Utilizzi impropri delle collaborazioni professionali con soggetti aventi partita Iva

Ai sensi del nuovo ‘art. 69 bis del D.lgs n. 276/2003 si presume il carattere coordinato e continuativo delle collaborazioni instaurate con soggetti aventi partita iva se questi ultimi:

  1. collaborano con il medesimo committente per oltre 8 mesi, per due anni consecutivi. La durata deve riguardare l’anno solare, e il periodo di monitoraggio inizia il 1 gennaio 2013. In altri termini la condizione si intende verificata se nel corso del 2013 (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013) e nel corso del 2014, lo stesso soggetto ha collaborato con il medesimo committente per oltre 8 mesi in ciascuno dei due anni.  I mesi vengono considerati di 30 giorni, e pertanto si fa riferimento a 240 giorni.
  2.  traggono dalla collaborazione oltre l’80% dei ricavi in due anni consecutivi.
  3. Il collaboratore disponga di una postazione fissa presso il committente.

Se si verificano almeno due delle condizioni di cui sopra il rapporto viene ricondotto ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e da qui (in mancanza di uno specifico progetto) in un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio.

La presunzione non opera se ricorre almeno una delle seguenti ipotesi:

  • se la prestazione lavorativa è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato e viene svolta da un soggetto che dichiara un reddito da lavoro autonomo almeno pari al minimale previsto Ivs (per il 2012 Euro 18.662,50).
  • se la prestazione lavorativa viene svolta nell’esercizio di un’attività professionale per la quale viene richiesta l’iscrizione ad un Ordine professionale.

 

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Pec per tutti

Occorre ricordare che entro il prossimo 30 giugno 2013 anche le imprese individuali dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e trasmetterlo al Registro delle Imprese. Viene infatti previsto, dall’art. 6 bis del Codice dell’amministrazione digitale, che dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e pubbliche amministrazioni potranno essere effettuati esclusivamente tramite Pec in tutti i casi in cui non viene previsto diversamente. Le denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza comporteranno sanzioni da euro 103,00 a euro 1.032,00.

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Numerazione delle fatture

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1/E del 10.01.2013, ha precisato che la numerazione delle fatture non deve necessariamente ripartire dal numero 1 ogni anno: è possibile adottare anche un sistema che conservi una continuità con le fatture emesse in precedenza, purché vengano adottati accorgimenti per indicare in altro modo l’anno di emissione. In ogni caso, è possibile adottare le modalità fino ad oggi seguite. Si tratta di una precisazione opportuna a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla c.d. Legge di stabilitá.

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Nuova rivalutazione di terreni e partecipazioni

La legge di stabilità per il 2013 riapre i termini per rivalutare terreni e partecipazioni societarie. Le persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, possono aggiornare il valore di terreni (edificabili e agricoli) e partecipazioni, alla data del 01-01-2013, mediante una perizia da asseverare entro il 30-06-2013 e il versamento di un imposta sostitutiva entro lo stesso termine. La misura dell’imposta è, come in passato, pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (quelle che attribuiscono una % di voto pari almeno al 20% per le società di capitali e al 25% per le società di persone) e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

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Legge di stabilità

Le novità della legge di stabilità

Fra le altre novità introdotte dalla neo approvata legge di stabilità si segnalano:

  • l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria (dal 21% al 22%) a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • la riduzione della % di deducibilità sui costi delle auto aziendali. Si riduce al 20% l’attuale aliquota (del 40%) di deducibilità dei costi relativi alle autovetture aziendali. Se l’autovettura viene concessa in uso al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta i relativi costi saranno deducibili dal 2013 nella misura del 70%. Diventa fiscalmente sempre più conveniente optare per il rimborso chilometrico dei costi sostenuti per fini aziendali con automezzi detenuti privatamente.
  • Un decreto del Ministero dell’Economia fisserà, con decorrenza dal 2014, l’ammontare dei beni strumentali al disotto del quale un imprenditore o un professionista potrà considerarsi sprovvisto di autonoma organizzazione, e pertanto non soggetto ad Irap.

 

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Contributi a sostegno degli investimenti delle PMI commerciali, turistiche e di servizio

L.R. Friuli Venezia Giulia n. 29/2005, art. 100

Tipo di intervento e condizioni: Contributo in conto capitale concesso, secondo la procedura valutativa a graduatoria, a titolo de minimis, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile compresa tra un minimo di € 4.000,00 e un massimo di € 26.000,00. Per gli investimenti relativi all’introduzione di sistemi di sicurezza il minimo è di € 1.500,00. La misura del contributo è del 50% delle spese ammissibili per l’introduzione dei sistemi di sicurezza, del 40% per la certificazione di qualità e del 30% per l’acquisto di beni mobili, commercio elettronico, ammodernamento e adeguamento di immobili.

Finalità dell’intervento: 

Sostenere gli investimenti delle imprese relativi a:

  • introduzione, uso e sviluppo del commercio elettronico;
  • introduzione del sistema HACCP nelle imprese esercenti l’attività di somministrazione;
  • introduzione dei sistemi di qualità;
  • acquisto di beni mobili, quali autocarri, mezzi per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d’ufficio e arredi;
  • interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;
  • introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere anti rapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari.

Beneficiari
Le microimprese, piccole e medie imprese che operano nei settori del commercio, turismo e servizi (si veda a tale proposito l’ allegato al  decreto del Direttore Centrale n. 1290/PROD/COMM del 15 luglio 2010), iscritte al Registro delle Imprese.

Presentazione delle domande
Le domande vanno presentate ai CAT, prima di effettuare l’investimento, dal 2 al 31 gennaio.
Le singole domande potranno essere spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate a mano.
Il programma di investimento per cui si chiede il contributo dovrà riguardare esclusivamente uno dei sottoelencati interventi:

– commercio elettronico
– certificazione di qualità
– acquisti di beni mobili
– introduzione di sistemi di sicurezza
– ammodernamento e adeguamento degli immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

 

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Responsabilità solidale negli appalti

Responsabilità solidale negli appalti: Il Dl. n. 83/2012 introduce importanti novità in materia di responsabilità a carico del committente e dell’appaltatore per ritenute di lavoro dipendente e Iva non versate dal subappaltatore.

L’ambito applicativo delle disposizioni riguarda il caso di un impresa (committente) che commissiona una fornitura o delle opere/servizi (contratto di appalto) ad un altro imprenditore (appaltatore). L’appaltatore, a sua volta, commissiona una parte o l’intera opera ad un altro imprenditore (subappaltatore).

-Ebbene se il subappaltatore non paga l’iva e/o le ritenute riguardanti le fatture e i compensi dei lavoratori che hanno operato nello specifico appalto, ne risponde (a certe condizioni) sino a concorrenza del corrispettivo dovuto l’appaltatore;

-Se il committente paga senza controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, sia dell’appaltatore che del sub appaltatore, scaduti alla data del pagamento del compenso, diventa destinatario di una sanzione da euro 5.000,00 a euro 200.000,00.

Quando c’è la responsabilità: Per il committente c’è se paga l’appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell’appaltatore o eventuali subappaltatori. Per l’appaltatore c’è se paga il compenso al sub appaltatore senza verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali di quest’ultimo scaduti alla data del pagamento.

Come fare per evitare tali responsabilità? Il committente può rifiutarsi di pagare l’appaltatore, e l’appaltatore può rifiutarsi di pagare il subappaltatore, sino a quando ciascuno non dimostra il corretto adempimento in materia di ritenute e Iva, in relazione alla specifica prestazione, ottenendo un’attestazione da parte di un Caf o di un commercialista. Per dimostrare il corretto adempimento degli obblighi richiesti l’appaltatore e il subappaltatore possono utilizzare una dichiarazione sostitutiva, cioè un’asseverazione oppure un’attestazione prodotta da un commercialista o dal responsabile di un Caf.. Per un modello di autocertificazione clicca qui.

Da quando decorrono le novità? Le novità si applicano ai contratti stipulati dal 12-08-2012, per i pagamenti effettuati dal 11-10-2012.

Considerazioni: L’applicazione pratica di queste disposizioni impone di individuare (e rispettare) con precisione i termini di pagamento. Solamente in tal modo sarà possibile (per il committente e per l’appaltatore) individuare gli adempimenti la cui corretta osservanza dispensa dalle pericolose conseguenze di cui sopra. Ecco dunque che se il soggetto subappaltatore emette una fattura in data 20 ottobre, con scadenza a 60 giorni, sarà necessario (per l’appaltatore e per il committente) controllare il corretto versamento dell’Iva e delle ritenute su redditi di lavoro scadenti sino al 20 gennaio.

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D.L. 192/2012: Dal 2013 interessi di mora automatici:

 Il D.L. 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole recentemente introdotte nel settore agroalimentare dal Dl 1/2012. Viene infatti prevista la decorrenza automatica degli interessi, per in contratti conclusi dal 1° gennaio 2013, una volta decorso il termine di:

– 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;

– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se non è certa la data della fattura o della richiesta di pagamento

– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se la fattura o richiesta di pagamento è anteriore

– 30 giorni dall’accettazione o verifica di conformità (se previsto contrattualmente) se la fattura o richiesta di pagamento vengono ricevuti prima dell’accettazione o verifica di conformità.

A chi si applica? Ai rapporti fra imprese e professionisti e con le Pubbliche Amministrazioni (per per le P.A. tenute al rispetto della trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri, e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, il termine è di 60 giorni).

E’ possibile pattuire un termine superiore a 30 giorni? E’ possibile pattuire un termine maggiore in ragione della natura o oggetto del contratto, ma in ogni caso il maggiore termine non può superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto.

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Nuove regole nelle fatturazioni

Giovedì 6-dicembre 2012 è stato emanato il c.d. “Decreto salva infrazioni” che, allo scopo di evitare gli effetti negativi del mancato recepimento di alcune direttive comunitarie, introduce le seguenti novità:

  • Nasce la fattura semplificata: si tratta di un documento, molto simile ad uno scontrino, che tuttavia reca l’importo dell’iva oppure, al fine di consentirne la determinazione (mediante scorporo) l’aliquota applicata. La semplificazione riguarda la possibilità di indicare, anziché i dati identificativi del destinatario, la sola partita Iva o codice fiscale del destinatario (o numero di identificazione Iva se cliente Ue). Si tratta di un documento che si potrà emettere dal 1-1-2013 anche con registratore di cassa. L’importo attualmente previsto e di euro 100,00, ma potrà essere aumentato fino a euro 400,00 e/o differenziato per settori.
  • Obbligatorio indicare la partita Iva oppure, se si tratta di privato, il codice fiscale. Mentre prima era sufficiente indicare comunque il solo codice fiscale, dal 1-1-2013 diventa necessario individuare se la fattura viene emessa ad un’impresa (in tal caso sarà obbligatorio indicare la partita Iva) oppure ad un privato (codice fiscale).
  • Fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi: Mentre prima ciò era possibile solo per le cessioni di beni, dal 1-1-2013 anche le prestazioni di servizi possono essere fatturate mediante un documento riepilogativo entro il 15 del mese successivo.l Sarà tuttavia necessario che la fattura evidenzi di documenti che sono stati emessi giornalmente (i c.d. “rapportini”) ed eventualmente il contratto.
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