Fatturazione elettronica e corrispettivi

 Novità dal 1-07-2019: chi liquida l’iva trimestralmente dovrà emettere le fatture (ossia emettere e spedire il documento informatico) entro 10 giorni[1] dall’effettuazione dell’operazione (ossia dalla spedizione della merce o incasso del corrispettivo/acconto).

Per data di effettuazione dell’operazione si intende:

-La consegna dei beni in caso di vendita di merci;

– La stipula dell’atto notarile in caso di vendita immobiliare;

-L’incasso del corrispettivo in caso di prestazione di servizi;

Tutte le volte in cui si riceve un incasso, anche nell’ipotesi di acconti per vendite di merci, occorre emettere la fattura.

  • Le novità riguardano tutti? La regola sopra indicata è generale e riguarda tutti, compresi i soggetti che possono continuare ad emettere le fatture in formato analogico (sog. In regime forfettario, fatture a soggetti esteri, agricoltori…).
  • Cosa cambia rispetto alle regole in vigore fino al 30 giugno? Per dare evidenza del cambiamento delle regole è possibile fare un esempio:

-Se il 1°gennaio 2020 consegnerò della merce (o incassero il corrispettivo di una prestazione) dovrò emettere la fattura entro l’11 gennaio 2020. Se la fattura verrà emessa il 12 gennaio verrà erogata una sanzione.

  • Se consegno la merce il 28 settembre 2019 che data devo indicare nella fattura immediata? Devo sempre indicare la data di effettuazione dell’operazione come sopra indicata. Se pertanto consegno la merce il 28-09-2019 e invio telematicamente la fattura il 8-10-2019 (ovvero entro la scadenza del decimo giorno) la data da indicare nella fattura è sempre il 28-09-2019.
  • Se emetto fatture differite che data devo indicare? Le fatture differite possono essere emesse (a questo punto è più corretto dire “inviate allo Sdi”) entro il 15 del mese successivo alla data di consegna della merce (o di effettuazioen della prestazione). Vengono solitamente utilizzate per riepilogare molteplici consegne di merci nello stesso mese. In questo caso indico l’ultima data di consegna.
    Supponendo di effettuare consegne di merce i giorni 2-09-2019, 12-09-2019 e 30-09-2019 dovrò inviare la fattura allo Sdi, con data 30-09-2019, entro e non oltre il 15-10-2019.
  • Le regole valgolo anche nei casi in cui è ancora possibile emettere fatture in formato cartaceo? No, in questo caso è necessario indicare due date: la data di emissione della fattura (ovvero quando il documento viene formato, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione) e la data di effettuazione dell’operazione.
  • Novità in materia di scontrini fiscali dal 1-07-2019: I soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000,00 dovranno provvedere all’emissione degli scontrini fiscali elettronici (o meglio memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi) dal 1° luglio 2019. Per tutti gli altri l’obbligo decorre dal 1°gennaio 2020.
  • Sarà possibile continuare ad emettere ricevute fiscali cartacee? No dal 1° di luglio 2019, oppure dal 1°gennaio 2020, non potranno più essere emesse ricevute fiscali e/o scontrini fiscali analogici. L’unica alternativa all’emissione di uno scontrino in formato telematico è la fattura elettronica.
  • Se non è più possibile emettere scontrini in formato cartaceo come sarà possibile certificare le spese deducibili o detraibili fiscalmetne, ovvero come sarà possibile far valere i diritti di garanzia sugli oggetti acquistati? Sarà possibile emettere il cosiddetto “documento commerciale”che, se indicherà le generalità del cliente, potrà essere sfruttato anche per certificare le spese con valenza fiscale (ad es. per i farmaci).
  • Cosa devo fare se rientro fra i soggetti obbligati all’emissione degli scontrini fiscali in forma telematica? Sarà necessario acquistare un registratore telematico, ovvero richiedere l’adattamento dell’apparecchio già in possesso. A tale riguardo sarà possibile usufruire di un credito di imposta (da usare in compensazione) che potrà arrivare a: euro 50,00 in caso di adattamento del registratore preesistente, ovvero 250,00 in caso di acquisto di un nuovo registratore di cassa. Il fornitore provvederà a collegare il registratore e ad abilitarlo al funzionamento.
  • Come si ottiene il Qr Code che va applicato al registratore telematico? Sul registatore andrà applicato un Qr Code in modo da permettere ai clienti, attraverso uno smartphone, di controllare il corretto funzionamento del registratore. Il Qr Code (che non ha nulla a che vedere con il codice utilizzato per la fatturazione elettronica) si ottiene dopo essersi accreditati e aver abilitato il dispositivo nella sezione “accreditamento dispositivi” dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo già provveduto ad accreditare i soggetti tenuti all’emissione di scontrini elettronici entro il 1-07-2019.
  • L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti in regime forfettario? Si dal 1° gennaio 2020.

[1] Risulta approvato un emendamento che fissa il termine a 12 giorni.

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