Attività sospese e fac simile per le comunicazioni alle prefetture

Il Dpcm del l0 aprile 2020 ripropone, con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio, e con alcune modifiche, le misure già assunte con i precedenti decreti del mese di marzo.

Riporto di seguito le indicazioni emanate dalla prefettura di Ravenna, valide in linea generale, e il fac simile da utilizzare per comunicare la continuazione dell’attività.

Di seguito l’elenco dei codici aggiunti rispetto al decreto del 25 marzo 2020:

ATECO 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

ATECO 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili

ATECO 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

ATECO 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche

ATECO 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (tra le esclusioni previste non compaiono più i codici ateco 33.16 e 33. 17, oggi consentiti)

ATECO 42 Ingegneria civile (tra le esclusioni previste non compare più il codice ateco 42.91, oggi consentito)

ATECO 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

ATECO 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

ATECO 82.20 è stata riformulata la descrizione delle attività di call center consentite

ATECO 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

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Aggiornamenti

Sospensione attività – Aggiornamento Dpcm 10-04-2020

Con il Dpcm del 10-04-2020 viene prorogata la sospensione – con eccezioni- delle attività produttive sino al 3-05-2020.

Un soggetto può esercitare la propria attività se questa:

  • ha un codice Ateco che rientra fra quelli indicati negli allegati 1, 2 o 3 (vedi allegati). Se il proprio codice non rientra fra quelli indicati l’attività potrà comunque proseguire se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile. Restano possibili inoltre i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa, per tutti i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio.

Se il codice della propria attività non rientra fra quelli di cui agli allegati potrà comunque continuare le attività, previa comunicazione al prefetto competente, che appaiono funzionali a:

  • assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 3;
  • assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità ed essenziali;
  • assicurare l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta comunque consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

modello di comunicazione al prefetto

Sospensione dei versamenti

  • Per chi ha iniziato l’attività successivamente al 31-03-2019: vengono sospesi i versamenti di aprile e maggio. Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione il 30-06-2020 o in forma rateizzata sino a cinque rate mensili.
  •  Per le imprese turistico alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator … : vengono sospesi i versamenti di aprile. Il versamento deve essere effettuato in un’unica o in forma rateizzata entro il 30/06/2020 (se vi è stata lariduzione del fatturato) altrimenti il 1-06-2020 se non vi è stata tale riduzione.
  • Per tutti i soggetti (con ricavi o copensi non > a 50.000.000,00 di euro): vengono sospesi i versamenti di aprile e maggio se vi è stata una riduzione del fatturato/ compensi di almeno il 33%:
    • Nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
    • Nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione il 30-06-2020 o in forma rateizzata sino a cinque rate.

  • Sospensione dall’obbligo di effettuare le ritenute su redditi di impresa e lavoro autonomo: viene prevista la possibilità di non operare le ritenute sui compensi erogati a rappresentanti, agenti, professionisti con

Cosa viene sospeso: viene sospeso il versamento di: iva, delle ritenute e delle trattenute operate su redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali (anche personali Ivs) e dell’Inail. Non vengono sospesi i versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo.

Varie: Ricordo che i termini per l’emissione delle fatture non sono stati sospesi. Rimane pertanto necessario emettere le fatture entro 12 giorni dalla consegna della merce o dal pagamento del corrispettivo.             

Sospensione rate muti e contratti di leasing

Ricordo che l’art. 56 del D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria per il pagamento di finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle PMI e che si estende fino al 30.09.2020, non essendo subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito o società di leasing. Sarà sufficiente presentare richiesta alla banca/leasing con autocertificazione di aver subito una tempo­ranea carenza di liquidità. Si mette a disposizione un fac-simile di domanda di moratoria e un modello di autocertificazione, preci­sando che appare opportuno chiedere preliminarmente al soggetto finanziatore (banca, società di leasing, ecc.) se sono disponibili modelli personalizzati, ma con analogo contenuto. Si segnala che l’Associazione bancaria italiana ha confermato l’orientamento del governo, riconoscendo anche i professionisti, e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, tra i soggetti beneficiari delle misure previste.

Accensione di nuovi finanziamenti per esigenze di liquidità

Con il Dl liquidità sono state previste ulteriori misure di sostegno a caratterre finanziario. Tra queste, limitatamente alle richieste per finanziamenti di importo non superiore a euro 25.000,00 (entro il tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato. Il finanzimaneot deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e deve avere una durata fino a 72 mesi. Il soggetto fianziatore che richiedere la garazia (banca) deve applicare un tasso di interessi che “tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e gestione dell’operazione finanziaria”.

Dal nostro sito è possibile scaricare il modulo di richiesta garanzie fino a euro 25.000,00.

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Aggiornamento elenco delle attività sospese

L’elenco delle attività sospese, come previste dal Dpcm del 22-03-2020 è già stato aggiornato. Il Dm del 25-03-2020 ha infatti aggiornato la lista delle attività da sospendere. Le ulteriori attività completano le operazioni necessarie alla sospensione entro il 28-03-2020.

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D.p.c.m. del 22-03-2020

Con il Dpcm del 22-03-2020 viene aggiornato l’elenco delle attività che possono continuare ad operare.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto (vedi allegato sotto). Fanno eccezione, fra i casi più frequenti:

  • Le attività professionali;
  • Le attività commerciali, facendo salve le disposizioni del Dpcm 11-03-2020, il quale prevedeva la sospensione “delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 … purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività” . Restano pertanto aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Le attività sospese possono continuare nelle forme del lavoro agile o a distanza. Restano comunque consentite le attività necessarie a garantire le filiere di cui all’allegato 1 e, previa comunicazione al Prefetto, le attività essenziali a garantire la continuità delle attività che erogano servizi di pubblica utilità.

Le imprese la cui attività è sospesa completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Viene inoltre previsto il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Per comprendere se un’attività può rimanere aperta è pertanto necessario consultare i codici attività di cui all’allegato del Dpcm 22-03-2020 e verificare, sulla base di una visura camerale, se il proprio codice rientra fra questi. Nell’ipotesi in cui il proprio codice non vi rientri è necessario confrontare se sia fra quelli dell’allegato di cui al Dpcm 11-03-2020. Se non rientra nemmeno in questo l’attività deve essere sospesa, con la possibilità di completare le attività in corso, sino al 25-03-2020.

La sospensione, tuttavia, non si applica nell’ipotesi in cui un’azienda operi nella filiera delle attività comprese nell’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (L. 12-06-1990 n. 146). In tal caso occorrerà comunicare alla prefettura delle provincia ove è ubicata l’attività produttive, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

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Nuovo modello di autocertificazione

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Credito di imposta per botteghe e negozi (D.L. n. 18/2020 Cura Italia)

Il D.L. 17-03-2020 ha previsto la possibilità di fruire di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione attraverso il modello di pagamento F24, per coloro sostengono costi per locazioni passive, in relazione al canone di marzo.

Si tratta, più in particolare, di un credito di imposta, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 in relazione a immobili classificati nella categoria C/1.

Sono tuttavia escluse le categorie di cui all’allegati 1 e 2 del DPCM 11-03-2020. Sono pertanto escluse:

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

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Proroga versamenti

Le proroghe relative alle scadenze fiscali possono essere riassunte come segue:

  • Sospensione generalizzata dei versamenti in scadenza il 16-03-2020 al 20 marzo 2020;
  • Sospensione dei versamenti per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator, bar, ristoranti, soggetti che gestiscono ricevitorie e lotto e altre (vedi art. 61 del decreto) per quanto riguarda:
    -Iva (sospensione dell’Iva in scadenza a marzo e recupero al 31 maggio, con unico versamento o in cinque rate);
    – Ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali e premi assicurativi sino al 30 aprile (recupero al 31 maggio, con unico versamento o cinque rate);
  • Sospensione, per i soggetti con ricavi non superiori a euro 2 milioni nell’anno precedente, degli obblighi di versamento in scadenza sino al 31 marzo per quanto riguarda gli obblighi di versamento di:
    – Iva;
    – contributi previdenziali (limitatamente alla quota a carico dei datori di lavoro) e premi assicurativi.
    Il recupero avviene, anche in questo caso, con versamento in unica soluzione oppure a rate dal 31-05-2020;
  • I professionisti e gli agenti di commercio, con ricavi nell’anno precedente non superiori a euro 400.000,00 possono richiedere la non applicazione delle ritenute sui compensi/provvigioni percepiti fino al 31 marzo. Dovranno però provvedere al versamento entro il 31 maggio, eventualmente in forma rateizzata. A tal fine dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62 del D.L. 17-03-2020.
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Aggiornamento Coronavirus (Dpcm 11-03-2020)

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5.  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020
                        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

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Corona virus – sospensione adempimenti (aggiornato al 10-03-2020)

Si riepilogano di seguito i provvedimenti riguardanti i soggetti diversi da quelli operanti nelle cosiddette “zone rosse” (11 comuni in Lombardia e Veneto) e quelli riguardanti i soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia.

  • Prorogati e modificati i termini relativi alla dichiarazione precompilata Unico 2020;
  • Ampliata le possibilità, per i titolari di mutuo prima casa, di beneficiare dalla sospensione dell’obbligo di versamento delle rate in caso di temporanea situazione di difficoltà;
  • Sospensione sino al 30-04-2020, per gli esercenti attività turistico alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour operator che operano sul territorio nazionale, degli obblighi di versamento delle ritenute alla fonte operate per i dipendenti, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail. I versamenti sospesi vengono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio successivo senza applicazione di sanzioni o interessi.
  • Viene assicurata la validità dell’anno scolastico in corso anche per le istituzioni scolastiche che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione.
  • Viene inoltre previsto il rinvio della scadenza della prima rata Irap (attualmente fissata al 30-06-2020) alla data del 30-09-2020.

Aggiornamento Dpcm del 9-03-2020: Il decreto del 9-03-2020 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni previste dall’art. 1 del Dpcm del 8-03-2020. Si tratta di disposizioni di ordine pubblico (che non riguardano adempimenti di natura fiscale/previdenziale). Le disposizioni avranno validità dal 10-03-2020 al 3 aprile 2020.

Da martedì mattina per muoversi in Italia occorre avere un’autocertificazione.Il Min. dell’Interno ha prodotto un modulo da compilare ed esibire in caso di controlli.

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Fatture a cavallo d’anno

Come è noto è possibile emettere una fattura entro 12 giorni dalla consegna dei beni o incasso del corrispettivo relativo al servizio effettuato. Inoltre, in caso di fatturazione differita, l’emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna della merce o incasso del corrispettivo del servizio.

Tutto ciò vale per le vendite/prestazioni di servizi effettuati nel corso dell’anno, ma per le operazioni “a cavallo d’anno” il discorso cambia…Se l’emissione della fattura (entro 12 giorni in caso di fatturazione immediata, o entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita) avviene in un anno diverso rispetto alla consegna della merce o incasso del corrispettivo, la detrazione dell’imposta avverrà nell’anno successivo a quello della consegna/regolazione del corrispettivo.

Ad esempio:

  • ricevo la merce il 28-12-2019 e la fattura in data 5-01-2020: l’iva potrà essere detratta nell’anno 2020. Se quindi voglio “scaricare” l’iva nella liquidazione di dicembre, devo sollecitare il venditore ad emettere la fattura (e devo riceverla) entro il mese di dicembre.
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