Nuovo credito di imposta per investimenti (Dl 91/2014)

Il “decreto competitività” ha introdotto un credito di imposta da utilizzare in compensazione, collegato a investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 25-06-2014 al 30-06-2015 di importo unitario superiore a euro 10.000,00.

A quanto ammonta? Occorre innanzitutto effettuare la media degli investimenti in beni strumentali nei cinque periodi antecedenti a quello di acquisto (se l’acquisto avviene nel 2014 il confronto va fatto con la media del periodo 2009 – 2013). Al fine di ridurre la media è possibile escludere dal calcolo l’annualità con gli investimenti maggiori. Se il totale degli acquisti effettuati supera tale media viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15% di tale eccedenza.

Quali sono i beni agevolati? Si tratta di beni strumentali nuovi, di importo unitario superiore a euro 10.000,00, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Si tratta pertanto di macchinari e apparecchiature che intervengono sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer. Il credito è revocato in caso di vendita dei beni, o destinazione a finalità extraimprenditoriali (essenzialmente autoconsumo), entro il secondo periodo di imposta dall’acquisto. E’ prevista altresì la revoca dell’incentivo in caso di trasferimento dei beni all’estero entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del periodo oggetto di investimento.

Chi può usufruire dell’agevolazione? Tutte le imprese e i lavoratori autonomi. I soggetti in attività da meno di cinque anni effettuano il confronto fra gli investimenti effettuati e la media degli acquisti di tutti i periodi precedenti. Anche i soggetti costituiti nel 2014 o 2015 sono ammessi al beneficio. In questo caso tutti gli acquisti effettuati verranno ammessi all’incentivo.

Come deve essere utilizzato il credito di imposta? Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tre quote annuali, la prima delle quali decorre dal secondo periodo successivo a quello dell’investimento. Per gli acquisiti 2014 il primo utilizzo potrà avvenire pertanto dal 1 gennaio 2016. Il credito di imposta non è tassabile.

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