Lo split Payment

La finanziaria 2015 introduce nuove regole in tema di fatturazione agli enti pubblici. L’iva che si renderà dovuta dal 2015, per operazioni fatturate da tale data nei confronti di Enti Pubblici, non verrà da questi pagata al proprio fornitore, ma direttamente all’Erario. Il fornitore riceverà, pertanto, il corrispettivo depurato dall’Iva. Le novità si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica a partire da tale data (Comunicato Mef del 9.01.2015).

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Avviso di vendita fall 56-2014 Tribunale di Udine

Si rinvia all’avviso di vendita pubblicato in data 7-12-2014 presso il quotidiano Il Messaggero Veneto. In questa pagina le foto e il testo del bando.

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Abolizione (parziale) delle solidarietà negli appalti

Il Decreto Semplificazioni abroga la solidarietà fiscale fra committente, appaltatore e subappaltatore. Viene meno pertanto il regime sanzionatorio in capo al committente (che omette di controllare i soggetti che hanno partecipato all’appalto), e la solidarietà passiva del appaltatore nei confronti del subappaltatore che non versa le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti. Rimane tuttavia la solidarietà retributiva e contributiva. Committenti e appaltatore potranno essere chiamati al versamento delle retribuzioni e dei contributi non versati dai soggetti che partecipano all’appalto. Per tale motivo rimane necessario richiedere il Durc al fine di controllare la regolarità contributiva. Qualora essi vengano chiamati al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti assunti presso l’appaltatore o subappaltatore dovranno agire come sostituti di imposta. Dovranno cioè operare e versare le ritenute di legge (e adempiere ai necessari obblighi dichiarativi), come se fossero loro dipendenti.

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Nuova gestione lettere di intento dal 2015

Benché si tratti di formalità relative ad aspetti tecnici, tutt’altro che banali da comprendere, occorre fare molta attenzione alla gestione delle c.d. “lettere di intento”. Un soggetto con specifici requisiti, definito “esportatore abituale”, può richiedere ai propri fornitori l’emissione di fatture senza addebito dell’Iva. Fino a tutto l’anno 2014 il fornitore, prima di emettere la fattura, doveva comunicare all’Agenzia delle Entrate la richiesta pervenuta dal cliente (appunto la “lettera di intento”), e se non lo faceva rischiava una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. Dal 2015 cambiano le regole. Sarà il soggetto che richiede l’emissione di fatture senza addebito dell’Iva (ovvero l’esportatore abituale) a comunicare l’operazione all’Agenzia delle Entrate. Chi emette la fattura senza addebito di Iva dovrà tuttavia ricevere copia della lettera di intento trasmessa, richiedere la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, riscontrare telematicamente la trasmissione, e solo dopo potrà emettere la fattura senza addebito di imposta.

 

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Deduzione per acquisto e successiva locazione di immobili

Il  c.d. Decreto “Sblocca Italia” ha introdotto una nuova agevolazione, non cumulabile con altre già in vigore, interessante per l’entità del risparmio offerto.  Si tratta di una deduzione dal reddito pari al 20% del prezzo di acquisto o di costruzione di fabbricati nuovi o ristrutturati, da adibire alla locazione (a soggetti diversi da parenti di 1°grado) entro 6 mesi dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori. In particolare si evidenzia che:

– L’agevolazione spetta a persone fisiche che effettuano l’acquisto da imprese di costruzione, o comunque dai soggetti che hanno effettuato i lavori edilizi. L’acquisto deve essere effettuato al di fuori dell’eventuale attività commerciale esercitata dall’imprenditore.

– Il costo di acquisto massimo ai fini della deduzione ammonta a euro 300.000,00, e pertanto la deduzione massima sarà di euro 60.000,00. La deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali (pertanto al massimo euro 7.500,00 all’anno).

– L’unità immobiliare non deve essere collocata nelle zone omogenee classificate E, deve conseguire prestazioni energetiche classificate in classe A o B.

– Il canone di locazione non deve essere superiore a quello dei contratti a canone concordato, oppure dei contratti tipo di cui all’eventuale convenzione stipulata con il Comune, oppure di cui ai contratti a “canone speciale”.

– L’unità immobiliare deve essere destinata alla locazione entro 6 mesi dall’acquisto o dalla fine dei lavori. La locazione deve avere durata continuativa per almeno 8 anni.

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Obblighi di comunicazione alla Motorizzazione civile (ex art. 247 – bis, Dpr 195/1992)

L’art. 247 bis del Dpr 195/1992 ha introdotto l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione Civile la disponibilità, in favore di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione, di veicoli per periodi superiori a 30 giorni, e posti in essere dal 03-11-2014. Si tratta di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi di massa inferiore a 3,5 t. La disposizione, che non ha natura fiscale, è stata commentata con circolare del M.I.T. del 10-07-2014 n. 15513 e con n. 23743 del 27-10-2014. Le sanzioni risultano tutt’altro che leggere: Euro 705,00 a cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione.
I casi che ci interessano possono riguardare le ipotesi di veicoli aziendali concessi in comodato a amministratori, dipendenti e soci, e in genere i veicoli utilizzati dai familiari.
Gli interventi chiarificatori che sono stati forniti in via interpretativa hanno fatto si che l’obbligo di comunicazione sia piuttosto raro.
Vengono infatti escluse dall’obbligo le ipotesi in cui:
– l’utilizzo costituisca “fringe benefit”, ossia costituisca retribuzione in natura. In tal caso, non essendoci la gratuità della concessione in uso, viene escluso qualsiasi obbligo di comunicazione.
– al di fuori dell’ipotesi di “fringe benefit” l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali. Al fine dell’obbligo i comunicazione è infatti necessario che l’utilizzo sia esclusivo e personale. Per utilizzo promiscuo si fa riferimento ai casi di veicoli impiegati dai dipendenti per lavoro, e per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero).
– ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

Occorre evidenziare che se il veicolo è intestato ad un imprenditore individuale:
– se il veicolo è compreso fra i beni strumentali dell’imprenditore, e viene concesso in uso esclusivo ad un familiare o comunque a terzi, il relativo comodato comporterà la necessità di aggiornare i dati di Archivio;
– se invece il veicolo non è compreso fra i beni strumentali, sarà necessario aggiornare la carta di circolazione.

In definitiva l’obbligo di comunicazione ricorre solamente nelle ipotesi di comodato gratuito, esclusivo e personale a soci, dipendenti, collaboratori.

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Sempre più difficile pagare le tasse …

Dal 1° ottobre le modalità di pagamento delle imposte mediante modello F24 dovrà considerare che:
– se il saldo finale del modello di pagamento sarà pari o superiore a euro 1.001,00 sarà necessario procedere con modalità telematiche (home banking o procedure previste dall’amministrazione finanziaria). Non sarà più possibile quindi, nemmeno per i privati, portare il modello cartaceo in banca.
– se il modello contiene della compensazioni, ossia il saldo risulta determinato dalla contrapposizione di crediti e debiti, sarà necessario effettuare il pagamento solo attraverso i canali consentiti dall’Agenzia delle Entrate (fico online o F24 web), o mediante intermediario (il commercialista).

Si tratta di una novità che dovrà essere gestita per tempo da coloro che intendono provvedere autonomamente al versamento delle imposte (se contenenti compensazioni, o comunque se di importo superiore a euro 1.000,00). Sarà infatti necessario attivarsi per aprire un conto corrente con apposito servizio home banking (che permetterà il versamento di imposte con importo superiore a euro 1.000,00, ma non il pagamento di imposte contenenti compensazioni, perchè in tal caso occorre richiedere l’abilitazione per i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate).

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Fatturazione elettronica

Come già comunicato, dal 06-06-2014 decorre l’obbligo di fatturazione elettronica a soggetti quali Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti nazionali di Previdenza e assistenza fiscale. Fra questi, si ricorda, vi sono anche le scuole. Dal 31-03-2015 l’obbligo viene esteso a tutta la pubblica amministrazione e a quella locale.

Le fatture vengono veicolate dal Sdi, il Sistema di Interscambio gestito dal M.e.f., che al momento del ricevimento rilascia una ricevuta di consegna, oppure, nel caso di inoltro con esito negativo, di mancata consegna. Solamente in caso (e solamente nel momento) di rilascio della ricevuta di consegna con esito positivo la fattura si intende validamente emessa  e ricevuta dall’amministrazione destinataria. Nel caso di ricevuta con esito negativo la fattura si intende consegnata al Sdi e trasmessa dal fornitore.

La fattura dovrà contenere anche il codice univoco Ipa, che è deputato ad individuare in modo univoco l’ufficio della Pa destinato a ricevere in via esclusiva la fattura elettronica (e che risulta pubblicato in  www.indicepa.gov.it). Questo codice deve essere comunicato ai propri fornitori dall’ufficio destinatario della fattura, e senza di esso il sistema Sdi procede allo scarto della fattura.

Lo studio effettuerà gratuitamente, per l’anno 2014, la trasmissione delle fatture alla P.a. da parte dei propri clienti, e ne curerà la conservazione per il periodo di legge.


Da www.indicepa.gov.it

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Contributi per il Rafforzamento e rilancio della competitività

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto la concessione di specifici incentivi ai sensi del capo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4. In conformità al regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43 e successive modifiche, i contributi sono concessi tramite le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, con il coordinamento di Unioncamere FVG.

Per il 2014 i contributi sono concessi nell’ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007/2013, in conformità alle Deliberazioni della Giunta regionale 24 luglio 2014 n. 1428, e 1 agosto 2014 n. 1444. Le domande possono essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 9.15 del 22 settembre 2014 ed entro le ore 16.30 del 31 dicembre 2014 alla CCIAA della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

In sintesi si riportano le iniziative oggetto di agevolazione:

a) attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico, per una spesa minima ammissibile di euro 5.000 ed un contributo massimo erogabile di euro 30.000
b) introduzione di una certificazione di qualità, per una spesa minima ammissibile di euro 5.000 ed un contributo massimo erogabile di euro 30.000
c) ricorso a un manager a tempo, per una spesa minima ammissibile di euro 10.000 ed un contributo massimo erogabile di euro 70.000
d) ricorso al consulente per l’internazionalizzazione, per una spesa minima ammissibile di euro 5.000 ed un contributo massimo erogabile di euro 70.000
e) ricorso al consulente per la strategia aziendale, per una spesa minima ammissibile di euro 5.000 ed un contributo massimo erogabile di euro 70.000.

Ulteriori informazioni qui: Regione Fvg

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Nuovo credito di imposta per investimenti (Dl 91/2014)

Il “decreto competitività” ha introdotto un credito di imposta da utilizzare in compensazione, collegato a investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 25-06-2014 al 30-06-2015 di importo unitario superiore a euro 10.000,00.

A quanto ammonta? Occorre innanzitutto effettuare la media degli investimenti in beni strumentali nei cinque periodi antecedenti a quello di acquisto (se l’acquisto avviene nel 2014 il confronto va fatto con la media del periodo 2009 – 2013). Al fine di ridurre la media è possibile escludere dal calcolo l’annualità con gli investimenti maggiori. Se il totale degli acquisti effettuati supera tale media viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15% di tale eccedenza.

Quali sono i beni agevolati? Si tratta di beni strumentali nuovi, di importo unitario superiore a euro 10.000,00, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Si tratta pertanto di macchinari e apparecchiature che intervengono sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer. Il credito è revocato in caso di vendita dei beni, o destinazione a finalità extraimprenditoriali (essenzialmente autoconsumo), entro il secondo periodo di imposta dall’acquisto. E’ prevista altresì la revoca dell’incentivo in caso di trasferimento dei beni all’estero entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del periodo oggetto di investimento.

Chi può usufruire dell’agevolazione? Tutte le imprese e i lavoratori autonomi. I soggetti in attività da meno di cinque anni effettuano il confronto fra gli investimenti effettuati e la media degli acquisti di tutti i periodi precedenti. Anche i soggetti costituiti nel 2014 o 2015 sono ammessi al beneficio. In questo caso tutti gli acquisti effettuati verranno ammessi all’incentivo.

Come deve essere utilizzato il credito di imposta? Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tre quote annuali, la prima delle quali decorre dal secondo periodo successivo a quello dell’investimento. Per gli acquisiti 2014 il primo utilizzo potrà avvenire pertanto dal 1 gennaio 2016. Il credito di imposta non è tassabile.

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