Aumento dell’aliquota Iva al 22% dal 1-10-2013

–          Decorrenza: l’aumento decorre dal 1°Ottobre 2013;

–          La nuova aliquota si applica:

  • alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti dal 1.10.2013 (se non già fatturate o pagate precedentemente);
  • alle prestazioni di servizi pagate dal 1.10.2013 (se non già fatturate precedentemente);
  • alle cessioni di immobili stipulate dal 1.10.2013 (se non già fatturate o pagate precedentemente).

–          Si applica la vecchia aliquota del 21%:

  • alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti fino al 30.09.2013 (anche se fatturate dopo il 30.09.2013);
  • alle prestazioni di servizi fatturate fino al 30.09.2013 (anche se pagate dopo il 30.09.2013);
  • alle note di variazione (in aumento o in diminuzione) che saranno emesse (anche dopo il 30.09.2013) in relazione a operazioni effettuate fino al 30.09.2013;
  • alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali al 30.09.2011 sia stata emessa e registrata la fattura in sospensione di imposta (ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato).

–          Registratori di cassa: I soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi che procedono all’emissione degli scontrini (fermo restando l’eventuale aggiornamento dei prezzi al consumo, nel caso il dettagliante non intenda temporaneamente accollarsi l’aumento dell’IVA), dovranno adeguare il registratore di cassa al fine di applicare correttamente la nuova aliquota.

  • Tuttavia, non vi è alcun obbligo di indicare l’aliquota IVA sullo scontrino (si indica l’importo comprensivo di IVA).
  • Sarà un problema amministrativo distinguere quali corrispettivi scorporare con l’aliquota 21% rispetto a quelli con l’aliquota al 22%, ma ciò potrà essere fatto anche in un secondo momento.
  • Pertanto, se il giornale di fondo del registratore di cassa non permettesse di distinguere le due aliquote, la suddivisione potrà essere effettuata manualmente sulla base del giorno di emissione degli scontrini.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile.

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Bonus arredi

La  C.M. n. 29 del 18-09-2013, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle spese inerenti gli interventi ad efficienza energetica (detraibili al 65% fino al 31-12-2013. La proroga è fino al 30-06-2014 per gli interventi su spazi comuni o su tutte le unità immobiliari di un condominio) e le spese per interventi di ristrutturazione edilizia (detraibili al 50% fino al 31-12-2013). vengono inoltre forniti chiarimenti sul bonus arredi come evidenziato di seguito:

  • la detrazione del 50% delle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+, nonchè A per i forni,) nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, è prevista solamente se gli arredi si riferiscono all’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione. Si deve inoltre trattare di ristrutturazione ad aliquota maggiorata, ossia di interventi ricadenti in vigenza dell’aliquota del 50% su spese fino a euro 96.000,00.
  • I lavori che permettono di accedere al bonus arredi sono: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali. Sono previsti inoltre anche le spese di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali. Occorre peraltro ricordare che l’esecuzione di interventi su parti comuni condominiali non sono sufficienti, per i singoli condomini, per accedere al “bonus arredi”.
  • Come è noto la detrazione, quantificata sul 25% del prezzo dell’immobile, compete anche sugli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. La detrazione per gli interventi, così come quella per il bonus arredi, compete al futuro acquirente o assegnatario dell’immobile;
  • Per fuire del bonus arredi è necessario aver sostenuto spese detraibili al 50%. Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia devono essere sostenute successivamente al 26-06-2012 (anche solamente in parte per interventi iniziati precedentemente). E’ fruibile anche per interventi già terminati “da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da far presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’immobile sul quale i lavori sono stati effettuati”;
  • E’ necessario che l’inizio dei lavori, opportunamente documentato, sia avvenuto prima dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Non è necessario che le spese per ristrutturazione anticipino quelle degli arredi/elettrodomestici.
  • I beni devono essere “pagati” nel periodo che va dal 06/06/2013 al 31/12/2013, e devono essere nuovi. Rientrano tra i beni agevolati: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi,  apparecchi di illuminazione a completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Rientrano fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre di cottura, radiatori elettrici, forni a microonde, apparecchi per il condizionamento, ventilatori elettrici. Rientrano nell’agevolazione anche le spese di trasporto e montaggio.
  • La detrazione si calcola (nella misura del 50%) su un ammontare di spesa massimo di euro 10.000,00 per ogni unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali.
  • Per fruire dell’agevolazione è necessario rispettare le prescrizioni in materia di ristrutturazioni edilizie (bonifico con indicazione della causale del versamento, codice fiscale del beneficiario, codice fiscale o partita iva del beneficiario del bonifico). Per l’acquisto dei mobili/arredi è ammesso anche l’acquisto mediante carta di credito. Non è invece consentito l’acquisto in contanti o con assegni.
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Gli assegni per il nucleo familiare

Si tratta di una somma finalizzata ad integrare la retribuzione dei soggetti che si trovano in determinate situazioni familiari e di reddito.
Chi li può richiederli? Coloro che, titolari di un reddito di lavoro dipendente (o percipienti una pensione, indennità di disoccupazione, di maternità, di malattia …), hanno un nucleo familiare con un reddito derivante almeno per il 70% da redditi di lavoro dipendente, e che non superi determinati limiti fissati ogni anno per legge. Il reddito da prendere a riferimento deve essere quello dell’anno solare precedente alla data della domanda, e ha valore fino al 30/06 dell’anno successivo.
Quali sono i componenti del nucleo familiare? Oltre al richiedente sono: il coniuge non legalmente separato; i figli e i nipoti a carico di ascendente diretto con meno di 18 anni; i figli maggiorenni inabili; i fratelli sorelle e i nipoti collaterali a certe condizioni. Questi soggetti fanno parte del nucleo familiare anche se: non sono conviventi del richiedente, non sono a carico del richiedente, non sono residenti in Italia
Come si ottiene: Attraverso la presentazione, dal 30/06 di ogni anno, di un’apposita domanda (il Mod. ANF/DIP). Il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare la somma per conto dell’Inps.
Posso richiedere gli arretrati? Si, il diritto del lavoratore a richiedere gli assegni familiari si prescrive in cinque anni.

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Novità in materia di polizze vite e infortuni

Riduzione della detrazione per le polizze vita e invalidità permanente: Passa da 1.291,14 a euro 630,00 (per l’anno 2013) e a euro 230,00 per il 2014 l’ammontare massimo di costi delle polizze detraibili. Sono infatti detraibili, nella misura del 19% di quanto pagato, i costi sostenuti per polizze aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza nel compimento autonomo di atti quotidiani. Nulla cambia sul trattamento fiscale dei contributi dovuti a forme pensionistiche complementari (i versamenti a fondi pensioni rimangono pertanto deducibili dal reddito nella misura massima di euro 5.164,57).

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Il Redditometro (aggiornato)

I nuovi accertamenti sintetici si basano sulla “nuova versione” dell’art. 38 del Dpr 600/1973 (introdotta dal Dl 78/2010), sul relativo decreto attuativo (24-12-2012) e, da ultimo, sui chiarimenti resi dalla Circolare n. 24/E. Le novità (in realtà il nuovo sistema si applica ormai da circa tre anni) trovano la loro logica nella necessità di intercettare una sperequazione sospetta tra capacità di spesa dimostrata e reddito dichiarato dalla persone fisiche. Il tutto attraverso l’analisi di cinque categorie di spese:

Spese certe: Sono le spese tracciate e conosciute dall’Agenzia delle Entrate, (ad esempio la spesa per l’acquisto di un’auto).

Spese per elementi certi: Ossia le spese in cui è certa la presenza dell’elemento base (ad esempio il possesso di un’auto), ma è sconosciuta, e pertanto viene determinata con modalità statistiche la relativa spesa. In questi casi si potrà dimostrare l’inesattezza della spesa determinata in fase di controllo.

Investimenti patrimoniali: Si tratta degli investimenti effettuati in un anno, al netto dei disinvestimenti dell’anno e dei quattro anni precedenti.

Quota di risparmio riscontrata nell’anno

Spese per beni e servizi si uso corrente: Ossia spese Istat previste dal decreto del 24-12-2012.

In concreto il controllo avviene attraverso la possibile selezione dei contribuenti che, in un anno, presentano un reddito sintetico maggiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato. In una prima fase il contribuente viene invitato a fornire idonei chiarimenti in merito allo scostamento (che possono essere i più vari). In mancanza di chiarimenti esaustivi vengono prese in esame (e solamente in questo memento) le c.d. Spese per beni e servizi di uso corrente, e in caso persistano elementi di incertezza l’ufficio potrà notificare un nuovo invito al contraddittorio con relativa proposta di adesione. Il nuovo redditometro si potrà applicare per la verifica degli anni dal 2009 in poi.

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S.r.l. semplificata

Dal 26-06-2013 la Srl semplificata prende il posto della c.d. Srl a capitale ridotto, divenendo l’unica srl con capitale inferiore a euro 10.000,00, queste le principali caratteristiche.

  • I soci possono essere solo persone fisiche, a prescindere dall’età;
  • La forma dell’atto costitutivo è quella dell’atto pubblico;
  • Lo statuto e l’atto costitutivo devono essere conformi al modello tipizzato con decreto ministeriale;
  • La denominazione sociale viene identificata con S.r.l.s.;
  • Gli amministratori possono essere persone fisiche o anche soggetti diversi;
  • Il capitale sociale, formato unicamente da conferimenti in denaro, può variare da un minimo di euro 1,00 ad un max di euro 9.999,00, e deve essere interamente versato nelle mani degli amministratori;
  • Le spese di costituzione sono ridotte: esenzione da bolli; diritti di segreteria, onorari notarili;
  • La cessione delle quote è libera;
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Contributi all’imprenditoria femminile

Imprenditoria giovanile: contributi per l’avvio di nuove imprese

 Unioncamere FVG ha pubblicato il bando per contributi per progetti di imprenditoria giovanile (età compresa tra i 14 e 35 anni), a parziale copertura dei costi per investimenti e spese di costituzione e primo impianto (LR 5/2012 art. 20, c. 3 e 4).

La presentazione delle domande presso la Camera di Commercio territorialmente

competente decorre dal 1° luglio al 31 luglio 2013.

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Incassi in contanti da parte di soggetti stranieri

Come è noto è vietato effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a euro 999,99. E’ stata prevista tuttavia una deroga, nel caso di pagamenti effettuati ad un operatore italiani da pare di un soggetto extracomunitario. 

In pratica il soggetto italiano deve:

– Comunicare all’Agenzia delle Entrate il conto corrente (o i conti correnti) sul quale intende ricevere gli incassi;

– Consegnare alla banca copia della relativa ricevuta, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

– Acquisire la fotocopia del passaporto, e  autocertificazione del cliente ove si dichiari la residenza al di fuori della comunità europea

– Versare l’importo sul conto bancario, precedentemente comunicato, entro il primo giorno  feriale successivo. 

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Cud

Cud: La c.d. “legge di stabilità” ha previsto che da quest’anno l’invio dei Cud ai dipendenti (e assimilati) e ai pensionati, avvenga esclusivamente mediante canale telematico. Per ottenerlo si prega di seguire i seguenti percorsi:

–          Ottenerlo attraverso il sito dell’Inps, e a tal fine occorre: richiedere il proprio Pin (eventualmente telefonando al n. 803164) ed utilizzarlo per ottenere il Cud collegandosi a http://www.inps.it secondo il seguente percorso: “Servizi al cittadino” – inserimento codice identificativo PIN – “Fascicolo previdenziale per il cittadino” – Modelli – Cud Unificato.

–          Richiederlo direttamente all’Inps

–          Riceverlo a mezzo Pec. È  possibile avere gratuitamente un indirizzo Pec sul sito www.postacertificata.gov.it, e una volta ottenuto richiedere il Cud a richiestacud@postacert.inps.gov.it

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Dichiarazione Imu

Dichiarazione Imu: E’ importante ricordare che in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che attengono alla quantificazione dell’imposta non sono direttamente conoscibili dal Comune impositore, e necessario presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo.

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