’utilizzo di utili pregressi (autofinanziamento).
Maxi ammortamento e iperammortamento: Prorogato al 31 dicembre 2017 per imprese e professionisti il maxi ammortamento sul costo del bene moltiplicato per il 140%, che, come lo scorso anno, riguarderà gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, mentre dal 2017 riguarderanno solamente i veicoli con utilizzo strumentale all’attività di impresa. Saranno agevolati anche gli investimenti effettuati (cioè consegnati) entro il 30 giugno 2018 (con acconti almeno del 20% al 31 dicembre 2017). La percentuale del 140% sarà aumentata al 250% solo per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’allegato A della legge di bilancio.
Gruppo Iva: Si consente di considerare come un unico soggetto iva l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, giuridicamente indipendenti vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi. Le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2018.
Nuova Sabatini: prorogano di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso di interesse del 2,75%.
Limite deducibilità per locazione autovetture per agenti: Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.
Irpef Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti: i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Premio alla nascita: A decorrere dal 1.01.2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Accisa sulla birra: A decorrere dal 1.01.2017 l’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
Nuovi termini di versamento delle imposte: Imprenditori, società di persone, e ordinariamente le società di capitali, dovranno versare le imposte (Irpef e irap) entro il 30/06 anziché entro il 16/06.
Omessa registrazione contratti di locazione e cedolare secca: L’omessa registrazione dei contratti di locazione è soggetta ad una sanzione dal 120% al 240%. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione (in caso di opzione per la cedolare secca) o sua risoluzione, entro 30 giorni, non comporta la revoca dell’opzione esercitata, ma viene sanzionata nella misura di euro 100,00 (che si riducono a euro 50,00 se il ritardo non supera i 30 giorni).
Torna il mod. F24 cartaceo: I soggetti privati potranno effettuare i versamenti delle imposte (a prescindere dall’importo, ma sempreché non vi siano delle compensazioni) mediante modello di pagamento cartaceo.
Scompare Equitalia arriva Agenzia delle Entrate – Riscossione. A fronte dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia viene istituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente poteri maggiori: il nuovo Ente potrà accedere direttamene alle banche dati dell’Inps, che potranno essere utilizzati nell’ottica del potenziamento delle misure di riscossione.
Scompaiono gli Studi di Settore, arrivano gli “indici sintetici di affidabilità”.
Presunzioni di ricavi per accrediti o prelevamenti non giustificati. Con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati per presunzione ricavi se superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.
Notifica di cartelle e avvisi di pagamento (attenzione a chi non rinnova la casella Pec): Imprese e professionisti potranno ricevere avvisi e cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo risultante dal Ini-Pec: www.inipec.gov.it) a decorrere dal 01-07-2017. Se la casella risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno 7 giorni. Se anche tale tentativo non va a buon fine la notifica viene fatta mediante deposito dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Spa e pubblicazione entro il 2° giorno del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. L’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.