Decreto dignità

Fra le novità introdotte del c.d. “decreto dignità”, entrato in vigore il 14-07-2018, si segnalano:

  • Gli investimenti effettuati successivamente al 14-07-2018, destinati a fruire del cosiddetto iperammortamento, perdono il diritto al beneficio e dovranno restituire quanto già goduto, in caso di destinazione dei beni all’estero o in caso di cessione. Sarà comunque possibile continuare a fruire dell’iperammortamento in caso di investimenti sostitutivi. La novità non riguarda il superammortamento.
  • Le disposizioni in materia di split payment non si applicano ai professionisti.
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Acquisto di carburanti dal 1.07.2018

La deducibilità delle spese di acquisto di carburanti e lubrificanti, nonché la detrazione della relativa dell’iva, sarà possibile del 1.07.2018 solamente se i pagamenti avvengono mediante strumenti tacciabili, e in particolare:

  • mediante assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
  • mezzi di pagamento elettronici, carte di debito, prepagate, carte di credito …
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Ristrutturazioni e ampliamenti

Si riepilogano di seguito i trattamenti fiscali delle operazioni di ampliamento e ristrutturazione di edifici abitativi.

  • Ampliamento: si tratta di opere parificate, ai fini fiscali, ai lavori di costruzione (R.M. 400039/1985), in quanto “gli ampliamenti di immobili agevolati soggiacciono alla stessa aliquota applicabile alla costruzione del bene ex novo, in quanto l’ampliamento deve considerarsi una nuova parziale costruzione”. Pertanto
    • 4%: Gli interventi di ampliamento resi a committenti persone fisiche in possesso dei requisiti prima casa sono soggetti all’aliquota del 4%. L’immobile non deve rientrare nelle categoria delle “case di lusso” di categoria A/1, A/8, A/9. E’inoltre necessario che il committente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà (usufrutto, abitazione) di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da ampliare. L’immobile deve essere inoltre situato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza. E’ inoltre necessario predisporre una dichiarazione da consegnare all’impresa a cui vengono commissionate le opere. Anche l’acquisto di beni impiegati nella realizzazione delle opere è agevolato, purché trattasi di “beni finiti”, che pur incorporandosi nella costruzione rimangono riconoscibili e non perdono le proprie caratteristiche, e quindi sono suscettibili di ripetute utilizzazioni (Ris. 22/E/98, Ris. 39/E/96). Tali beni devono essere forniti per la costruzione/ampliamento dell’immobile, ed è soggetto all’aliquota del 4% anche in caso di mancanza dei requisiti “prima casa”, ma sempre che non riguardino immobili di lusso.
    • Altre aliquote: Gli interventi di ampliamento/costruzioni di immobili per cui non ricorrono i requisiti “prima casa”, sono soggetti all’aliquota del 10%, anche se riguardano gli immobili di lusso.
  • Ristrutturazione: Le prestazioni di servizi rese in appalto, finalizzate alla ristrutturazioni di edifici, a prescindere dalla tipologia dell’immobile, sono soggette all’aliquota del 10%. Sono soggetti all’aliquota del 10% anche gli acquisti di beni finiti.
  • E’ necessario distinguere, in fase di fatturazione, le opere di ampliamento da quelle di ristrutturazione, a pena dell’applicazione delle aliquota Iva nella misura meno favorevole. Tutto ciò è importante anche in considerazione del fatto che le spese per interventi di ampliamento non sono detraibili secondo le norme per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica.
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Beni significativi

Le operazioni di manutenzione e ristrutturazione edilizie di abitazioni private, che comportano la cessione al cliente di beni rientranti in uno specifico elenco sono soggette a regole particolari. La fatturazione di tali interventi comporta la necessità di distinguere  in fattura gli importi addebitati per cessione dei beni significativi da quelli per manodopera. Il prezzo dei beni significativi è soggetto ad aliquota Iva del 10% fino a concorrenza del prezzo addebitato per manodopera, la parte rimanente è soggetta ad aliquota iva ordinaria. La legge 205/2017 fissa delle regole particolari:

  • nel calcolo del valore del bene significativo non vanno considerate le parti staccate, le quali vanno individuate tenendo conto della loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale;
  • Il valore del bene significativo corrisponde a quello pattuito in contratto, ma con alcune soglie: Se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione è prodotto dal prestatore stesso, la soglia è fissata nel valore di produzione del bene, ovvero materie prime e manodopera di produzione. Nel caso in cui, invece, il prestatore acquista da terzi il bene significativo, il limite consiste nel valore di acquisto del bene.
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Super e Iper Ammortamento

Prorogati al 2018 (con modifiche) i “cosiddetti” super e iper ammortamenti. E’ infatti possibile beneficiare della maggiorazione degli ammortamenti anche per gli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2018, ma nella misura ridotta del 30% per quanto riguarda il “superammortamento”. Più in particolare:

  • Superammortamento: per gli acquisti effettuati nel 2018, ovvero fino al 30/06/2019 a condizione che l’ordine sia effettuato entro il 2018 e venga pagato un acconto per almeno il 20%. La maggiorazione è del 30% (non più del 40%) e non riguarda più i veicoli strumentali (autovetture taxi, carri funebri, auto utilizzate per scuola guida …), ma continua ad applicarsi agli autocarri.
  • Iperammortamento: per gli acquisti effettuati nel 2018, ovvero fino al 31-12-2019 e vi è un ordine accettato e il pagamento di un acconto entro il 2018.
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Detrazione canoni di locazione per studenti fuori sede

Viene modificata la detrazione per canoni di locazione prevista per studenti universitari fuori sede. La detrazione per canoni di locazione spetta agli studenti o ai soggetti cui risultano fiscalmente a carico per un importo non superiore e euro 2.633,00 se:

  • Il contratto deve essere stipulato o rinnovato ai sensi della L. n. 431/1998;
  • lo studente deve essere iscritto ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Non è più necessario che il Comune di ubicazione dell’università sia situato in una provincia diversa da quello di residenza dello studente.
  • La detrazione è possibile anche per gli studenti residenti in zone montane o disagiate distanti almeno 50 Km dall’università
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Sacchetti di plastica (novità dal 2018)

Dal 1 di gennaio 2018 viene previsto il divieto di distribuire gratuitamente le borse di plastica, e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino.

Di quali borse si tratta?

A tale riguardo le indicazioni appaiono contraddittorie:

  • Secondo la circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente del 3 agosto tutte le borse di plastica ammesse al commercio devono essere addebitate e indicate a parte nello scontrino;
  • Secondo le norme (L. 3-08-2017 n. 123) le novità riguarderebbero solamente i sacchetti sottilissimi (con spesso resotto i 15 micron), i quali devono essere a pagamento e biodegredabili. Quindi la norma sugli ultraleggeri si applica esclusivamente alle borse ( non i foglietti trasparenti che il salumiere deposita sulle fette di prosciutto nè le vaschette rigide), di plastica (non la carta oleata), a parete sottile inferiore a 15 micron (non la plastica grossa della mozzarella nè la plastica forata del pane), usata a fine di igiene (non i sacchetti per trasportare il prodotto) sui soli alimenti (non farmaci o altri beni), sfusi (non i prodotti confezionati). Tutti gli altri sacchetti possono essere di plastica non biodegradabile e possono essere ceduti gratuitamente.
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Pagamenti di stipendi: vietato il denaro contante

Dal 1°di luglio 2018 vengono introdotti nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante. Il datore di lavoro potrà pagare le retribuzioni solamente mediante sistemi tracciabili, ma la norma non si applica ai rapporti di lavoro instaurati con Pubbliche Amministrazioni, e agli addetti ai servizi familiari e domestici.

Si ricorda inoltre che:

– In ogni caso non sono ammessi pagamenti, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi,  mediante l’utilizzo di denaro contante per cifre superiori a euro 3.000,00. Sono peraltro ammessi pagamenti mediante l’utilizzo congiunto di contante e sistemi tracciabili. Il prelievo di denaro contante da proprio conto è ammesso anche per somme superiori a euro 3.000,00, non trattandosi di pagamenti intervenuti fra soggetti diversi;

– I trasferimenti attraverso “money transfer” sono soggetti alla soglia di euro 1.000,00;

– Per i c.d. “compro oro” la soglia è fissata a euro 500,00;

– Gli esercenti di attività di commercio al minuto e simili e gli agenti di viaggio possono effettuare operazioni in contanti sino a euro 10.000,00, ma solo per operazioni aventi ad oggetti l’acquisto di beni e servizi legati al turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari con residenza fuori dal territorio italiano.

– Nel settore dei giochi è possibile effettuare giocati mediante utilizzo di contante fino a euro 3.000,00.

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Dal 1°di luglio viene meno la scheda carburanti

E per chi acquista in regime di impresa o di lavoro autonomo c’è la fattura elettronica…

La legge di bilancio per l’anno 2018 prevede delle novità per gli acquisti di “benzia o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. A tale riguardo:

  • Dal 1°di luglio gli acquisti di carburanti per motori (non solo quelli per autotrazione) avverranno obbligatoriamente mediante fatturazione elettronica se l’acquirente ha partita iva;
  • Scompare pertanto la scheda carburanti e pertanto, al momento del rifornimento di carburante, non viene rilasciato nulla all’acquirente;

La disposizione anticipa le norme in materia di fatturazione elettronica che, dal 1-01-2019 è obbligatoria per tutti i soggetti privati.

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Nuove regole per i dividendi su partecipazioni qualificate

Il Ddl di bilancio per l’anno 2018 (che ad oggi non risulta ancora approvato in via definitiva) prevede rilevanti modifiche al trattamento fiscale dei dividendi di partecipazioni qualificate.

– Per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni che attribuiscono una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% (a seconda o meno che i titoli si riferiscono a società quotate o meno) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% (a seconda o meno che i titoli si riferiscono a società quotate o meno)

Nel disegno di legge si prevede:

  • la tassazione nella misura del 26% dei dividendi percepiti dal 1-01-2018 su partecipazioni qualificate. Tuttavia le distribuzioni effettuate dal 1-01-2018, deliberate dal 1-01-2018 al 31-12-2022, saranno soggette alle vecchie regole, e pertanto:
    • gli utili prodotti fino al 2007 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare) sono imponibili al 40%;
    • gli utili prodotti dal 2007 al 2016 sono imponibili nella misura del 49,72%;
    • gli utili prodotti nel 2017 sono imponibili nella misura del 51,14%;

I diversi riferimenti adottati (considerando la percezione quale effettivo incasso, la delibera quale atto di distribuzione adottato dall’assemblea e il concetto di utili prodotti, che fa riferimento all’anno di maturazione nella società) inducono ad oggi a ritenere che:

  • può risultare conveniente deliberare la distribuzione di dividendi (per quanto attiene alle partecipazioni qualificate) nel quinquiennio che va dal 2018 al 2022, anche se l’effettiva distribuzione avviene dopo;
  • la distribuzione di dividendi su partecipazioni qualificate dal 2018 è soggetta a tassazione nella misura del 26% se deliberata in anni precedenti.

 

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