Riduzioni Imu e Tasi dal 2016 (in alcuni casi)

Dal 2016 è possibile beneficiare di due riduzioni per Imu e Tasi relative ad immobili abitativi:

Abitazioni concesse in comodato a genitori e figli: Viene concessa una riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi, per le unità immobiliari abitative concesse in comodato a parenti in linea retta, alle seguenti condizioni:

  • l’immobile non deve rientrare nella categoria catastale A/1, A/8, A/9;
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • Il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale;
  • il comodante risiede e dimora nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante possiede un solo immobile in Italia. In regora il beneficio spetta anche quando il comodante possiede, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile in comodato, un altro immobile adibito ad abitazione principale (ma non di categoria A/1, A/8, A/9). Occorre darne attestazione nella dichiarazione Imu.

Immobili concessi a canone concordato: il locatore di un immobile a canone concordato può ottenere una riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi.

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Novità della legge di Stabilità

La legge di stabilità per l’anno 2016 contiene alcune interessanti novità:

  • La soglia di utilizzo del denaro contante: La soglia di utilizzo del denaro contante è stata aumentata a euro 3.000,00 dal 01-01-2016. Occorre comunque ricordare che l’emissione di assegni senza indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera) e senza clausola di intrasferibilità, la soglia rimane di euro 1.000,00. Anche il trasferimento di denaro mediante i c.d. money transfer rimane soggetto alla vecchia soglia di euro 1.000,00. L’utilizzo di strumenti tracciabili viene inoltre rafforzato mediante la previsione di sanzioni a carico di imprese e professionisti che non accetteranno pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.
  • Mancata registrazione del contratto di locazione: Viene fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione del contratto entro 30 giorni, dandone comunicazione nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’art. 1130, n. 6 del c.c.  In caso di omessa registrazione il coduttore potrà (in qualunque momento della locazione e sino a sei mesi dal rilascio dell’immobile) esperire un’azione giudiziale per ricondurre il rapporto ai contratti ex art. 2, co. 3 della l. 431/1998 o a quelli con canone concordato.
  • Super ammortamenti per le imprese e i professionisti: Gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 15-10-2015 e sino al 31-12-2016 (esclusi fabbricati e beni strumentali con un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, e taluni beni appartenenti a settori specifici) potranno essere complessivamente ammortizzati nella misura del 140%. Il risparmio riguarda solamente Ires e Irpef, e viene spalmato nel corso della durata dell’ammortamento. Occorre fare riferimento alla data di consegna dei beni (o al momento di passaggio della proprietà dei beni se successiva). Nei contratti di leasing occorre fare riferimento alla data della consegna (salvo la presenza di clausole di prova a favore del locatore), mentre nei casi di acquisto mediante un contratto di appalto occorre fare riferimento alla conslusione del contratto (salvo che non vi siano Sal per parite accettate dal committente). Anche le autovetture vengono ammesse all’agevolazione mediante l’aumento, nella misura del 40%, delle soglie massime di ammortamento (di euro 18.076,00 e, per gli agenti di euro 25.823,00).
  • Aggiornamento della rendita catastale entro il 15-06-2016: I proprietari di immobili strumentali nelle categorie D e E potranno presentare gli atti di aggiornamento della rendita catastale (entro il 15-06-2016) escludendo  gli impianti fissi (i c.d. “imbullonati”). Si tratta di impianti che, se fissi, avrebbero influenzato la rendita catastale dell’immobile in quanto contribuiscono ad influenzarne la destinazione d’uso, ossia sono funzionali al processo produttivo. Un esempio frequente riguarda gli impianti fotovoltaici che a determinate condizioni possono comportare l’aumento della rendita catastale (se l’aumento di valore dell’immobile supera il 15%). Nell’ipotesi in cui essi siano “funzionali al processo produttivo” è possibile aggiornare la rendita catastale degli immobili, entro il 15-06-2016, mediante procedura Docfa.
  • Tasi azzerata su prime case e fabbricati “assimilati”: La Tasi sull’abitazione principale è stata abolita, dal 01-01-2016, ad esclusione delle c.d. case di lusso. Tale norma si applica sia ai proprietari dell’immobile, sia ai detentori dell’immobile a qualsiasi titolo (ad esempio nel caso della locazione o del comodato), purché non si tratti di un fabbricato di lusso e purché tale immobile sia destinato ad abitazione principale. Per gli utilizzatori dell’immobili, invece, rimane in vigore anche per il 2016, la quota stabilita dal Comune per l’anno 2015.
  • Bonus sulle ristrutturazioni al 50%: Tutti i bonus riguardanti gli interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio, vigenti nell’anno 2015, si applicheranno anche per l’anno 2016. Resta quindi in vigore, per le ristrutturazioni, la detrazione del 50% su tutti i pagamenti che verranno effettuati entro il 31-12-2016. Viene riconfermato anche il limite massimo di spesa, che resterà Euro 96.000,00, per singola unità immobiliare: tale limite corrisponde quindi ad una detrazione massima di 48.000,00 per l’anno 2016, sempre da dividere in dieci anni.
  • Bonus sulle misure antisismiche al 65%: Tutti i bonus riguardanti le misure antisismiche, vigenti nell’anno 2015, si applicheranno fino al 31-12-2016. Resta quindi in vigore la detrazione Irpef e Ires del 65% sulle misure antisismiche operate sia sull’abitazione principale sia sugli immobili adibiti ad attività produttiva, purché tali immobili si trovino nelle c.d. “zone sismiche ad alta pericolosità”. Per tutte le misure antisismiche che non godono dei requisiti sopra richiesti, si può comunque beneficiare della detrazione del 50%.
  • Note di variazione Iva in caso di procedure concorsuali: Cambia il momenti in cui è possibile emettere la nota di variazione iva in caso di controparte sottoposta a procedure concorsuali. Dal 2017 sarà possibile recuperare l’iva sin da momento della dichiarazione di fallimento (o dal momento dell’emissione del decreto di ammissione al concordato preventivo).
  • Più tempo per gli accertamenti: Se prima della legge di stabilità l’Amministrazione aveva quattro anni di tempo, dalla data di invio della dichiarazione, per effettuare gli accertamenti (che diventavano cinque, nell’ipotesi in cui la dichiarazione non risultava presentata), ora i termini si allungano. L’Amministrazione potrà emettere gli avvisi di accertamento entro cinque anni dal termine di invio della dichiarazione, ed entro sette se la dichiarazione non è stata presentata. Se quindi un contribuente presenta regolarmente la dichiarazione per l’anno 2016 potrà essere accertato fino al 31-12-2022.
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Fallimenti n. 6/15 e n. 7/15

Pubblicato l’elenco dei beni oggetto di liquidazione fallimentare nei fallimenti n. 6/15 e 7/15 del Tribunale di Udine. Seguendo questo collegamento è possibile, inoltre, individuare gli inventari e copia dell’avviso di vendita pubblicato il 17-01-2016.

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Autoimprenditorialità giovanile e femminile

Dal 13.01.2016 sarà possibile compilare le domande per le nuove agevolazioni previste per imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione. La richiesta può essere effettuata mediante la compilazione della domanda sul sito di Invitalia, e comporta una valutazione con procedimento a sportello. In sintesi si riportano di seguito le caratteristiche:

  • si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età;
  • è applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale;
    non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa);
  • possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi;
  • possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società.

Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, cosiddetti de minimis, le iniziative che prevedono programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo;
  • attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi); l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).
    Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
    L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Per ulteriori informazioni: Misure per l’autoimprenditorialità   (sito del Mise)

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Nuove soglie per l’utilizzo dei contanti e abrogazioni varie

I disegno di legge di stabilità prevede:

  • l’innalzamento della soglia di utilizzo del denaro contante, libretti e titoli al portatore, a euro 3.000,00. A tale riguardo occorre ricordare che se l’obbligo viene aggirato mediante pagamenti artificiosamente frazionati, di importo unitario inferiore a euro 3.000,00, viene ugualmente commessa una violazione. Le sanzioni vanno dal 1% al 40%, e non può in ogni caso essere inferiore a euro 3.000,00. Nelle transazioni in contanti per importi superiori a euro 50.000,00 la sanzione minima non può essere inferiore a euro 15.000,00. Ricordo anche che il versamento o il prelievo di importi superiori alle soglie dal proprio conto costituisce oggetto di segnalazione solo se abbinata ad altri elementi indicativi.
  • In caso di emissione di assegni bancari e postali occorre ricordare che se l’importo è superiore a euro 1.000,00 (qui il limite non viene modificato) occorre indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
  • Vengono abrogate le norme che vietavano l’uso dei contanti (a prescindere dagli importi) per il pagamento di canoni di locazione e delle prestazioni di trasporto merci su strada.
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Rivalutazione dei beni di impresa (art. 45, co. da 3 a 10 del disegno di legge di stabilità)

Viene nuovamente proposta la possibilità di rivalutare i beni di impresa, con la possibilità di godere di alcune agevolazioni:

  • A quali beni ci si riferisce, e quanto costa la rivalutazione? Ai beni strumentali e non strumentali presenti nel bilancio al 31.12.2015. La rivalutazione è possibile pagando un’imposta del 16% e del 12% del maggior valore a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.
  • Qual’è il vantaggio? Il vantaggio ad effettuare la rivalutazione dei beni riguarda la possibilità di dedurre maggiori ammortamenti (dall’anno 2018), la possibilità di risparmiare nell’ipotesi di vendita di tali beni (dall’anno 2019), la possibilità di aumentare i benefici derivanti dalla c.d. Ace fin dal 2015.
  • Quali sono le possibili controindicazioni? Il maggior valore attibuito ai beni rivalutati si applica anche ai fini delle società di comodo dal 2018 (si tratta di un “sistema di tassazione” che, a certe condizioni, scatta quando gli investimenti di un’impresa non trovano adeguata remunerazione dai ricavi prodotti). La rivalutazione genera una riserva di rivalutazione che, se viene distribuita, provoca materia imponibile in capo alla società e in capo ai soci.
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Super ammortamenti

Dalle notizie di stampa emergono maggiori particolari in merito agli incentivi previsti dalla prossima legge di stabilità, finalizzati ad incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi. In sintesi:
In cosa consiste: L’incentivo riguarda la possibilità di dedurre, oltre agli ammortamenti sul bene acquistato, una quota pari al 40% degli ammortamenti stessi. L’ulteriore quota del 40% viene dedotta nel corso del periodo di ammortamento, e pertanto non interamente al momento di acquisto del bene. L’agevolazione si applica sulla quota di ammortamento, conteggiata sul costo di acquisto, e sulla quota capitale dei canoni di locazione finanziaria in caso di acquisto in leasing.
Su  quali beni: sui beni che hanno una percentuale di ammortamento superiore al 6,5%, con esclusione di alcune categorie espressamente previste (aerei, condutture, condotte …). Dovrebbe valere il momento della consegna, pertanto la norma si applica ai beni consegnati dal 15-10-2015 al 31-12-2016. La norma si applica esclusivamente ai beni nuovi. Nel caso di acquisto di auto, gli ammortamenti si calcolano sul costo di acquisto maggiorato del 40%, ossia euro 25.306,00 anziché euro 18.075,99.
– Altre condizioni: nel caso di vendita del bene prima che si sia concluso il periodo di ammortamento, occorre considerare il costo di acquisto come se l’incentivo non fosse mai esistito.

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Splyt Payment – Sanzioni in caso di dicitura non corretta

La Circolare n. 15/E fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del c.d. Splyt payment. Si tratta del regime Iva secondo il quale il corrispettivo delle fatture emesse a soggetti della P.A. viene regolato al netto (anziché al lordo) dell’iva. L’Amministrazione provvederà al versamento, per conto del proprio fornitore, dell’iva trattenuta.
Le regole sullo Splyt Payment non si applicano:

  • Quando il fornitore della P.A. è un professionista soggetto a ritenuta d’acconto;
  • Nel caso di operazioni in cui la veste di debitore di imposta non è attribuita a chi cede i beni o effettua le operazioni ma bensì a colui che li acquista o riceve il servizio Si tratta delle operazioni soggette a “reverse charge”, la cui caratteristica è che non vi è addebito di Iva al cliente. Ferma restando la necessità di capire a quali operazioni si applica il reverse charge (e a questo fine si rimanda al precedente articolo di questo blog), si richiama l’ipotesi di una fattura emessa nei confronti di un soggetto della P.A. operante sia nella sfera commerciale che in quella istituzionale (non commerciale). In tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
  • Quando viene emessa una ricevuta fiscale o uno scontrino

Occorre notare che la fattura recante operazioni soggette a splyt payment deve, a pena di sanzioni (sanzioni da euro 1.032 a 2.065), recare la dizione “splyt payment” o “scissione dei pagamenti”.Resta salva la non applicazione della predetta sanzione nell’ipotesi in cui il fornitore, come sopra precisato, si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Nuove ipotesi di applicazione del reverse charge

Il sistema del “reverse charge” comporta la fatturazione di determinate operazioni senza l’addebito dell’iva, al ricorrere delle ipotesi previste nell’art. 17 del Dpr 633/72, fra operatori commerciali.

Reverse charge nel settore dell’edilizia

I soggetti subappaltatori che rendono servizi a imprese operanti nel comparto dell’edilizia devono emettere delle fatture con applicazione del reverse charge. E’ pertanto necessario che il rapporto contrattuale sia riconducibile alla figura dell’appalto o prestazione d’opera, e che le prestazioni di costruzione o ristrutturazione siano individuabili fra quelle comprese nella sezione F delle attività Ateco 2007. Occorre infine ricordare che il reverse charge si applica fa i rapporti fra appaltatore e subappaltatore, e non nei confronti del committente principale.

Le nuove ipotesi (per tutti) di applicazione del Reverse charge dal 2015

Dal 1.1.2015 il reverse charge riguarda anche le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, e di completamento relative ad edifici. L’applicazione di tali regole non dipendono, come in ambito edilizio, dal rapporto contrattuale instaurato far le parti, ma unicamente dalla tipologia di prestazioni rese, da individuarsi anche in questo caso fra le attività Ateco. Resta inteso naturalmente che il reverse charge non può trovare applicazione nei casi di fatture emesse nei confronti di soggetti privi di partita iva. Non sarà possibile applicare il sistema dell’inversione contabile nemmeno nelle cessioni con posa in opera. In questo caso, infatti, la prestazione di servizi assume carattere accessorio, e pertanto l’operazione viene ricondotta alla diversa categoria delle cessioni di beni. Tutte le nuove ipotesi si riferiscono ad attività effettuate su edifici, ossia ai fabbricati (e pertanto non a tutti gli immobili e naturalmente non ai beni mobili).

Quando si applicano le nuove regole?

Si applica alle fatture che verranno emesse dal 1-01-2015 per prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici. Per individuare il tipo di prestazioni di servizi occorre far riferimento alle classificazioni Ateco 2017, semprechè siano riferite ad edifici. Più in particolare:

  • Per prestazioni di pulizia si intende: 
    • Le prestazioni di Pulizia generale (81.21.00
    • Altre attività di pulizia specializzata (81.22.02)
  • Per Demolizione, installazione di impianti, e completamento degli edifici si intende:
    • Le attività di Demolizione (43.11.00)
    • Installazione di impianti: elettrici (43.21.01), idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell’aria (43.22.01), elettronici (43.21.02), per la distribuzione del gas (43.22.02), di spegnimento antincendio (43.22.03). Si comprendono inoltre i lavori di installazione, riparazione, manutenzione ascensori scale mobili e e ascensori (43.29.01), i lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni (43.29.02), e gli altri lavori di costruzione e installazione n. c.a. (43.29.09, ma limitatamente alle prestazioni relative ad edifici). Sono comprese anche le attività di manutenzione e riparazione.
  • Per Completamento di edifici si intende:
    • Le attività di intonacatura e stuccatura (43.31.00)
    • Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate (43.32.01)
    • Posa in opera di infissi, arredi, controsofitti, pareti mobili e simili, ma non la posa in opera di arredi. (43.32.02)
    • Rivestimento di pavimenti e muri (43.33.00)
    • Tinteggiatura e posa in opera di vetri (43.34.00)
    • Le attività non specializzate di lavori edili – muratori (43.39.01, ma solamente se riferite ad edifici)
    • Gli “Altri lavori di completamento degli edifici n.c.a.” (43.39.09). Non rientrano invece i lavori di “preparazione del cantiere” (43.12).

Nel caso di un unico contratto, comprensivo di più prestazioni, alcune delle quali assoggettate a reverse charge e altre no, sarà necessario procedere a scomporre le singole prestazioni assoggettate a reverse charge da quelle che devono essere fatturate ordinariamente. Tuttavia nel caso in cui vi sia un unico contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio, ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, resta possibile procedere alla fatturazione senza applicazione dell’inversione contabile. In tali casi, per ragioni di facilitazione e quindi per evitare la scomposizione delle singole prestazioni riconducibili all’elenco di cui sopra, è possibile procedere senza l’applicazione del reverse charge.

Rapporti con lo Split Payment

Altra recente novità è il regime dello Splyt Paymet, nel quale le fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici sono soggette a regole particolari per quanto riguarda la regolazione del prezzo indicato in fattura. In tal caso il committente o cessionario dei beni (l’ente pubblico) corrisponde il prezzo indicato in fattura trattenendo l’iva. Poiché lo Splyt Payment non si applica alle ipotesi in cui l’ente pubblico risulti essere debitore di imposta (ossia in tutti i casi in cui vi è l’applicazione del reverse charge), occorre evidenziare quando applicare queste regole nelle fatturazioni ad enti pubblici. Il Reverse charge deve essere applicato tutte le volte in cui la fatturazione avviene ad un ente pubblico che agisce nell’esercizio della propria attività economica.

Acquisti promiscui da parte di un ente non commerciale

Gli enti commerciali possono svolgere, oltre alla propria attività di natura non commerciale (la c.d. attività istituzionale), anche attività di tipo commerciale. L’esempio più classico riguarda un’associazione culturale in cui, all’interno della propria sede, venga esercitata anche un’attività di bar. In questi casi solamente le attività effettuate nei confronti della gestione commerciale saranno soggette a reverse charge, mentre quelle effettuate nei confronti della sfera istituzionale dell’ente  saranno ordinariamente imponibili.

application-pdf Elenco delle Attività economiche Ateco 2007

Pubblicato in fiscale, Uncategorized | Contrassegnato , | Lascia un commento

Split Payment

Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti degli Enti Pubblici, che non siano “debitori” di imposta (come avviene ad esempio nel caso di applicazione del c.d. “reverse charge”) occorre ricordare che:

  • Il nuovo regime si applica alle fatture emesse dal 1-01-2015. Pertanto le fatture emesse precedentemente sono soggette alle “vecchie regole”.
  • Il regime dello Split Payment non si applica alle fatture emesse da professionisti.
  • Le fatture soggette a Split Payment devono recare la dicitura “scissione dei pagamenti” (e possibilmente il richiamo al D.M.  23.1.2015).
  • L’eccedenza di iva a credito relativa a operazioni soggette a Split Payment è ammessa a rimborso in via prioritaria a partire dalle richieste riferite al 1°trimestre 2015.
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento