Attestazione Iperammortamento

Esempio di attestazione in merito al possesso dei requisiti per beneficiare del c.d. “iperammortamento” (L. 232/2016 e successive modifiche, art. 1. co. 9 e seguenti). Per acquisti di beni strumentali di costo unitario inferiore a euro 500.000,00.

Dich sost atto di notorietà

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Le scadenze e le modalità di pagamento di Unico 2017

Si riepilogano di seguito le modalità di pagamento delle imposte scaturenti da Unico 2017:
Per i soggetti privati
(senza partita iva):
La scadenza del termine per il pagamento delle imposte è il 30-06-2017 oppure, aumentando il dovuto dello 0,4% al 31-07-2017. Viene inoltre prevista la possibilità di versare in forma rateizzata le imposte:

Per coloro che iniziano i versamenti il 30-06-2017 (SOGGETTI PRIVATI)

1^rata 30-06-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 31-07-2017)

2^rata 31-07-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 31-07-2017)

3^rata 31-08-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 31-08-2017)

4^rata 2-10-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 2-10-2017)

5^rata 31-10-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 31-10-2017)

6^rata 30-11-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 30-11-2017)

Per i soggetti con partita iva

Per coloro che iniziano i versamenti il 30-06-2017 (SOGGETTI CON PARTITA IVA)

1^rata 30-06-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 31-07-2017)

2^rata 17-07-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 21-08-2017)

3^rata 21-08-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 18-09-2017)

4^rata 18-09-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 16-10-2017)

5^rata 16-10-2017 (con inizio versamenti il 31-07-2017 la scadenza è il 16-11-2017)

6^rata 16-11-2017

Come pago le imposte? È possibile pagare le imposte mediante presentazione del modello F24 in forma cartacea a sportelli bancari o postali oppure in forma telematica. In questo secondo caso è possibile servirsi dei servizi telematici messi a disposizione (previa abilitazione) da parte dell’ Agenzia delle Entrate oppure mediante il sistema home banking del proprio istituto. Il modello F24 consente di compensare le somme a debito con i crediti. Le modalità di pagamento obbligatorie variano a seconda che il contribuente sia un privato e che vi siano compensazioni, infatti:

  • Se il modello non contiene compensazioni i privati possono pagare le imposte (per qualsiasi cifra) secondo la modalità che preferiscono. I titolari di partita iva dovranno effettuare i pagamenti in forma telematica (indifferentemente mediante una delle due modalità)
  • Se il modello presenta, a seguito di compensazioni, un saldo pari a zero, occorre effettuare il pagamento mediante i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Ciò vale sia per i privati che per i titolari di partita iva.
  • Se il modello presenta, a seguito di compensazioni, un saldo maggiore di zero, entrambe le categorie di contribuenti dovranno usare le modalità telematiche. I privati potranno utilizzare i servizi messi a disposizione dalla propria banca (home banking). I titolari di partita iva dovranno usare i mezzi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate[1].

[1] Questi soggetti potranno avvalersi delle procedure Home Banking nelle ipotesi in cui le compensazioni non riguardino crediti Irpef, Ires, Iva, irap, Addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute.

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Novità

Sospensione conio monete da 1 e 2 centesimi, si arrotonda ai 5 centesimi più vicini: Dal 1-1-2018 viene prevista la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro.

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Scompaiono i voucher arrivano le “prestazioni occasionali”:

Viene introdotta, con L. n. 96/2017, una nuova tipologia contrattuale in sostituzione del lavoro accessorio: le “PRESTAZIONI OCCASIONALI” che diverranno operative a seguito dell’implementazioni delle procedure informatiche da parte dell’Inps.

–      Quanto costano? I privati, utilizzatori delle prestazioni, potranno acquistare un “Libretto famiglia” contenente titoli di pagamento del valore di euro 12,00 per ciascuna ora di lavoro. Il prestatore riceverà 10 euro netti. Per quanto riguarda invece le prestazioni svolte a favore di soggetti diversi dai privati, ogni ora lavorativa ha un valore di euro 12,375. Il prestatore riceverà euro 9,00 netti. Occorre notare che per gli utilizzatori diversi dai privati ogni attivazione dovrà avvenire per almeno 4 ore continuative.

–      Quando viene pagata la prestazione? L’Inps provvederà al pagamento delle prestazioni, a mezzo bonifico bancario o bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici postali, il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni.

      Chi potrà fare ricorso alle prestazioni occasionali? (soggetto utilizzatore): le persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o di impresa, per attività quali piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato supplementare; coloro che hanno alle proprie dipendente sino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (fatti salvi i settori esclusi); le imprese del settore agricolo (se i prestatori sono pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario); amministrazioni pubbliche. In ogni caso non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Non possono avvalersi di questa tipologia contrattuale le imprese dell’edilizia e settori affini e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

      Limiti: viene previsto che: ogni prestatore non possa percepire più di euro 5.000,00 annui con riferimento alla totalità degli utilizzatori; ogni utilizzatore non possa erogare più di euro 5.000,00 alla totalità dei prestatori; un prestatore non possa ricevere più di euro 2.500,00 annui dal medesimo utilizzatore.

              Sanzioni: il superamento del limite annuo dei compensi (euro 2.500,00), e/o della durata delle prestazioni (280 ore) comporta la trasformazione del rapporto occasionale in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato (nel settore agricolo il limite si calcola in modo differente). Il mancato invio della comunicazione preventiva di attivazione (così come la ritardata comunicazione) è soggetto ad una sanzione da euro 500,00 a euro 2.500,00 al giorno.

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Il pagamento delle imposte, novità dal Dl 50/2017

Il pagamento delle imposte mediante modello F24 può avvenire, oltre che mediante versamento, attraverso la compensazione dei debiti con crediti di altre imposte e contributi.

Il Dl 50/2017, entrato in vigore il 24-04-2017, prevede che le compensazioni per importi superiori a euro 5.000,00 debbano essere “vistate” da un professionista abilitato. Più precisamente sarà necessario che un professionista rilasci un visto un conformità per le dichiarazioni, se si intende procedere alla compensazione dei relativi crediti per importi superiori a euro 5.000,00 (prima il tetto era di euro 15.000,00).

Quando si intende compensare imposte o contributi è necessario procedere con modalità diverse a seconda che si tratti di soggetti con partita iva oppure privati.

In particolare:

  • In caso di modello F24 con saldo positivo (compensazione parziale dei debiti con i crediti) i privati potranno procedere mediante i servizi di internet banking (oltre che a mezzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), i titolari di partita iva dovranno necessariamente utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate (ovvero delegare un professionista abilitato);
  • In caso di compensazione con F24 recante un saldo pari a zero (i debiti vengono interamente compensati dai crediti) sia i privati che i titolari di partita iva dovranno utilizzare i servizi dell’ Agenzia delle Entrate ovvero delegare un professionista abilitato;
  • In caso di pagamenti senza compensazioni:  i titolari di partita iva dovranno usare in ogni caso i servizi telematici (anche quelli messi a disposizione dagli istituti bancari), i privati potranno pagare (anche) mediante presentazione cartacea del modello presso gli sportelli dei soggetti convenzionati (Banche, Poste ecc…), per qualunque importo.
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Credito di imposta in Ricerca & Sviluppo

La legge di Stabilità 2015 ha modificato il credito di imposta introdotto con la legge n. 9/2014 e riguardante delle misure agevolative per chi investe in attività di ricerca e sviluppo. Ulteriori modifiche sono state apportate con la Legge di Bilancio per il 2017. Di seguito si riportano schematicamente i dati essenziali. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nei periodi dal 2015 al 2020.

Soggetti beneficiari: Sono ammessi a fruire del credito di imposta tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche gli enti non commerciali e le reti di imprese.

Le attività di ricerca agevolate: Sono agevolate le attività di:
Ricerca fondamentale
lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette” viene previsto che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.
Ricerca industriale: si tratta delle attività di:
– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
– creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.
Sviluppo sperimentalePer sviluppo fondamentale si intende:
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.
– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono invece considerate spese per ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Investimenti agevolabili: Gli investimenti agevolabili riguardano le spese:

  1. personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera;
  2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. Il costo unitario non deve essere inferiore a euro 2.000,00 al netto dell’iva.
  3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
  4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Calcolo dell’agevolazione: Sono incentivate le spese sostenute in ciascun anno compreso nel periodo agevolabile, a condizione che:
– Le spese complessivamente sostenute nell’anno siano di ammontare almeno pari a euro 30.000,00.
– detta spesa complessiva “ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. In pratica si tratta di un arco temporale che rimane fisso, e più precisamente dei periodi dal 31-12-2012 al 31-12-2014 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

La misura dell’agevolazione: Dal 2017 l’agevolazione compete nella misura del 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati nell’anno rispetto alla media del periodo di riferimento (2012 – 2014). Si tratta di un credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irap/Irpef, e che può essere utilizzato in compensazione dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

 

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Industria 4.0

Pubblicato un manuale relativo agli incentivi di cui al progetto Industria 4.0

Piano Nazionale Industria 4.0-415-2

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Auto e agenti di commercio

Il trattamento fiscale dei costi relativi alle autovetture, per gli agenti di commercio, è previsto nell’art. 164 del Tuir. Si prevede la deducibilità dei costi nella misura dell’ 80%, e un costo massimo dell’auto pari a euro 25.822,54.

In pratica un agente che acquista un’auto di euro 50.000,00 potrà dedurre solamente euro 20.658,032 (25.822,54 x 80%). La deducibilità del costo avverrà nel corso del periodo di ammortamento pari a 5 anni. Nell’ipotesi in cui il costo sia inferiore a euro 25.822,54 occorrerà considerare l’80% dello stesso.

In caso di noleggio a lungo termine il costo massimo riconosciuto (al quale applicare la percentuale dell’80%) è euro 5.164,57. Anche in questo caso se il canone annuale è inferiore a tale limite occorrerà considerare il canone effettivo, e assoggettarlo alla percentuale dell’80%.

Ad esempio:

Un agente ha stipulato un contratto di noleggio full rent che prevede un canone annu.ale peri a euro 9.000,00, di cui euro 6.500,00 per locazione pura del veicolo.
In tal caso avremo:

  • che il costo di locazione sarà deducibile nella misura di euro 4.131,66 (80% di euro 5.164,57);
  • che gli altri costi, compresi nel canone, saranno deducibili nella misura di euro 2.000,00 (80% di euro 2.500,00)
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Novità: Legge finanziaria e decreto correttivo

Imprese semplificate con criterio di cassa (L. 223/16 co da 17 a 23): La legge di bilancio per l’anno 2017 introduce l’obbligo di determinare il reddito tassabile ai fini Irpef facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati e alle spese sostenute. Viene quindi abbandonato il criterio della competenza in luogo di quello di “cassa”, con rilevanti effetti pratici. Il nuovo sistema non può essere derogato, ma costituisce il regime obbligatorio per le imprese in contabilità semplificata.

Gli aspetti positivi: volendo collegare la tassazione alle somme effettivamente introitate si potrà ritenere, in taluni casi, che il sistema introdotto possa rivelarsi più efficace;

Gli aspetti negativi:

  1. Occorrerà conservare la documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti – cioè gli estratti dei conti bancari (che è bene che siano relativi alla sola attività imprenditoriale) e le ricevute delle operazioni “non tracciate” per dimostrare la correttezza delle operazioni registrate.
  2. Ad oggi non viene chiarito se il criterio di competenza sia stato interamente abolito o riguardi solamente alcuni componenti di reddito. Il nuovo regime contabile, così come ad oggi viene congeniato, non consente di “recuperare” le perdite fiscali di un periodo in quelli successivi. La conseguenza di ciò, soprattutto per i soggetti dotati di un magazzino, è che la tassazione possa avvenire sull’intero prezzo di vendita anziché sull’utile della transazione. Il sistema è scollegato dai criteri Iva, con ulteriori notevoli difficoltà gestionali.

A chi conviene? Conviene ai soggetti che emettono fatture con incasso non immediato (e con rischio di insoluto), che tendenzialmente non producono perdite, e che non hanno un magazzino.

IRI: La legge di bilancio 2017 introduce la possibilità, per le imprese e i professionisti in contabilità ordinaria, di optare per l’applicazione dell’Iri, in luogo dell’Irpef, per i redditi prodotti nella propria attività. In pratica i redditi dell’attività vengono tassati ad un’aliquota fissa del 24%. Gli altri redditi eventualmente posseduti, e quelli derivanti dall’attività “se consumati” (ossia adibiti a finalità non inerenti l’attività lavorativa) dal contribuente, sono soggetti alle normali regole Irpef. Le regole valgono anche ai fini Irap, mentre non hanno effetto al fine del conteggio dei contributi previdenziali, che pertanto continuano ad essere determinati come in passato. L’opzione ha durata obbligatoria per 5 anni.

Gli aspetti negativi:

  • Non sarà possibile scomputare ai fini Iri le deduzioni e le detrazioni (ad esempio per contributi previdenziali, ristrutturazioni e risparmio energetico, familiari a carico …) che spesso, anche per imprenditori e lavoratori autonomi, sono di importo rilevante.

Gli aspetti positivi:

  • Il sistema premia coloro che reinvestono nell’attività gli utili in essa realizzati, i quali vengono assoggettati a tassazione fissa (nella misura del 24%) anziché secondo gli scaglioni progressivi.

A chi conviene? Conviene ai soggetti con redditi elevati, che in bilancio possiedono riserve già assoggettate a tassazione (che ora possono essere prelevate senza ulteriori oneri fiscali), e che possiedono altri redditi oltre a quelli della propria attività (in modo che eventuali deduzioni e detrazioni possano essere scomputate da questi). Conviene inoltre ai soggetti che pianificano degli investimenti mediante l’utilizzo di utili pregressi (autofinanziamento).

Maxi ammortamento e iperammortamento: Prorogato al 31 dicembre 2017 per imprese e professionisti il maxi ammortamento sul costo del bene moltiplicato per il 140%, che, come lo scorso anno, riguarderà gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, mentre dal 2017 riguarderanno solamente i veicoli con utilizzo strumentale all’attività di impresa. Saranno agevolati anche gli investimenti effettuati (cioè consegnati) entro il 30 giugno 2018 (con acconti almeno del 20% al 31 dicembre 2017). La percentuale del 140% sarà aumentata al 250% solo per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’allegato A della legge di bilancio.

Gruppo Iva: Si consente di considerare come un unico soggetto iva l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, giuridicamente indipendenti vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi. Le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2018.

Nuova Sabatini: prorogano di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso di interesse del 2,75%.

Limite deducibilità per locazione autovetture per agenti: Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

Irpef Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti: i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Premio alla nascita: A decorrere dal 1.01.2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

 

Accisa sulla birra: A decorrere dal 1.01.2017 l’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

 

Nuovi termini di versamento delle imposte: Imprenditori, società di persone, e ordinariamente le società di capitali, dovranno versare le imposte (Irpef e irap) entro il 30/06 anziché entro il 16/06.

 

Omessa registrazione contratti di locazione e cedolare secca: L’omessa registrazione dei contratti di locazione è soggetta ad una sanzione dal 120% al 240%. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione (in caso di opzione per la cedolare secca) o sua risoluzione, entro 30 giorni, non comporta la revoca dell’opzione esercitata, ma viene sanzionata nella misura di euro 100,00 (che si riducono a euro 50,00 se il ritardo non supera i 30 giorni).

Torna il mod. F24 cartaceo: I soggetti privati potranno effettuare i versamenti delle imposte (a prescindere dall’importo, ma sempreché non vi siano delle compensazioni) mediante modello di pagamento cartaceo.

Scompare Equitalia arriva Agenzia delle Entrate – Riscossione. A fronte dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia viene istituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente poteri maggiori: il nuovo Ente potrà accedere direttamene alle banche dati dell’Inps, che potranno essere utilizzati nell’ottica del potenziamento delle misure di riscossione.

Scompaiono gli Studi di Settore, arrivano gli “indici sintetici di affidabilità”.

Presunzioni di ricavi per accrediti o prelevamenti non giustificati. Con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati per presunzione ricavi se superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.

Notifica di cartelle e avvisi di pagamento (attenzione a chi non rinnova la casella Pec): Imprese e professionisti potranno ricevere avvisi e cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo risultante dal Ini-Pec: www.inipec.gov.it) a decorrere dal 01-07-2017. Se la casella risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno 7 giorni. Se anche tale tentativo non va a buon fine la notifica viene fatta mediante deposito dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Spa e pubblicazione entro il 2° giorno del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. L’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

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Novità Dl 193/2016 e disegno di legge di bilancio

Definizione dei ruoli (Dl 193/2016): Possibilità di rottamare le cartelle fiscali con pagamento del capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e aggio esattoriale, oltre a spese per eventuali procedure esecutive (in pratica niente sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione). La definizione, che può riguardare gran parte delle somme che vengono richieste mediante cartella esattoriale,  avviene mediante presentazione di un’istanza entro il 23-01-2017. Successivamente l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute, e in caso di rateazione (massimo quattro rate, l’ultima delle quali entro il 15-03-2018) le scadenze di pagamento e l’ammontare di ogni rata.

Riapertura dei termini della “procedura di collaborazione volontaria” (Dl 193/2016): Riaprono sino al 31-07-2017 i termini della Voluntary Disclosure.

Nuovi adempimenti (Dl 193/2016): Entro la fine del secondo mese successivo ad ogni trimestre sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre, ed in particolare: i dati dei soggetti coinvolti nell’operazione, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione;
  • i dati delle liquidazioni periodiche iva;

Le omissioni vengono sanzionate.

Di seguito le novità che interesseranno la prossima legge di stabilità (come da disegno di legge di Bilancio, suscettibile di modifiche in sede di stesura definitiva).

Ammortamenti maggiorati:

  • Superammortamenti con maggiorazione del 40% prorogati sino al 30-06-2018. La proroga richiede che entro il 31-12-2017 ci sia stato un ordine accettato dal fornitore e entro la stessa data siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Anche in tal caso la consegna dei beni (oppure se realizzati in appalto la conclusione dei lavori) avvenga entro il termine di scadenza dell’agevolazione. La proroga non riguarda auto diverse da quelle utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa.

Proroga della Sabatini sino a tutto il 2018

Introdotta l’Iri: Viene prevista la possibilità, per imprenditori individuali e società, di optare per la tassazione ad aliquota fissa del 24% dei redditi di impresa (dedotti i prelievi effettuati dall’imprenditore stesso o dai soci, che verranno invece tassati in capo a questi ultimi). Le novità, introdotte salvo modifiche dal 01-01-2017, riguarderanno anche le società di persone e le S.r.l.. In tal caso le imposte sui redditi di impresa saranno dovute dalle società stesse, e non più dai soci, con la conseguenza che non verranno abbattute da deduzioni e detrazioni riguardanti questi ultimi. I soggetti che sceglieranno l’Iri dovranno optare per la tenuta della contabilità con modalità ordinaria.

Tassazione per cassa per le imprese semplificate: le imprese individuali e le società di persone che non sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria (ossia imprenditori e società di persone con meno di 400.000,00 se svolgono attività di servizi, o euro 700.000,00 per attività di cessione di beni) saranno tassati per cassa, ossia in relazione agli incassi e ai pagamenti ricevuti/effettuati. Per evitare tale regime, ed applicare quello di competenza, sarà possibile optare per la tenuta della contabilità con modalità ordinarie.

Terreni esenti da Irpef per Coltivatori diretti e Iap: I coltivatori diretti e gli Iap, iscritti alla previdenza agricola, non pagheranno Irpef sui redditi derivanti dai terreni per gli anni dal 2017 al 2019.

Bando Isi agricoltura 2016: Incentivati gli investimenti per acquisto o noleggio con patto di successivo acquisto di trattori agricoli e forestali caratterizzati da soluzioni innovative per abbattimenti di emissioni inquinanti, riduzione del rischio rumore, miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. Gli aiuti consistono in finanziamenti a fondo perso (con importo massimo di euro 60.000,00) pari al 40% (50% per i giovani agricoltori) dei costi. Dopo aver inserito la propria domanda sul portale dell’Inail, sarà possibile inviare la richiesta a partire dal 30 marzo 2017. I fondi saranno assegnati sino ad esaurimenti delle risorse secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Maggiori informazioni sul sito dell’Inail.

Modifiche al lavoro accessorio: Dal 08-10-2016 è previsto che in caso di lavoro accessorio, ossia in caso di utilizzo del c.d. “voucher” i committenti debbano comunicare mediante mail, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e fine della prestazione. Le sanzioni vanno da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ciascun lavoratore.

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