Assegno temporaneo o c.d. assegno ponte

In attesa del cosiddetto assegno unico, la nuova misura di sostegno alle famiglie, è possibile richiedere il “c.d. assegno ponte”, un’erogazione di importo variabile per i mesi da luglio a dicembre 2021. Per le domande presentante entro il 30-09-2021 sarà possibile richiedere gli arretrati dal 1-07-2021.

Soggetti beneficiari: I nuclei familiari che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare, in presenza di figli minori di 18 anni.

Requisiti:

  • Essere cittadino italiano;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato e residente in Italia e avere figli a carico (con età sino a 18 anni compiuti);
  • Essere residenti in Italia da almeno due anni;
  • Essere in possesso in un ISEE in corso di validità. Se il nucleo familiare ha un ISEE che supera Euro 50.000,00 l’assegno non spetta;

Importo dell’assegno:

l’importo è variabile in funzione dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare secondo la tabella allegata al D.L. 79/2021. L’importo minimo, per famiglie con ISEE sino a euro 7.000,00 e nuclei sino a due figli minori ammonta a Euro 167,50 per ogni figlio (Euro 217,80 per ciascun figlio con almeno tre figli minori).

Domanda:

la domanda deve essere presentata una sola volta per ogni figlio minore entro il 31-12-2021 attraverso il portale web dell’Inps, il Contact Center integrato, un Istituto di patronato. La somma viene corrisposta mediante bonifico sul conto del richiedente.

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Nuovo decreto “Riaperture” (D.L. n. 65/2021)

Secondo il nuovo decreto n. 65, in vigore dal 18-05-2021:

  1. Per le regioni in zona gialla: fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, si applicano i seguenti limiti orari agli spostamenti:
    1. dal 18-05-2021 fino al 6-06-2021 dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
    2. dal 7-06-2021 al 20-06-2021 dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
    3. dal 21-06-2021 nessuna limitazione;
  2. In zona bianca non si applica alcun limite orario.
  3. Per quel che concerne le certificazioni verdi, che attestano l’avvenuta vaccinazione:
    1. hanno validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (prima era 6 mesi);
    2. sono rilasciate anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e hanno validità dal 15°giorno successivo alla stessa, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
  4. Per quanto riguarda le attività economiche situate in regioni in zona gialla:
    1. dal 1-06-2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (e quindi non più fino alle ore 18.00);
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Le scadenze di Unico 2021

Non titolari di partita Iva:

RATAVERSAMENTO 1^SCADENZAVERSAMENTO 2^ SCADENZA
130 giugno30 luglio
220 agosto20 agosto
331 agosto31 agosto
430 settembre30 settembre
52 novembre2 novembre
630 novembre30 novembre

Titolari di partita iva

RATAVERSAMENTO 1^SCADENZAVERSAMENTO 2^ SCADENZA
130 giugno30 luglio
216 luglio20 agosto
320 agosto16 settembre
416 settembre18 ottobre
518 ottobre16 novembre
616 novembre

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Detrazioni per interventi edilizi e “sconto in fattura”

A fronte delle detrazioni previste per interventi di ristrutturazione è possibile sfruttare le agevolazioni previste dalla normativa in modi diversi:

  • In dichiarazione, attraverso il recupero fiscale derivante dalla detrazione delle spese sostenute. Si tratta della modalità “classica”, ordinariamente prevista in caso di oneri per i quali è ammessa la detrazione di imposta. Rappresenta la modalità più semplice, tuttavia, se il contribuente negli anni successivi risulta incapiente, la parte non recuperata viene perduta definitivamente. In tal caso, comunque, è possibile il “cambio in corsa”, nel senso che si potrà optare per la cessione del credito anche successivamente al primo anno di fruizione delle detrazioni.
  • Attraverso la cessione del credito: il contribuente deve pagare l’importo pattuito con il fornitore e poi sceglie di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti terzi, tra cui le banche e gli intermediari finanziari. Naturalmente, in tal caso, chi acquisterà il credito lo farà ad un prezzo inferiore al valore nominale. Ad esempio, a fronte di una detrazione pari al 110% la banca cessionaria potrà riconoscere al contribuente l’ 80%-90% della stessa.
  • Sconto in fattura: si tratta della modalità più conveniente per il contribuente e riguarda il riconoscimento della detrazione da parte di chi effettua i lavori, attraverso la riduzione del corrispettivo pattuito. Lo sconto può arrivare fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto può essere anche parziale, con la possibilità di cedere o detrarre la parte rimanente. Questa modalità viene applicata al momento della fatturazione del corrispettivo (con la conseguenza che non sono ammessi ripensamenti successivi) e richiede vari adempimenti, anche in relazione al tipo di intervento richiesto.
    Facciamo un esempio: Un soggetto “A” commissiona lavori ammessi al c.d. “superbonus” all’impresa “B” per un importo pari a euro 100.000,00 oltre Iva al 10%. I soggetti concordano il riconoscimento in fattura dell’intera detrazione spettante.
  • Facciamo un esempio: Un soggetto "A" commissiona lavori ammessi al c.d. "superbonus" all'impresa "B" per un importo pari a euro 100.000,00 oltre Iva al 10%. I soggetti concordano il riconoscimento in fattura dell'intera detrazione spettante.
  • -L'impresa B emette la fattura con un totale dovuto pari a zero e indica "sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020". Lo sconto non riduce la base imponibile iva. In altre parole l'impresa non incassa nulla ma maturerà iva a debito nella misura di euro 10.000,00. L'impresa B è titolare di un credito pari al 110% del corrispettivo (iva compresa) e quindi euro 121.000,00. Tale credito potrà essere utilizzato: a) in compensazione con le altre imposte. La compensazione avverrà nel rispetto dei tempi di fruibilità della detrazione e pertanto, nel caso in esame, in cinque quote annuali di euro 24.200,00. b) l'impresa potrà cedere il credito ad un istituto bancario. Si noti che tale possibilità è ammessa anche prima dell'ultimazione dei lavori ma, in relazione al bonus 110%, è necessario uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 30%.

    A quali interventi si applica lo “sconto in fattura?”

    La possibilità di beneficiare delle detrazioni di imposta attraverso la riduzione del corrispettivo dovuto all’impresa è ammessa, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, nei seguenti casi:

    • Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, co. 1, lett. a) e b): Interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e e ristrutturazione edilizia;
    • efficienza energetica: (art. 14 del Dl 63/2013) quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive degli infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al superbonus;
    • Adozione di misure antisismiche: (art. 16 del Dl 63/2016) c.d. sismabonus: compresi quelli che danno diritto al superbonus.
    • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna per i quali spetta il c.d. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
    • Installazione di impianti fotovoltaici: indicati nell’art. 16 bis co. 1, lett. h) del Tuir, compresi queli che danno diritto al Superbonus;
    • Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: di cui all’art. 16 ter del citato Dl 63 del 2013 compresi quelli che danno diritto al Superbonus

    Il procedimento per lo sconto in fattura in pratica

    • Previo accordo con il fornitore il cliente opta per la cessione del credito connesso all’intervento. In pratica anziché utilizzare direttamente le detrazioni collegate al pagamento della fattura a scomputo delle imposte dovute, il cliente concorda con il fornitore di cedergli detto credito ottenendo in cambio uno sconto sul corrispettivo da pagare. A tal fine deve comunicare telematicamente tale opzione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può avvenire direttamente (accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate se in possesso di Spid, CIE, CNS) oppure attraverso un intermediario abilitato. Si allega il modello contenente i dati da comunicare, variabili a seconda dell’intervento effettuato. Il fornitore emette la fattura. Si riporta un esempio di fattura relativo ad un’ipotetica installazione di una caldaia a condensazione.

    • Il fornitore del servizio controlla la cessione dei crediti a proprio favore da pare dei clienti accedendo alla Piattaforma cessione crediti presso il portale dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine deve essere in possesso delle credenziali dell’Agenzia delle Entrate (fino a quando rimarranno in vigore) oppure di Spid, Cie, Cns. Attraverso questa piattaforma (che non è accessibile agli intermediari) potrà accettare o rifiutare il credito ed eventualmente cederlo a propria volta laddove ciò sia possibile.
    Piattaforma Cessione Crediti

    Non finisce qui …

    Il fornitore che acquisisce un credito potrà utilizzarlo in compensazione per il pagamento delle proprie imposte oppure cederlo a sua volta. Di seguito il collegamento a Poste Italiane, uno fra i tanti soggetti cessionari di crediti.

    https://www.poste.it/prodotti/superbonus-altri-bonus-fiscali.html


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    Il punto sulla lotteria degli scontrini

    La lotteria degli scontrini rappresenta un nuovo strumento di lotta all’evasione. Si tratta di un concorso gratuito con premi sia per i consumatori che per i dettaglianti, a fronte di transazioni con pagamenti diversi dai contanti.

    Per partecipare è sufficiente possedere un codice (che è possibile ottenere sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home previa immissione del codice fiscale) da mostrare al dettagliante. Il codice viene trasmesso all’Amministrazione finanziaria al solo fine dell’estrazione dei premi, che verranno comunicati a mezzo pec oppure mediante raccomandata al fortunato vincitore. Sul sito della Lotteria degli Scontrini è possibile accedere ad un’area riservata (mediante Spid), ove indicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata e dove verrà segnalata l’eventuale vincita a seguito delle estrazioni.

    Ulteriori delucidazioni sono disponibili nella sezione FAQ del sito: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/faq-la-lotteria

    • Posso partecipare alla lotteria se pago in contanti? No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata etc.).

    Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non lo consentono: gli acquisti effettuati in contanti;
    -gli acquisti di importo inferiore a un euro;
    -gli acquisti effettuati online;
    -gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
    -nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
    -sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
    -sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

    • Devo conservare gli scontrini per partecipare alla lotteria? No, ma per riscuotere i premi occorre dimostrare che la transazione non è avvenuta mediante pagamento in contanti, ad esempio mediante l’estratto conto bancario ovvero mediante ricevuta del bancomat …
    • In caso di mancata acquisizione del codice lotteria da parte dell’esercente, sono previste sanzioni? No, tuttavia viene previsto che l’acquirente possa segnalare se l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni potranno essere effettuate a partire dal 1° marzo 2021 sul Portale Lotteria e verranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione (art. 1, co. 540 della L. 232/2016)
    • I premi sono tassati? No
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    Nuovi codici fatturazione obbligatori dal 1.01.2021

    https://studiotrequadrini.com/fatturazione/

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    Decreto Natale – Limitazioni

    • Giorni: 24, 25, 26, 27 e 31.12.2020 e 1, 2, 3, 5 e 6.01.2021: Zona Rossa: In questo periodo si applicano, sull’intero territorio nazionale le disposizioni previste per le c.d. “zone rosse”.
    • Possono rimanere aperti:
      • Supermercati;
      • Alimentari e generi di prima necessità;
      • Farmacie e parafarmacie;
      • Edicole e tabaccherie;
      • Lavanderie;
      • Barbieri e parrucchieri:
    • Devono rimanere chiusi:
      • Altri negozi al dettaglio;
      • Bar, ristoranti e gelaterie;
      • Centri estetici;
    • Spostamenti: sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, per motivi di salute e necessità. Dalle ore 5,00 alle ore 22,00: uno spostamento verso una sola abitazione privata nella stessa Regione, per un massimo di 2 persone (i figli minori di anni 14, le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti non rientrano nel conteggio). 
    • Attività consentite di commercio al dettaglio:
    Attività consentite di commercio al dettaglio (allegato 23 al DPCM3.12.2020)
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermer- cati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
    Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
    Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio.
    Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
    Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
    Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati.
    Commercio al dettaglio di biancheria personale.
    Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.
    Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.
    Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
    Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
    Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
    Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
    Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali.
    Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e
    fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

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    Bonus pubblicità 2020

    In cosa consiste: si tratta di un credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, nel 2020, in campagne pubblicitarie e in particolare su:

    • stampa quotidiana e periodica, anche online;
    • emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali;
    • emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato;

    Per fruire dell’agevolazione occorre effettuare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta (entro il 30-09-2020); effettuare la dichiarazione sostitutiva relativamente agli investimenti effettuati (dal 1-01-2021 al 31-01-2021); attendere la pubblicazione dell’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione del credito di imposta effettivamente fruibile (pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

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    Agevolazioni Invitalia

    Facendo seguito a quanto già comunicato in relazione agli incentivi promossi da Invitalia, mediante il bando c.d. “Impresa Sicura”, riepilogo di seguito gli aspetti essenziali:

    In cosa consiste? Si tratta di una procedura finalizzata al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto, dal 17-03-2020 alla data di presentazione della domanda, di:

    • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
    • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
    • dispositivi per protezione oculare;
    • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
    • calzari e/o sovrascarpe;
    • cuffie e/o copricapi;
    • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
    • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

    La spesa deve essere non inferiore a euro 500,00. Viene rimborsato sino a euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa (il titolare, i soci che partecipano all’attività lavorativa e i dipendenti). Le spese devono risultare da fattura pagata mediante conti correnti intestati all’impresa, con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura. Non viene rimborsata l’iva.

    Cosa occorre fare per richiedere il rimborso? E ‘necessario innanzitutto prenotare il rimborso (dal 11 al 18 maggio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00) collegandosi su: https://prenotazione.dpi.invitalia.it/. La procedura è assolutamente banale, trattandosi di indicare il codice fiscale dell’impresa, il codice fiscale del legale rappresentante ovvero del titolare dell’impresa, l’importo per il quale si richiede il rimborso. La prenotazione si intende trasmessa esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica di un messaggio che attesta l’orario di arrivo della prenotazione, nonché il codice identificativo di prenotazione.

    Dal giorno 26-05-2020 ore 10.00 al 11-06-2020 ore 17.00 sarà possibile inviare le domande di richiesta del rimborso, compilando la relativa domanda (le cui informazioni sono sin d’ora visibili qui https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/come-funziona) allegando le fatture con relative quietanze. Quando saranno effettuati i rimborsi? I rimborsi, nel limite delle dotazioni finanziarie di Invitalia, saranno effettuati nel corso del mese di giugno 2020

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    Aggiornamento Dpcm 26-04-2020

    Il Dpcm del 26-04-2020 prevede una serie di misure con decorrenza del 4-05-2020. Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4-05-2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27-04-2020.

    Sospensione delle attività: sono sospese le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate negli allegati 1, 2 e 3. Le attività produttive possono comunque proseguire se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile. E’ consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci tecnologia sanitaria. Resta inoltre consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

    Le attività di ristorazione sono sospese, ma resta consentita l’attività con consegna a domicilio nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e l’attività di ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza.

    Le imprese le cui attività non sono sospese: devono rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure di contrasto del virus negli ambienti di lavoro sottoscritti il 24-04-2020 fra Governo e parti sociali. Il mancato rispetto dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Viene fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze.

    Per le attività sospese: è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamento nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

    Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dai protocolli.

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