Il Redditometro (aggiornato)

I nuovi accertamenti sintetici si basano sulla “nuova versione” dell’art. 38 del Dpr 600/1973 (introdotta dal Dl 78/2010), sul relativo decreto attuativo (24-12-2012) e, da ultimo, sui chiarimenti resi dalla Circolare n. 24/E. Le novità (in realtà il nuovo sistema si applica ormai da circa tre anni) trovano la loro logica nella necessità di intercettare una sperequazione sospetta tra capacità di spesa dimostrata e reddito dichiarato dalla persone fisiche. Il tutto attraverso l’analisi di cinque categorie di spese:

Spese certe: Sono le spese tracciate e conosciute dall’Agenzia delle Entrate, (ad esempio la spesa per l’acquisto di un’auto).

Spese per elementi certi: Ossia le spese in cui è certa la presenza dell’elemento base (ad esempio il possesso di un’auto), ma è sconosciuta, e pertanto viene determinata con modalità statistiche la relativa spesa. In questi casi si potrà dimostrare l’inesattezza della spesa determinata in fase di controllo.

Investimenti patrimoniali: Si tratta degli investimenti effettuati in un anno, al netto dei disinvestimenti dell’anno e dei quattro anni precedenti.

Quota di risparmio riscontrata nell’anno

Spese per beni e servizi si uso corrente: Ossia spese Istat previste dal decreto del 24-12-2012.

In concreto il controllo avviene attraverso la possibile selezione dei contribuenti che, in un anno, presentano un reddito sintetico maggiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato. In una prima fase il contribuente viene invitato a fornire idonei chiarimenti in merito allo scostamento (che possono essere i più vari). In mancanza di chiarimenti esaustivi vengono prese in esame (e solamente in questo memento) le c.d. Spese per beni e servizi di uso corrente, e in caso persistano elementi di incertezza l’ufficio potrà notificare un nuovo invito al contraddittorio con relativa proposta di adesione. Il nuovo redditometro si potrà applicare per la verifica degli anni dal 2009 in poi.

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